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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12691/2026

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vverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di appello di Bari; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e che ad essa si è riportato nel corso dell'udienza pubblica; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 marzo 2025 nel procedimento penale n. 12353/21 R.G.N.R., le cui motivazioni sono state depositate il 18 marzo 2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 7 febbraio 2023 del G.U.P. del Tribunale di Bari, pur confermando il giudizio di penale responsabilità, tra gli altri, degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena loro rispettivamente inflitta nella misura di anni undici di reclusione, per il primo, di anni dieci di reclusione, per il secondo, e di anni nove, mesi dieci e giorni venti di reclusione, per il terzo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate, ai primi due, in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 loro ascritto al capo 1) della rubrica, e, per il terzo, in relazione ai reati a lui addebitati ai capi 1), 3) e 16) della rubrica.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in un unico motivo di seguito riassunto ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. si lamentano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90.

Il difensore premette che la Corte distrettuale, in coerenza alla valutazione espressa dal giudice di primo grado, ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la veste di promotore, costitutore, dirigente, organizzatore e finanziatore del sodalizio criminale, compiutamente descritto al capo 1) della rubrica, stabilmente dedito ad un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lamenta che in tal modo la Corte è incorsa in una severa contraddizione di ordine argomentativo laddove, pur riconoscendo che la consorteria in esame costituisce un'articolazione dell'associazione di tipo mafioso denominata «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]», ha considerato l'odierno ricorrente mero partecipe della congrega di cui all'art. 416 bis cod. pen. e, nel contempo, associato investito di funzioni apicali in seno al sottogruppo criminale attivo nello smercio delle sostanze stupefacenti.

Evidenzia che detto articolato giudizio è stato dalla Corte legittimato richiamando il contributo offerto da alcuni collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) il cui propalato, però, attesta in termini inequivoci «il ruolo subordinato dell'odierno imputato rispetto a quello del [OSCURATO:PERSONA]». 2Aggiunge come le dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), pur discordanti rispetto a quanto dichiarato dalle predette fonti di accusa, non sono tra loro contenutisticamente coerenti.

Sostiene, conclusivamente, che il [OSCURATO:PERSONA] non ha, anzitutto, assunto il ruolo di promotore del gruppo, atteso che il sodalizio è stato costituito da altri associati.

Non ha, poi, assunto un compito direttivo, essendo risultato gerarchicamente subordinato «al cognato [OSCURATO:PERSONA]», né ha rivestito la qualità di organizzatore, non solo poiché privo di poteri gestionali ma anche perché la consorteria è risultata costituita da soggetti che sono stati tutti ritenuti investiti della medesima posizione apicale.

Censura, al riguardo, l'assunto della Corte distrettuale che ha attribuito la veste di meri partecipi al consorzio a soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la cui posizione processuale non ha ancora costituito oggetto di vaglio in sede processuale.

2.2. Con motivi aggiunti del 9 dicembre 2025, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], designato quale unico difensore, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90 nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Lamenta, in particolare, l'intima contraddittorietà del percorso argomentativo della sentenza nella parte in cui, dopo aver attribuito al ricorrente la veste di promotore del sodalizio, lo qualifica, poche pagine dopo, come «longa manus ed alter ego del [OSCURATO:PERSONA]».

Evidenzia come detta oscillazione terminologica costituisca la spia di una profonda «incertezza ricostruttiva che rende la motivazione manifestamente illogica nel suo nucleo centrale», atteso che il promotore è colui che dà vita, dirige o organizza l'associazione, mentre il braccio destro è, per definizione, un soggetto che partecipe della stessa, seppur in posizione qualificata.

Censura, poi, che la Corte ha fondato il proprio convincimento su una acritica ricezione delle dichiarazioni offerte dai collaboratori di giustizia, che non ha sottoposto a quel serrato confronto critico richiesto dalle norme processuali e delle quali non ha così apprezzato l'incompatibilità contenutistica che le connota.

Contesta, ancora, che la Corte ha erroneamente interpretato la natura del rapporto che ha legato il ricorrente al cognato [OSCURATO:PERSONA], all'epoca ristretto agli arresti domiciliari, reputando che la prova della partecipazione organica del primo al sodalizio di tipo mafioso retto dal secondo possa desumersi dai contatti che rinvengono, invece, la loro ragione nel legame familiare.

La Corte si è in tal modo posta in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ritiene che la partecipazione ad un sodalizio mafioso non possa 3(11/essere desunta dall'apprezzamento di un mero status familiare, essa implicando, piuttosto, l'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale ed ha in ogni caso omesso di considerare che l'apporto prestato dal primo, ove ritenuto sussistente, ha assunto connotati episodici, tal da non poter fondare un giudizio di stabile compenetrazione organica.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in un unico motivo di seguito riassunto ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90 e per aver reso una motivazione manifestamente illogica, apparente e congetturale.

Il difensore lamenta che la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di primo grado secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito il ruolo di promotore del sodalizio criminale descritto al capo 1) della rubrica, ha fondato il suo convincimento esaltando, per un verso, i precedenti penali dallo stesso sofferti e formulando, per altro verso, considerazioni di natura cumulativa ed induttiva «estendendo automaticamente al prevenuto le condotte e le responsabilità di fatto riconducibili ad altri sodali», senza confrontarsi con le censure poste a fondamento dell'atto di appello.

Rappresenta, in particolare, come il giudizio sia stato legittimato anzitutto attraverso l'interpretazione, qualificata come fuorviante, di talune intercettazioni, contesta, poi, l'omessa considerazione di altre risultanze captative e denuncia, infine, l'erronea lettura delle dichiarazioni rese da taluni collaboratori di giustizia, al più dimostrative della partecipazione del ricorrente al sodalizio, ma non già del ruolo qualificato che in essa avrebbe assunto, secondo la prospettazione accolta in sentenza.

Contesta, in particolare, il significato che la Corte ha attribuito al dialogo intercorso tra il ricorrente ed il fratello [OSCURATO:PERSONA] riportato alla pag. 55 della sentenza, dimostrativo del ruolo apicale assunto in seno alla consorteria da quest'ultimo e, soprattutto, in un passaggio (si allude all'esclamazione «non devi dire sempre che tu, davanti ai tuoi ragazzi») dell'estraneità alla stessa del primo.

Richiama, altresì, le propalazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], che si è limitato a rimarcare come i [OSCURATO:PERSONA] ed i [OSCURATO:PERSONA] fossero «tutti una famiglia adesso», e quelle offerte da [OSCURATO:PERSONA], che ha attribuito al solo [OSCURATO:PERSONA] un ruolo verticistico in seno al sodalizio ed ha attribuito ai germani [OSCURATO:PERSONA] la veste di affiliati senza meglio precisare il ruolo.

Censura la distonia che inficia la decisione della Corte di appello che ha reputato il ricorrente mero partecipe dell'associazione di tipo mafioso e, nel contempo, 446k/affiliato con ruolo qualificato della congrega dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti che della prima costituisce mera articolazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen. 4.1 Carenza di motivazione in ordine alle censure formulate in punto di sussistenza del sodalizio di tipo mafioso descritto al capo 3) della rubrica.

Il difensore premette come, a differenza di tutti i coimputati, il [OSCURATO:PERSONA] non ha rinunciato, nel giudizio di gravame, al motivo concernente la sussistenza della struttura associativa di tipo mafioso cui l'assistito è stato ritenuto intraneo.

Lamenta come la Corte territoriale abbia, di contro, fondato l'apparato motivazionale soltanto «sulla prova della partecipazione, omettendo nettamente di motivare sui temi, puntualmente spesi con i motivi di appello, che attenevano appunto alla struttura associativa la quale si era eccepito essere inesistente». 4.2 Illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ha desunto l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso dall'accertamento operato nell'ambito di un distinto procedimento penale con riguardo a condotte estorsive consumate con il c.d. metodo mafioso.

Il difensore premette che la Corte territoriale ha ritenuto di poter argomentare in ordine alla sussistenza del consorzio mafioso contestato nel presente procedimento dal fatto che, nell'ambito di un diverso procedimento, denominato «[OSCURATO:PERSONA]», è stata accertata la consumazione di fattispecie estorsive aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.

Evidenzia che detto procedimento deduttivo è erroneo perché le condanne per i delitti di cui all'art. 629 cod. pen. risultano aggravate per essere state commesse con metodo mafioso e non già dall'agevolazione mafiosa («di conseguenza il giudicato afferente alla metodologia mafiosa ... non può automaticamente sviluppare efficacia in termini di sussistenza dell'associazione giacché per la ricorrenza di tale aggravante non è necessario che esista un'associazione alle spalle del soggetto attivo»).

5. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Ha evidenziato, quanto alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che la difesa ha proposto un'inammissibile rilettura degli elementi di fatto che la Corte territoriale ha posto, con incedere immune da vizi argomentativi, a fondamento della decisione impugnata.

Ha poi sostenuto che il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] non si confronti con il complessivo percorso argomentativo della sentenza dal quale è possibile ricostruire la valutazione in ordine alla sussistenza ed all'operatività del sodalizio mafioso.

6. All'udienza del 13 gennaio 2026 si è svolta la trattazione orale del procedimento. 5CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.

2. Nell'esplicitare le motivazioni a detto giudizio sottese, appare anzitutto opportuno ribadire come, in presenza di una doppia conforme affermazione della penale responsabilità, la sentenza di primo grado e la pronuncia di appello, quando non via sia una difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente sotto il profilo dell'apparato argomentativo, venendo a formare un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, cioè, alla quale occorre fare riferimento per valutare la congruità della motivazione alla luce dei dedotti vizi a mezzo del ricorso (cf., a puro titolo esemplificativo, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore ed altro, Rv. 266617-01).

Tanto premesso ed a prendere le mosse dalle doglianze prospettate nell'interesse dei germani [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che presentano patenti profili di omogeneità, si rende poi necessario rimarcare in via preliminare come i due ricorrenti, condannati in primo grado in relazione a molteplici fattispecie delittuose [tra esse, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. loro ascritto al capo 3) della rubrica], abbiano, nel corso del giudizio di secondo grado, rinunciato a tutti i motivi di gravame fatta eccezione per quello con il quale, dopo aver riportato in primo grado condanna per il delitto di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90 in seno alla consorteria stabilmente dedito allo smercio di sostanze stupefacenti di cui al capo 1) della rubrica, hanno invocato la riqualificazione del ruolo loro addebitato a titolo di meri partecipi al consorzio, nonché di quello con il quale hanno richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti loro contestate.

Detta rinuncia segna, all'evidenza, il perimetro entro il quale può muoversi la valutazione critica di questa Corte e rende, per l'effetto, irricevibili le contestazioni che la difesa del primo dei due ricorrenti ha formulato, nel corpo dei motivi aggiunti, con precipuo riguardo alla fondatezza del giudizio di appartenenza al sodalizio di tipo mafioso contestato al capo 3) della rubrica.

Nel confrontarsi, pertanto, con l'unico thema concordemente devoluto dai due germani suscettibile di apprezzamento in questa sede e che afferisce, come detto, alla correttezza logico-giuridica del giudizio con il quale i predetti sono stati riconosciuti affiliati investiti di un compito qualificato in seno alla consorteria ex art. 74 d.P.R. 309/90, reputa questa Corte che l'apparato motivazionale, quale si trae dalla già ricordata lettura sistematica delle due pronunce, sia esente da manifesti visti di incongruenza oltre ad essere rispettoso dei canoni interpretativi al riguardo elaborati da questa Corte. 6Immuni da inciampi di ordine argomentativo sono, in particolare, i passaggi che costituiscono la premessa dalla quale la Corte muove per riaffermare la valutazione già operata dal Giudice di primo grado e con i quali si è rimarcato che, ove una struttura criminale di tipo mafioso risulti attiva anche nel settore dello smercio delle sostanze stupefacenti, essa può, nello stesso tempo, alla presenza di determinate condizioni, integrare anche gli estremi di un consorzio sussumibile nella previsione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e si è, altresì e soprattutto, evidenziato come un singolo, affiliato alla consorteria ed attivo in entrambi i settori, possa in concreto assumere, in relazione ai due settori criminali, un ruolo diversificato (esecutivo in un caso, qualificato da maggiori profili di responsabilità nell'altro).

Non vi è, cioè, alcuna intima ontologica contraddizione nel fatto che un soggetto possa essere mero affiliato della consorteria di tipo mafioso e possa, nel contempo, aver assunto una veste di maggiore rilievo in seno all'articolazione di essa specificamente dedita allo specifico settore dello smercio degli stupefacenti.

Sotto questo profilo, pertanto, le doglianze difensive, peraltro gravate da manifesti profili di genericità, appaiono prive di un'effettiva capacità dimostrativa.

Puramente suggestiva si atteggia, poi, la contestazione con la quale la difesa ha lamentato come numerosi tra gli imputati del presente procedimento siano stati riconosciuti come investiti, a vario titolo, di compiti di responsabilità e del tutto eccentrica rispetto ad un corretto esercizio dei poteri valutativi proprio della Corte quella con la quale si è lamentato che quest'ultima abbia incidentalmente verificato la posizione di affiliati con ruoli esecutivi, pur se gli stessi non hanno assunto la veste di imputati nel presente procedimento.

Né dotata di maggior pregio appare, infine, la lettura critica, anche in tal caso prospettata in termini assertivi, secondo la quale la posizione di subordinazione che, nell'ambito della congrega ex art. 74 d.P.R 309/90, i due ricorrenti hanno assunto, a dire della Corte territoriale, rispetto alla figura centrale ed apicale costituita dal congiunto e coimputato [OSCURATO:PERSONA] sia essa stessa dimostrativa dell'infondatezza della prospettazione accusatoria che attribuisce loro un ruolo direttivo.

Detta argomentazione difensiva, invero, appare eccentrica rispetto ai canoni ermeneutici elaborati da questa Corte e, ancor prima, alla stessa lettera dell'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90, laddove l'elencazione delle diverse qualifiche reputate meritevoli di un trattamento sanzionatorio più severo (colui che promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione criminale) contiene in sé l'idea di una struttura nella quale coloro che sono investiti di compiti di responsabilità non necessariamente devono condividere una posizione paritaria all'interno del gruppo. 7Deve, pertanto, ribadirsi anche in questa sede il principio di diritto secondo il quale in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore - che è quello che, al di là di talune incertezze lessicali, viene di fatto riconosciuto dalla Corte ai due germani- spetti a colui che coordina il contributo degli associati e che esso, a differenza di quello di promotore e di capo, può in concreto assumere anche una connotazione esecutiva e non richiede, soprattutto, che chi lo riveste «si trovi nello stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice del sodalizio» (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736-01).

3. Identicamente infondate appaiono, poi, talune ulteriori e più specifiche censure che sono state formulate nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Priva di qualunque fondamento è, anzitutto, la prospettazione difensiva laddove lamenta che il giudizio di penale responsabilità del predetto in relazione al delitto di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90 sia stato fondato sull'apprezzamento dei «precedenti penali allo stesso ascritti».

