CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 21245/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01WS001) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 22 aprile 2022, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona del 20 giugno 2019 ha ridotto la pena inflitta per il reato di minaccia aggravata in mesi cinque di reclusione, confermando nel resto. -Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta - del tutto apoditticamente - il mancato scrutinio in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è generico. Per costante giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare le ragioni che inficerebbero il provvedimento stesso (Sez. 1, n. 695 del 21/03/1984, Rv. 163951). -Considerato che il secondo motivo, con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato. Sul punto, la Corte territoriale ha infatti accolto il motivo di gravame spiegato dalla difesa, riducendo la pena irrogata in primo grado, siccome prossima al massimo edittale. A tale riguardo, per costante giurisprudenza, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Rv. 255825). Nella specie, la Corte ha escluso che la pena - sia pur da rideterminare in me/ius - potesse essere irrogata in misura pari al minimo edittale, alla luce delle stesse circostanze ritenute ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, con apprezzamento insindacabile nella presente sede. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore