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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09771/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16827/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Portuense, n. 104, presso la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - £c/( contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lun- gotevere dei Mellini, n. 10; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 384/15, depositata il 10 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che con sentenza n. 1813 del 2013 il Tribunale di Cagliari con- dannò il Comune di Uta al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 2.076.226,41, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dai danni cagionati dalla perdita della proprietà di un fondo riportato in Catasto al foglio 6, particelle 335 e 353, occupato in via d'urgenza dal 30 novembre 1978 ed irreversibilmente trasformato per la realizzazione di edifici scolastici, senza che fosse stato emesso il decreto di espropriazione; che l'impugnazione proposta dal Comune è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Cagliari, che con sentenza del 10 giugno 2015 ha rideterminato la somma dovuta in Euro 1.849.133,88, oltre interessi legali, dichiarando invece assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dal Serra; che avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in nove motivi, illustrati anche con memoria, al quale il Serra ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in sei motivi ed anch'esso illustrato con memoria; che con ordinanza del 4 giugno 2021 questa Corte, rilevato che nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. il Comune aveva riferito di avere disposto, con decreto del 14 giugno 2017, l'acquisi- zione sanante del fondo occupato, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire al controri- corrente di svolgere le proprie difese al riguardo.

Considerato che nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. in vista dell'udienza pubblica del 24 novembre 2021, le parti hanno concordemente riferito che il provvedimento di acquisizione adottato dal Co- mune ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 è stato impugnato dal controricorrente con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, dinanzi al quale è tuttora pendente il relativo giudizio, mentre av- verso la determinazione dell'indennità liquidata con il medesimo provvedi- mento è stata proposta opposizione alla stima, anch'essa pendente dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari;che è inammissibile la richiesta, formulata dalla difesa del Comune nella propria memoria, di sospensione del presente giudizio in attesa della defini- zione di quello pendente dinanzi al Tar, trattandosi di un'istanza che non può essere proposta per la prima volta in cassazione, dal momento che il provve- dimento invocato esula dalla funzione istituzionale di questa Corte, cui è de- mandato esclusivamente il controllo di legittimità sulle anteriori decisioni di merito (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

Un., 21/12/2020, n. 29172; Cass., Sez.

VI, 19/11/2021, n. 35946; Cass., Sez.

III, 31/05/2006, n. 13001); che l'oggetto delle censure proposte dinanzi al Giudice amministrativo, riflettenti, tra l'altro, l'illegittimità del provvedimento di acquisizione sanante, in quanto adottato in epoca successiva all'acquisto della proprietà del fondo occupato da parte del Comune, intervenuto per effetto della trasformazione irreversibile conseguente alla realizzazione dell'opera progettata, fa apparire peraltro opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, trattandosi di questione parzialmente coincidente con quelle sollevate con il ricorso per cassazione.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 24/11/2021 CORTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16827/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Portuense, n. 104, presso la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - £c/( contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lun- gotevere dei Mellini, n. 10; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 384/15, depositata il 10 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con sentenza n. 1813 del 2013 il Tribunale di Cagliari con- dannò il Comune di Uta al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 2.076.226,41, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dai danni cagionati dalla perdita della proprietà di un fondo riportato in Catasto al foglio 6, particelle 335 e 353, occupato in via d'urgenza dal 30 novembre 1978 ed irreversibilmente trasformato per la realizzazione di edifici scolastici, senza che fosse stato emesso il decreto di espropriazione; che l'impugnazione proposta dal Comune è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Cagliari, che con sentenza del 10 giugno 2015 ha rideterminato la somma dovuta in Euro 1.849.133,88, oltre interessi legali, dichiarando invece assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dal Serra; che avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in nove motivi, illustrati anche con memoria, al quale il Serra ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in sei motivi ed anch'esso illustrato con memoria; che con ordinanza del 4 giugno 2021 questa Corte, rilevato che nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. il Comune aveva riferito di avere disposto, con decreto del 14 giugno 2017, l'acquisi- zione sanante del fondo occupato, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire al controri- corrente di svolgere le proprie difese al riguardo. Considerato che nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. in vista dell'udienza pubblica del 24 novembre 2021, le parti hanno concordemente riferito che il provvedimento di acquisizione adottato dal Co- mune ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 è stato impugnato dal controricorrente con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, dinanzi al quale è tuttora pendente il relativo giudizio, mentre av- verso la determinazione dell'indennità liquidata con il medesimo provvedi- mento è stata proposta opposizione alla stima, anch'essa pendente dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari;che è inammissibile la richiesta, formulata dalla difesa del Comune nella propria memoria, di sospensione del presente giudizio in attesa della defini- zione di quello pendente dinanzi al Tar, trattandosi di un'istanza che non può essere proposta per la prima volta in cassazione, dal momento che il provve- dimento invocato esula dalla funzione istituzionale di questa Corte, cui è de- mandato esclusivamente il controllo di legittimità sulle anteriori decisioni di merito (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 21/12/2020, n. 29172; Cass., Sez. VI, 19/11/2021, n. 35946; Cass., Sez. III, 31/05/2006, n. 13001); che l'oggetto delle censure proposte dinanzi al Giudice amministrativo, riflettenti, tra l'altro, l'illegittimità del provvedimento di acquisizione sanante, in quanto adottato in epoca successiva all'acquisto della proprietà del fondo occupato da parte del Comune, intervenuto per effetto della trasformazione irreversibile conseguente alla realizzazione dell'opera progettata, fa apparire peraltro opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, trattandosi di questione parzialmente coincidente con quelle sollevate con il ricorso per cassazione. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 24/11/2021 CORTE
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