E' agevole, infatti, osservare come il riferimento, operato alla pag. 53 della sentenza, alla pregressa condanna che questi ha subito per i reati di omicidio in concorso e detenzione e ricettazione di armi clandestine abbia costituito, nell'apparato argomentativo della sentenza, una mera nota introduttiva rispetto al ragionamento che la Corte ha poi sviluppato e nel quale ha correttamente ancorato le proprie valutazioni alle risultanze del compendio in atti.

Totalmente generica è poi l'affermazione secondo la quale la ricostruzione del ruolo del ricorrente sarebbe stata fondata «su mere valutazioni cumulative ed induttive», mediante un'indebita estensione al predetto, delle responsabilità e delle condotte ascrivibili a terze persone.

Similmente vaghe sotto il profilo contenutistico si atteggiano le censure che afferiscono al tenore delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, logicamente valorizzate dalla Corte territoriale, e inammissibile appare la proposta con la quale la difesa, senza confrontarsi con l'interpretazione offerta in sentenza, e senza contestarne in specie un'intima illogicità, si è limitata a prospettare una possibile chiave di lettura alternativa in relazione al dialogo, oggetto, di intercettazione intercorso tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sinteticamente riportata alla pag. 55 della sentenza (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L, Rv. 286599-01: «in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi...il significato...costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto»).

84. Anche i motivi di ricorso prospettati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] non appaiono meritevoli di accoglimento.

L'apprezzamento dell'infondatezza della prima delle censure - con la quale, come detto, la difesa ha lamentato la carenza dell'apparato argomentativo della pronuncia di secondo grado in punto di sussistenza dell'associazione di tipo mafioso della quale il ricorrente è stato ritenuto il vertice - impone di muovere da quanto evidenziato in premessa circa la necessità che detta motivazione sia letta in uno all'apporto ricostruttivo e valutativo offerto dal Giudice di primo grado e richiede, poi, di valutare se il silenzio opposto dalla Corte a fronte di uno specifico motivo di appello possa realisticamente assurgere a vizio riscontrabile nella presente sede.

Orbene, detta verifica conduce, a parere di questo Collegio, ad un esito negativo posto che le doglianze difensive veicolate con il mezzo di gravame proposto avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari, allegato al presente ricorso, si risolvono, per un verso, in una lettura oltremodo parcellizzata di alcuni passi delle risultanze intercettative, delle quali viene proposta un'interpretazione talora riduttiva o in altri casi alternativa, senza, però che ad essa si accompagni il necessario confronto con la valutazione posta fondamento del giudizio di responsabilità, ed obliterano, per altro verso, in termini ancora più radicali, un approfondito raffronto con altre e ancor più significative emergenze investigative (si allude alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed i riscontri che ad esse promanano dal narrato da taluna delle persone offese dei delitti di estorsione), nei riguardi delle quali la difesa si è limitata a formulare vaghe considerazioni di ordine critico.

Un apparato critico così connotato si atteggia ontologicamente inidoneo allo scopo, non foss'altro perché del tutto privo del connotato di decisività, e giustifica, ad opinione di questo collegio, il richiamo, seppur sintetico, a taluni passi del compendio con il quale la Corte territoriale, alla pag. 72 della motivazione, ha argomentato in merito all'esistenza della struttura associativa in esame.

Infondato è, poi, il secondo motivo di ricorso.

La valorizzazione delle fattispecie estorsive giudicate nell'ambito di un diverso e pregresso procedimento penale, denominato «[OSCURATO:PERSONA]», operata dalla stessa Corte per viepiù supportare, nel presente procedimento, il giudizio di sussistenza della congrega di tipo mafioso di cui al capo 3) della rubrica, non costituisce, diversamente da quanto opinato dalla difesa, la spia di un incedere argomentativo suggestivo ma viziato.

Il fatto che detti reati siano stati in quell'ambito processuale contestati e giudicati come aggravati, ex art. 416-bis.1 cod. pen., non già per essere state le estorsioni consumate al fine di agevolare l'attività di un consorzio di tipo mafioso, bensì per9 34fessere state portate ad attuazione con il «metodo mafioso» non vale, infatti, a privare di persuasività l'apparato argomentativo della Corte.

Quest'ultima, infatti, valorizzando il ben più ampio ed articolato compendio investigativo acquisito nel presente procedimento, ha ravvisato in detti reati - con argomentazione nei cui riguardi non è stata, peraltro, formulata alcuna concreta contestazione - la manifestazione della pervasiva capacità di controllo sul territorio della quale la struttura criminale mafiosa diretta dal ricorrente era dotata.

5. Sulla scorta delle argomentazioni sin qui spese, i ricorsi presentati devono essere rigettati. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] devono, per l'effetto, essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

P.Q.MIl Con igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ali [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA Dl CASSAZiONE Filma gezioftg Pt7:,traie Depositata in [OSCURATO:PERSONA].i3, [OSCURATO:PERSONA]-ZidÚlJu Ri0 [OSCURATO:PERSONA] -IDIZIARIO ;ni 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di appello di Bari; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e che ad essa si è riportato nel corso dell'udienza pubblica; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 marzo 2025 nel procedimento penale n. 12353/21 R.G.N.R., le cui motivazioni sono state depositate il 18 marzo 2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 7 febbraio 2023 del G.U.P. del Tribunale di Bari, pur confermando il giudizio di penale responsabilità, tra gli altri, degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena loro rispettivamente inflitta nella misura di anni undici di reclusione, per il primo, di anni dieci di reclusione, per il secondo, e di anni nove, mesi dieci e giorni venti di reclusione, per il terzo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate, ai primi due, in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 loro ascritto al capo 1) della rubrica, e, per il terzo, in relazione ai reati a lui addebitati ai capi 1), 3) e 16) della rubrica. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in un unico motivo di seguito riassunto ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. si lamentano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90. Il difensore premette che la Corte distrettuale, in coerenza alla valutazione espressa dal giudice di primo grado, ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la veste di promotore, costitutore, dirigente, organizzatore e finanziatore del sodalizio criminale, compiutamente descritto al capo 1) della rubrica, stabilmente dedito ad un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Lamenta che in tal modo la Corte è incorsa in una severa contraddizione di ordine argomentativo laddove, pur riconoscendo che la consorteria in esame costituisce un'articolazione dell'associazione di tipo mafioso denominata «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]», ha considerato l'odierno ricorrente mero partecipe della congrega di cui all'art. 416 bis cod. pen. e, nel contempo, associato investito di funzioni apicali in seno al sottogruppo criminale attivo nello smercio delle sostanze stupefacenti. Evidenzia che detto articolato giudizio è stato dalla Corte legittimato richiamando il contributo offerto da alcuni collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) il cui propalato, però, attesta in termini inequivoci «il ruolo subordinato dell'odierno imputato rispetto a quello del [OSCURATO:PERSONA]». 2Aggiunge come le dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), pur discordanti rispetto a quanto dichiarato dalle predette fonti di accusa, non sono tra loro contenutisticamente coerenti. Sostiene, conclusivamente, che il [OSCURATO:PERSONA] non ha, anzitutto, assunto il ruolo di promotore del gruppo, atteso che il sodalizio è stato costituito da altri associati. Non ha, poi, assunto un compito direttivo, essendo risultato gerarchicamente subordinato «al cognato [OSCURATO:PERSONA]», né ha rivestito la qualità di organizzatore, non solo poiché privo di poteri gestionali ma anche perché la consorteria è risultata costituita da soggetti che sono stati tutti ritenuti investiti della medesima posizione apicale. Censura, al riguardo, l'assunto della Corte distrettuale che ha attribuito la veste di meri partecipi al consorzio a soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la cui posizione processuale non ha ancora costituito oggetto di vaglio in sede processuale. 2.2. Con motivi aggiunti del 9 dicembre 2025, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], designato quale unico difensore, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90 nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, l'intima contraddittorietà del percorso argomentativo della sentenza nella parte in cui, dopo aver attribuito al ricorrente la veste di promotore del sodalizio, lo qualifica, poche pagine dopo, come «longa manus ed alter ego del [OSCURATO:PERSONA]». Evidenzia come detta oscillazione terminologica costituisca la spia di una profonda «incertezza ricostruttiva che rende la motivazione manifestamente illogica nel suo nucleo centrale», atteso che il promotore è colui che dà vita, dirige o organizza l'associazione, mentre il braccio destro è, per definizione, un soggetto che partecipe della stessa, seppur in posizione qualificata. Censura, poi, che la Corte ha fondato il proprio convincimento su una acritica ricezione delle dichiarazioni offerte dai collaboratori di giustizia, che non ha sottoposto a quel serrato confronto critico richiesto dalle norme processuali e delle quali non ha così apprezzato l'incompatibilità contenutistica che le connota. Contesta, ancora, che la Corte ha erroneamente interpretato la natura del rapporto che ha legato il ricorrente al cognato [OSCURATO:PERSONA], all'epoca ristretto agli arresti domiciliari, reputando che la prova della partecipazione organica del primo al sodalizio di tipo mafioso retto dal secondo possa desumersi dai contatti che rinvengono, invece, la loro ragione nel legame familiare. La Corte si è in tal modo posta in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ritiene che la partecipazione ad un sodalizio mafioso non possa 3(11/essere desunta dall'apprezzamento di un mero status familiare, essa implicando, piuttosto, l'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale ed ha in ogni caso omesso di considerare che l'apporto prestato dal primo, ove ritenuto sussistente, ha assunto connotati episodici, tal da non poter fondare un giudizio di stabile compenetrazione organica. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in un unico motivo di seguito riassunto ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90 e per aver reso una motivazione manifestamente illogica, apparente e congetturale. Il difensore lamenta che la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di primo grado secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito il ruolo di promotore del sodalizio criminale descritto al capo 1) della rubrica, ha fondato il suo convincimento esaltando, per un verso, i precedenti penali dallo stesso sofferti e formulando, per altro verso, considerazioni di natura cumulativa ed induttiva «estendendo automaticamente al prevenuto le condotte e le responsabilità di fatto riconducibili ad altri sodali», senza confrontarsi con le censure poste a fondamento dell'atto di appello. Rappresenta, in particolare, come il giudizio sia stato legittimato anzitutto attraverso l'interpretazione, qualificata come fuorviante, di talune intercettazioni, contesta, poi, l'omessa considerazione di altre risultanze captative e denuncia, infine, l'erronea lettura delle dichiarazioni rese da taluni collaboratori di giustizia, al più dimostrative della partecipazione del ricorrente al sodalizio, ma non già del ruolo qualificato che in essa avrebbe assunto, secondo la prospettazione accolta in sentenza. Contesta, in particolare, il significato che la Corte ha attribuito al dialogo intercorso tra il ricorrente ed il fratello [OSCURATO:PERSONA] riportato alla pag. 55 della sentenza, dimostrativo del ruolo apicale assunto in seno alla consorteria da quest'ultimo e, soprattutto, in un passaggio (si allude all'esclamazione «non devi dire sempre che tu, davanti ai tuoi ragazzi») dell'estraneità alla stessa del primo. Richiama, altresì, le propalazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], che si è limitato a rimarcare come i [OSCURATO:PERSONA] ed i [OSCURATO:PERSONA] fossero «tutti una famiglia adesso», e quelle offerte da [OSCURATO:PERSONA], che ha attribuito al solo [OSCURATO:PERSONA] un ruolo verticistico in seno al sodalizio ed ha attribuito ai germani [OSCURATO:PERSONA] la veste di affiliati senza meglio precisare il ruolo. Censura la distonia che inficia la decisione della Corte di appello che ha reputato il ricorrente mero partecipe dell'associazione di tipo mafioso e, nel contempo, 446k/affiliato con ruolo qualificato della congrega dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti che della prima costituisce mera articolazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen. 4.1 Carenza di motivazione in ordine alle censure formulate in punto di sussistenza del sodalizio di tipo mafioso descritto al capo 3) della rubrica. Il difensore premette come, a differenza di tutti i coimputati, il [OSCURATO:PERSONA] non ha rinunciato, nel giudizio di gravame, al motivo concernente la sussistenza della struttura associativa di tipo mafioso cui l'assistito è stato ritenuto intraneo. Lamenta come la Corte territoriale abbia, di contro, fondato l'apparato motivazionale soltanto «sulla prova della partecipazione, omettendo nettamente di motivare sui temi, puntualmente spesi con i motivi di appello, che attenevano appunto alla struttura associativa la quale si era eccepito essere inesistente». 4.2 Illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ha desunto l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso dall'accertamento operato nell'ambito di un distinto procedimento penale con riguardo a condotte estorsive consumate con il c.d. metodo mafioso. Il difensore premette che la Corte territoriale ha ritenuto di poter argomentare in ordine alla sussistenza del consorzio mafioso contestato nel presente procedimento dal fatto che, nell'ambito di un diverso procedimento, denominato «[OSCURATO:PERSONA]», è stata accertata la consumazione di fattispecie estorsive aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. Evidenzia che detto procedimento deduttivo è erroneo perché le condanne per i delitti di cui all'art. 629 cod. pen. risultano aggravate per essere state commesse con metodo mafioso e non già dall'agevolazione mafiosa («di conseguenza il giudicato afferente alla metodologia mafiosa ... non può automaticamente sviluppare efficacia in termini di sussistenza dell'associazione giacché per la ricorrenza di tale aggravante non è necessario che esista un'associazione alle spalle del soggetto attivo»). 5. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Ha evidenziato, quanto alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che la difesa ha proposto un'inammissibile rilettura degli elementi di fatto che la Corte territoriale ha posto, con incedere immune da vizi argomentativi, a fondamento della decisione impugnata. Ha poi sostenuto che il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] non si confronti con il complessivo percorso argomentativo della sentenza dal quale è possibile ricostruire la valutazione in ordine alla sussistenza ed all'operatività del sodalizio mafioso. 6. All'udienza del 13 gennaio 2026 si è svolta la trattazione orale del procedimento. 5CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento. 2. Nell'esplicitare le motivazioni a detto giudizio sottese, appare anzitutto opportuno ribadire come, in presenza di una doppia conforme affermazione della penale responsabilità, la sentenza di primo grado e la pronuncia di appello, quando non via sia una difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente sotto il profilo dell'apparato argomentativo, venendo a formare un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, cioè, alla quale occorre fare riferimento per valutare la congruità della motivazione alla luce dei dedotti vizi a mezzo del ricorso (cf., a puro titolo esemplificativo, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore ed altro, Rv. 266617-01). Tanto premesso ed a prendere le mosse dalle doglianze prospettate nell'interesse dei germani [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che presentano patenti profili di omogeneità, si rende poi necessario rimarcare in via preliminare come i due ricorrenti, condannati in primo grado in relazione a molteplici fattispecie delittuose [tra esse, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. loro ascritto al capo 3) della rubrica], abbiano, nel corso del giudizio di secondo grado, rinunciato a tutti i motivi di gravame fatta eccezione per quello con il quale, dopo aver riportato in primo grado condanna per il delitto di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90 in seno alla consorteria stabilmente dedito allo smercio di sostanze stupefacenti di cui al capo 1) della rubrica, hanno invocato la riqualificazione del ruolo loro addebitato a titolo di meri partecipi al consorzio, nonché di quello con il quale hanno richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti loro contestate. Detta rinuncia segna, all'evidenza, il perimetro entro il quale può muoversi la valutazione critica di questa Corte e rende, per l'effetto, irricevibili le contestazioni che la difesa del primo dei due ricorrenti ha formulato, nel corpo dei motivi aggiunti, con precipuo riguardo alla fondatezza del giudizio di appartenenza al sodalizio di tipo mafioso contestato al capo 3) della rubrica. Nel confrontarsi, pertanto, con l'unico thema concordemente devoluto dai due germani suscettibile di apprezzamento in questa sede e che afferisce, come detto, alla correttezza logico-giuridica del giudizio con il quale i predetti sono stati riconosciuti affiliati investiti di un compito qualificato in seno alla consorteria ex art. 74 d.P.R. 309/90, reputa questa Corte che l'apparato motivazionale, quale si trae dalla già ricordata lettura sistematica delle due pronunce, sia esente da manifesti visti di incongruenza oltre ad essere rispettoso dei canoni interpretativi al riguardo elaborati da questa Corte. 6Immuni da inciampi di ordine argomentativo sono, in particolare, i passaggi che costituiscono la premessa dalla quale la Corte muove per riaffermare la valutazione già operata dal Giudice di primo grado e con i quali si è rimarcato che, ove una struttura criminale di tipo mafioso risulti attiva anche nel settore dello smercio delle sostanze stupefacenti, essa può, nello stesso tempo, alla presenza di determinate condizioni, integrare anche gli estremi di un consorzio sussumibile nella previsione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e si è, altresì e soprattutto, evidenziato come un singolo, affiliato alla consorteria ed attivo in entrambi i settori, possa in concreto assumere, in relazione ai due settori criminali, un ruolo diversificato (esecutivo in un caso, qualificato da maggiori profili di responsabilità nell'altro). Non vi è, cioè, alcuna intima ontologica contraddizione nel fatto che un soggetto possa essere mero affiliato della consorteria di tipo mafioso e possa, nel contempo, aver assunto una veste di maggiore rilievo in seno all'articolazione di essa specificamente dedita allo specifico settore dello smercio degli stupefacenti. Sotto questo profilo, pertanto, le doglianze difensive, peraltro gravate da manifesti profili di genericità, appaiono prive di un'effettiva capacità dimostrativa. Puramente suggestiva si atteggia, poi, la contestazione con la quale la difesa ha lamentato come numerosi tra gli imputati del presente procedimento siano stati riconosciuti come investiti, a vario titolo, di compiti di responsabilità e del tutto eccentrica rispetto ad un corretto esercizio dei poteri valutativi proprio della Corte quella con la quale si è lamentato che quest'ultima abbia incidentalmente verificato la posizione di affiliati con ruoli esecutivi, pur se gli stessi non hanno assunto la veste di imputati nel presente procedimento. Né dotata di maggior pregio appare, infine, la lettura critica, anche in tal caso prospettata in termini assertivi, secondo la quale la posizione di subordinazione che, nell'ambito della congrega ex art. 74 d.P.R 309/90, i due ricorrenti hanno assunto, a dire della Corte territoriale, rispetto alla figura centrale ed apicale costituita dal congiunto e coimputato [OSCURATO:PERSONA] sia essa stessa dimostrativa dell'infondatezza della prospettazione accusatoria che attribuisce loro un ruolo direttivo. Detta argomentazione difensiva, invero, appare eccentrica rispetto ai canoni ermeneutici elaborati da questa Corte e, ancor prima, alla stessa lettera dell'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90, laddove l'elencazione delle diverse qualifiche reputate meritevoli di un trattamento sanzionatorio più severo (colui che promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione criminale) contiene in sé l'idea di una struttura nella quale coloro che sono investiti di compiti di responsabilità non necessariamente devono condividere una posizione paritaria all'interno del gruppo. 7Deve, pertanto, ribadirsi anche in questa sede il principio di diritto secondo il quale in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore - che è quello che, al di là di talune incertezze lessicali, viene di fatto riconosciuto dalla Corte ai due germani- spetti a colui che coordina il contributo degli associati e che esso, a differenza di quello di promotore e di capo, può in concreto assumere anche una connotazione esecutiva e non richiede, soprattutto, che chi lo riveste «si trovi nello stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice del sodalizio» (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736-01). 3. Identicamente infondate appaiono, poi, talune ulteriori e più specifiche censure che sono state formulate nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Priva di qualunque fondamento è, anzitutto, la prospettazione difensiva laddove lamenta che il giudizio di penale responsabilità del predetto in relazione al delitto di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90 sia stato fondato sull'apprezzamento dei «precedenti penali allo stesso ascritti». E' agevole, infatti, osservare come il riferimento, operato alla pag. 53 della sentenza, alla pregressa condanna che questi ha subito per i reati di omicidio in concorso e detenzione e ricettazione di armi clandestine abbia costituito, nell'apparato argomentativo della sentenza, una mera nota introduttiva rispetto al ragionamento che la Corte ha poi sviluppato e nel quale ha correttamente ancorato le proprie valutazioni alle risultanze del compendio in atti. Totalmente generica è poi l'affermazione secondo la quale la ricostruzione del ruolo del ricorrente sarebbe stata fondata «su mere valutazioni cumulative ed induttive», mediante un'indebita estensione al predetto, delle responsabilità e delle condotte ascrivibili a terze persone. Similmente vaghe sotto il profilo contenutistico si atteggiano le censure che afferiscono al tenore delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, logicamente valorizzate dalla Corte territoriale, e inammissibile appare la proposta con la quale la difesa, senza confrontarsi con l'interpretazione offerta in sentenza, e senza contestarne in specie un'intima illogicità, si è limitata a prospettare una possibile chiave di lettura alternativa in relazione al dialogo, oggetto, di intercettazione intercorso tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sinteticamente riportata alla pag. 55 della sentenza (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L, Rv. 286599-01: «in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi...il significato...costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto»). 84. Anche i motivi di ricorso prospettati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] non appaiono meritevoli di accoglimento. L'apprezzamento dell'infondatezza della prima delle censure - con la quale, come detto, la difesa ha lamentato la carenza dell'apparato argomentativo della pronuncia di secondo grado in punto di sussistenza dell'associazione di tipo mafioso della quale il ricorrente è stato ritenuto il vertice - impone di muovere da quanto evidenziato in premessa circa la necessità che detta motivazione sia letta in uno all'apporto ricostruttivo e valutativo offerto dal Giudice di primo grado e richiede, poi, di valutare se il silenzio opposto dalla Corte a fronte di uno specifico motivo di appello possa realisticamente assurgere a vizio riscontrabile nella presente sede. Orbene, detta verifica conduce, a parere di questo Collegio, ad un esito negativo posto che le doglianze difensive veicolate con il mezzo di gravame proposto avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari, allegato al presente ricorso, si risolvono, per un verso, in una lettura oltremodo parcellizzata di alcuni passi delle risultanze intercettative, delle quali viene proposta un'interpretazione talora riduttiva o in altri casi alternativa, senza, però che ad essa si accompagni il necessario confronto con la valutazione posta fondamento del giudizio di responsabilità, ed obliterano, per altro verso, in termini ancora più radicali, un approfondito raffronto con altre e ancor più significative emergenze investigative (si allude alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed i riscontri che ad esse promanano dal narrato da taluna delle persone offese dei delitti di estorsione), nei riguardi delle quali la difesa si è limitata a formulare vaghe considerazioni di ordine critico. Un apparato critico così connotato si atteggia ontologicamente inidoneo allo scopo, non foss'altro perché del tutto privo del connotato di decisività, e giustifica, ad opinione di questo collegio, il richiamo, seppur sintetico, a taluni passi del compendio con il quale la Corte territoriale, alla pag. 72 della motivazione, ha argomentato in merito all'esistenza della struttura associativa in esame. Infondato è, poi, il secondo motivo di ricorso. La valorizzazione delle fattispecie estorsive giudicate nell'ambito di un diverso e pregresso procedimento penale, denominato «[OSCURATO:PERSONA]», operata dalla stessa Corte per viepiù supportare, nel presente procedimento, il giudizio di sussistenza della congrega di tipo mafioso di cui al capo 3) della rubrica, non costituisce, diversamente da quanto opinato dalla difesa, la spia di un incedere argomentativo suggestivo ma viziato. Il fatto che detti reati siano stati in quell'ambito processuale contestati e giudicati come aggravati, ex art. 416-bis.1 cod. pen., non già per essere state le estorsioni consumate al fine di agevolare l'attività di un consorzio di tipo mafioso, bensì per9 34fessere state portate ad attuazione con il «metodo mafioso» non vale, infatti, a privare di persuasività l'apparato argomentativo della Corte. Quest'ultima, infatti, valorizzando il ben più ampio ed articolato compendio investigativo acquisito nel presente procedimento, ha ravvisato in detti reati - con argomentazione nei cui riguardi non è stata, peraltro, formulata alcuna concreta contestazione - la manifestazione della pervasiva capacità di controllo sul territorio della quale la struttura criminale mafiosa diretta dal ricorrente era dotata. 5. Sulla scorta delle argomentazioni sin qui spese, i ricorsi presentati devono essere rigettati. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] devono, per l'effetto, essere condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. P.Q.MIl Con igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ali [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA Dl CASSAZiONE Filma gezioftg Pt7:,traie Depositata in [OSCURATO:PERSONA].i3, [OSCURATO:PERSONA]-ZidÚlJu Ri0 [OSCURATO:PERSONA] -IDIZIARIO ;ni 10
Sentenza Cassazione n. 12691/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris