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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18089/2026

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e difesa, giusta procura in calce alricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come perlegge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alcontroricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente e ricorrente incidentale –Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1198/2024,pubblicata in data 20 febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23aprile 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzial Tribunale di Milano, [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di essere cessionaria,in forza di contratto di cessione concluso in data 11 giugno 2007,notificato al debitore ceditore, dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA].,quale appaltatrice dei “lavori di costruzione del tratto compreso tra lastazione di Gamberale e la stazione di Civitaluparella – Lotto 2stralcio n. 2 tratto 1 variante dell’abitato di Quadri” - nei confrontidella convenuta, e chiedeva la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamentodell’importo di euro 971.179,25 portato dalla fattura n. 102/2013relativa al “caro materiale”.Instauratosi il contraddittorio, [OSCURATO:SOCIETA]. eccepival’incompetenza per territorio del Giudice adito e, nel merito,contestava la pretesa creditoria azionata.Accogliendo l’eccezione, il Tribunale disponeva la cancellazionedella causa dal ruolo e il giudizio veniva riassunto da [OSCURATO:SOCIETA]dinanzi al Tribunale di Roma.Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., ilTribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava Anass.p.a. al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro63.399,24, oltre interessi legali.A fondamento della decisione, il Tribunale evidenziava, in sintesi,che:i) pacifiche le circostanze della cessione del credito e delNumero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026successivo riconoscimento (in data 13.9.2007) della cessione delcredito da parte della stazione appaltante, le eccezioni sollevate daAnas s.p.a. riguardavano nella sostanza l’inesistenza del creditoportato dalla fattura azionata dalla cessionaria;ii) inizialmente la convenuta aveva contestato l’esistenza delcredito sul rilievo che la fattura azionata non trovava riscontro nellacontabilità dei lavori e non era stata emessa a seguito di regolareemissione dei S.A.L.;iii) con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricostruito la complessa vicenda fattuale anchesotto il profilo amministrativo, precisando che essa aveva avutoanche risvolti di carattere penale e facendo presente che, a seguitodell’avvio di una indagine interna sull’operato dei propri dirigenticoinvolti nell’indagine penale, nonché di apposita istruttoria sullaquantificazione delle somme dovute a titolo di adeguamento prezziall’ATI, avente come capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]., in origine determinatoin misura pari ad euro 863.607,88, era emerso che l’importo dovevainvece quantificarsi, per gli anni 2009, 2010 e 2011, in misura pari adeuro 57.122,00;iv) [OSCURATO:SOCIETA]., nell’esercizio dei poteri di autotutela di cui allalegge n. 241/90, con nota del 10 marzo 2016, aveva comunicatoall’impresa la diversa quantificazione operata con riferimentoall’importo alla medesima spettante per l’adeguamento dei prezzi deimateriali e, successivamente, con due distinti bonifici, in data 8 aprile2016, aveva provveduto al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]dell’importo di euro 57.122,00 e di euro 6.277,24, circostanza questaammessa da [OSCURATO:SOCIETA]. nell’ambito della procedura di esecuzioneimmobiliare instauratasi;v) [OSCURATO:SOCIETA]., senza dare riscontro alla nota [OSCURATO:SOCIETA]. del 10marzo 2016, aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di RomaNumero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., basto sul mancatopagamento di una fattura;vi) la rideterminazione in diminuzione, da parte della stazioneappaltante, dell’ammontare della compensazione dovuta all’ATIappaltatrice, sebbene avvenuta con atti in autotutela adottatisuccessivamente all’atto di cessione, non rappresentava fattoestintivo o modificativo del credito successivo alla cessionecomunicata al debitore ceduto, ma riguardava direttamentel’esistenza e la validità del credito ceduto, cosicché era opponibile allasocietà cessionaria; tuttavia, il pagamento dell’importo di euro63.399,24 (euro 57.122,00 + 6.227,24) a titolo di compensazione deiprezzi, effettuato dal debitore ceduto in favore del creditore cedente,[OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2016, in data successiva alla cessione di creditifuturi, non liberava [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della cessionaria delcredito, nell’ammontare ridotto in autotutela.Il Tribunale riteneva, quindi, [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta a ripetere ilpagamento dell’importo di euro 63.399,24 in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,‹‹salva poi la restituzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. della sommaindebitamente ricevuta››.2.

Proposta impugnazione, in via principale, da [OSCURATO:SOCIETA]. e, invia incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello li respingevaentrambi.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, sulla base di tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e propone ricorso incidentalecondizionato, affidato a tre motivi.4.

Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta ‹‹nullitàdella sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ. per violazione di norme procedimentali con riferimento almancato accoglimento del capo di impugnazione riguardante latardività delle eccezioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] nella seconda memoria conviolazione degli artt. 167 e 183, sesto comma, cod. proc. civ.››.Rappresenta la ricorrente che, nel costituirsi nel giudizio di primogrado, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sostenuto che l’attrice non aveva “delineatogli elementi costitutivi del credito che assume oggetto di cessione e,conseguentemente, della presente azione di accertamento” e che“l’importo azionato da [OSCURATO:SOCIETA]. non fa [faceva] riferimento anessuno stato di avanzamento, ma fa [faceva] genericamentemenzione di una fattura sconosciuta ad [OSCURATO:SOCIETA]., che pertanto nedisconosce l’importo e la genericità della causale riportata”.Evidenzia che soltanto con la memoria ex art. 183, sesto comma,n. 2, cod. proc. civ., dopo avere ripercorso le vicende che avevanocaratterizzato l’appalto pubblico e la rideterminazione dell’importospettante all’ATI a titolo compensativo, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva svoltoargomentazioni ed eccezioni nuove, come tali inammissibili, ed inparticolare quella secondo la quale il credito era stato ridotto in forzadi provvedimento di autotutela, che avrebbero dovuto esseresollevate in comparsa di risposta.

Lamenta che la Corte d’appello, purritenendo tardive le eccezioni, ha comunque rigettato l’appellomediante una sorta di “giustificazione” del ritardo, argomentando chele ritardate difese di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state possibili solo alla luce dei‹‹chiarimenti forniti dalla parte originaria attrice›› che fin dall’iniziodel giudizio avrebbe dovuto ‹‹spiegare e motivare i fatti costitutivi delcredito, per i quali – invero – avrebbe dovuto appunto fornire preciseNumero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026allegazioni e poi prove››.Contesta, pertanto, ai giudici d’appello di avere esaminatoun’eccezione tardiva, così incorrendo in un error in procedendo.2.

Con il secondo motivo, in via subordinata, è dedotta ‹‹Nullitàdella sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. perviolazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. in ordine alla mancanza didimostrazione dell’avvenuta notifica del provvedimento Anasall’originaria creditrice››.Precisa la ricorrente che [OSCURATO:SOCIETA]. con la memoria ex art. 183,sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. ha evidenziato che ilprovvedimento del 10 marzo 2016, in forza del quale era stato ridottoil costo dei materiali per gli anni 2009, 2010 e 2011, era statonotificato a [OSCURATO:SOCIETA]., che non lo aveva impugnato.Deduce di non avere avuto conoscenza di detto provvedimento,che non era stata data prova in giudizio, da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,dell’avvenuta sua comunicazione alla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. e che inogni caso il provvedimento non era ad essa opponibile.

Addebita,pertanto, alla Corte d’appello di averle imposto un onere dicontestazione specifica riguardante elementi ai quali essa era deltutto estranea e, dall’altro, di avere utilizzato informazioni probatorieinesistenti nel processo ed aggiunge che la questione posta non èirrilevante, come ritenuto dai giudici di merito, perché, in assenza dinotifica del provvedimento alla originaria creditrice, il provvedimentodoveva considerarsi inidoneo a rideterminare il credito.3.

Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando ‹‹nullitàdella sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. perviolazione dell’art. 112 c.p.c.››, la ricorrente lamenta che la Corteterritoriale avrebbe trascurato di pronunciarsi sul capo diimpugnazione con cui aveva contestato che, anche ove fosse statodimostrato che il provvedimento di rideterminazione del corrispettivoNumero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026per caro materiale era stato comunicato alla cedente ed era ormaidivenuto definitivo, esso era comunque inopponibile in quanto resoall’esito di un procedimento amministrativo al quale essa ricorrenteera rimasta estranea.4.

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato Anass.p.a. denunzia ‹‹violazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.per avere il giudice d’appello omesso la pronuncia sulla carenza dilegittimazione attiva in capo a [OSCURATO:SOCIETA].››.Rileva, al riguardo, che il contratto di cessione fa espressoriferimento ai “crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori”, mentre lafattura azionata riporta una formula generica “Vs dare per Accontocaro materiale come da accordi”, senza fare alcun riferimentoall’appalto e allo stato avanzamento lavori.

Inoltre, [OSCURATO:SOCIETA]. erastata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, percui l’unico titolare dell’azione di accertamento del credito era ilCommissario Straordinario.5.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato èdedotta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,per avere il giudice d’appello omesso la pronuncia sull’inesistenza delcredito.

La ricorrente rimarca che dai documenti contabili dell’appaltonon emerge traccia della fattura in origine azionata.6.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato Anass.p.a. censura la decisione gravata per violazione ex art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c. e ne chiede la riforma nel punto in cui hariconosciuto l’esigibilità del credito da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., inviolazione del principio della par condicio creditorum, non avendotenuto conto che qualunque credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a. doveva intendersi sottoposto alle regole della proceduraconcorsuale.7.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/20267.1.

Correttamente, infatti, la Corte d'appello ha escluso che lededuzioni difensive svolte da [OSCURATO:SOCIETA]. con la memoria ex art. 183,sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. costituiscono eccezioni in sensostretto, come tali soggette alla decadenza prevista dall'art. 167 cod.proc. civ.agisce in giudizio deve dare prova dei fatti posti a fondamento deldiritto del quale chiede il riconoscimento, non costituisce eccezione,né in senso lato, né in senso stretto, la contestazione proveniente dalconvenuto dei presupposti di fatto e di diritto sui quali la pretesa èbasata; con la conseguenza che, qualora il convenuto abbia dedottola mancanza di tali presupposti, in tale deduzione deve ritenersicompresa la contestazione della valenza probatoria degli elementi diprova documentale sui quali l’attore fa leva.Nella specie, come emerge dallo stralcio della comparsa dirisposta riprodotta a pag. 9 del ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. ha puntualmentecontestato la pretesa creditoria azionata dall’odierna ricorrente,sostenendo che la fattura posta a fondamento della stessa nontrovava riscontro nei documenti contabili e ne ha disconosciuto lacausale e l’importo.Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., l’alloraconvenuta, ora controricorrente, sia pure introducendo nuovecircostanze fattuali finalizzate a chiarire le vicende che avevanocaratterizzato l’appalto e che avevano condotto, a seguito di indaginiinterne, alla rideterminazione dell’importo spettante alla originariacreditrice [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di “caro materiale”, si è nella sostanzalimitata a meglio precisare la contestazione già svolta con lacomparsa di risposta, offrendo al contempo al Tribunale ulterioremateriale probatorio a supporto della ricostruzione della vicendafattuale.Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026Anche se la Corte d’appello, nel respingere l’eccezione di tardivitàdelle argomentazioni difensive esposte da [OSCURATO:SOCIETA]. con la memoriaistruttoria, sollevata dall’odierna ricorrente, non si è preoccupata diqualificare espressamente tali deduzioni - mere difese o eccezioni insenso lato - tale omissione comunque non può condurre a mutare laconclusione cui essa è pervenuta, essendo noto che sia l'una chel'altra non sono soggette alla contestata decadenza e sono rilevabilid'ufficio, con il solo limite rappresentato dal necessario riferimento afatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmenteacquisite al processo (v.

Cass. Sez.

U. 07/05/2013, n. 10531; Cass.Sez.

U. n. 15661 del 2005, cit.; Cass. Sez.

U. 25/05/2001, n.226/SU; v. anche Cass. 26/02/2014, n. 4548; Cass. 31/10/2018, n.27998).Non può, invero, dubitarsi che le argomentazioni difensive svoltedall’allora convenuta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2,cod. proc. civ. si limitavano a negare la sussistenza o la fondatezzadei fatti costitutivi della pretesa creditoria, sia pure opponendo unfatto diverso, non compreso tra quelli allegati da controparte afondamento della propria domanda, ossia la rideterminazionedell’importo spettante all’impresa appaltatrice a seguito dell’adozionedi atto di autotutela.Si tratta, dunque, di mere difese e non di eccezioni in senso lato,le quali consistono, come noto, secondo la definizione ricavabile conchiarezza dall'art. 2697 cod. civ., nella allegazione (se fatta dallaparte) o nella rilevazione (se fatta d'ufficio dal giudice) di fattiestintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio,riguardo ai quali la legge non affida al monopolio delle parti larilevazione, determinandone la qualificazione come cd. eccezioni insenso stretto.Come tali esse sono ben deducibili con la memoria ex art. 183,Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. (non trattandosi di eccezioniriservate all'iniziativa della parte per legge o perché corrispondentialla titolarità di un'azione costitutiva: v., per tale definizione delleeccezioni in senso stretto, Cass. Sez.

U. 03/02/1998, n. 1099; Sez.U. 27/07/2005, n. 15661) e, pertanto, non sono soggette alladecadenza prevista dall'art. 167 cod. proc. civ.7.2.

Si rileva, altresì, che la norma dell’art. 183, sesto comma, n.2, cod. proc. civ., nel testo applicabile alla vicenda, consentiva lareplica ‹‹alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altraparte››, nonché la proposizione delle ‹‹eccezioni che sonoconseguenza delle domande e delle eccezioni medesime››, nonché, invia consequenziale, l’indicazione dei mezzi di prova e la produzionedei documenti correlati.

La natura delle deduzioni svolte nellamemoria trova giustificazione nel disposto normativo tanto se le siqualifichi come mere repliche argomentative, cioè mere difese,quanto se le si qualifichi, come eccezioni, dovendosi rilevare che inalcun modo – e parte ricorrente nemmeno si preoccupa diargomentarlo – si trattò di eccezioni in senso stretto secondo ilprincipio giurisprudenziale sopra richiamato.Risulta poi palese che la replica si sostanzia nell’argomentare suifatti già introdotti nel processo, mentre l’eccezione in senso lato puòconcretarsi nel mero rilievo dell’efficacia di fatti già introdotti odanche nella stressa introduzione oltre che rilevazione dell’efficacia diessi.

La deduzione fatta dalla parte qui resistente, nel senso che ilcredito sarebbe stato ridotto in forza di provvedimento di autotutela,non integrava affatto un’eccezione in senso stretto e semmail’introduzione di un fatto integrante eccezione in senso lato.L’introduzione di tale fatto trovava legittimazione perché costituentereplica a quanto dedotto da [OSCURATO:SOCIETA] con la memoria di cui al n. 1 delsesto comma dell’art. 183 cod. proc. civ., che viene richiamata a pag.Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/20269 del ricorso.

In detta pagina si legge, infatti, dopo che si è fattoriferimento alla deduzione da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. nella comparsa dicostituzione della nullità della citazione, che quanto al detto aspetto‹‹[OSCURATO:SOCIETA] ha richiamato il contratto di appalto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e lacedente dalla cui esecuzione è sorto il credito indicato nella fatturarichiamata e che le è stato trasferito con l’atto di cessione cui si èfatto riferimento ed accettato da [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, è chiarissimo cosa vapagato.

È appena il caso di osservare, poi, che tra i crediti derivantidall’esecuzione di un appalto rientra quello per la fornitura deimateriali funzionali all’esecuzione stessa e dunque l’eccezioneproposta sul punto dalla controparte è del tutto infondata››.Ebbene, risulta palese che tale deduzione integrava unaspontanea integrazione della fattispecie costitutiva della domanda, laquale rendeva non necessario un ordine di integrazione della citazioneai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ. e, tuttavia, giustificava la replicaalla domanda così precisata ed anzi integrata (a prescindere da unordine del giudice) alla stregua del n. 2 del sesto comma dell’art. 183cod. proc. civ.8.

Il secondo motivo del ricorso principale è in parte infondato ein parte inammissibile.8.1.

Infondata è la doglianza con riguardo alla dedotta violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., essendosi il giudice d’appello pronunciatosulla questione “della comunicazione o meno di quello che il Tribunaleha definito provvedimento amministrativo per la definitivadeterminazione del credito di compensazione per la revisione deiprezzi”, reputandola non rilevante ai fini della decisione evalorizzando la circostanza che, a fronte della mera produzione, daparte della cessionaria, della sola fattura a fondamento del credito, diper sé non sufficiente a dare prova della pretesa, quel provvedimentodi autotutela, con cui sono stati rideterminati i prezzi dei materiali,Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026costituiva “l’unico riconoscimento del debito” da parte di [OSCURATO:SOCIETA]8.2.

La censura è, invece, inammissibile là dove la ricorrenteassume che il principio di non contestazione sarebbe stato applicatoerroneamente dalla Corte d’Appello, anche perché esso attiene a fattiallegati estranei alla sua sfera di conoscenza e conoscibilità dellastessa parte ricorrente.In virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazionecon cui si deduca l'erronea applicazione del principio di noncontestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sullacui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazioneche il ricorrente pretende di negare, atteso che l'onere di specificacontestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte,un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata dellaprova (Cass. Sez. 3, 13/10/2016, n. 20637); onere non assolto nelcaso in esame.Peraltro, il principio di non contestazione non esclude che ilgiudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita diquel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad undiverso accertamento; l'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., nonreca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamentecontestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandia favore della parte che lo ha allegato; la circostanza narrata, indifetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dalgiudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola eindimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputatainesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario (cfr., intal senso, Cass. 04/04/2012, n. 5363; Cass., sez. 3, n. 7903/2024).A tanto deve aggiungersi che la censura non si sottrae ad unulteriore profilo di inammissibilità.La Corte d’appello, nella motivazione della sentenza quiNumero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026impugnata, con riguardo alla contestazione ex art. 115 cod. proc.civ., ha così motivato: ‹‹Anche la doglianza circa l’asserito utilizzodella “scienza privata” da parte del Tribunale è palesementeinfondata: è sufficiente, infatti, leggere gli atti difensivi di parte oggiappellante principale per comprendere come il Collegio di primo grado– a fronte della deduzione di [OSCURATO:PERSONA] che riportava anche il dato diregistro generale del giudizio di esecuzione immobiliare nel qualeaveva effettuato il pagamento in favore della cedente – ha ritenutoche non vi fosse alcuna specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.avverso tali circostanze da parte della cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA],limitandosi ad utilizzare il “condizionale” senza prendere precisaposizione, appunto, come invece dovuto.

In sostanza, ha tenuto lacessionaria una condotta ambigua ed equivoca, inidonea ad integraredetta contestazione specifica, con tutte le conseguenze di ordineprocessuale che, oggi, vorrebbe rimuovere senza offrire, in realtà,argomentazioni logico-giuridiche convincenti››.La critica che la ricorrente svolge, volta a sostenere che la Corteterritoriale avrebbe a torto affermato che il primo giudice avevaritenuto che non vi fosse stata specifica contestazione, integra unpreteso errore di fatto (processuale), ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod.proc. civ., che avrebbe dovuto essere denunciato con il mezzo dellarevocazione.Deve, dunque, ritenersi che non sia discutibile la valutazione dellaCorte territoriale che non vi fosse stata una specifica contestazione.Poiché la Corte di merito ha considerato l’apprezzamento delTribunale come censurante l’ambiguità della condotta della odiernaricorrente, deve ritenersi che essa non ha avallato un’operazione dimero rilievo della contestazione, bensì di rilievo di una contestazioneaspecifica.Tali considerazioni evidenziano l’infondatezza di quanto affermaNumero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026parte ricorrente a pag. 25 del ricorso, quando parla di “doppio ordinedi violazione dell’art. 115 c.p.c.”.9.

Inammissibile è il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360-bis n. 2cod. proc. civ., secondo l’interpretazione datane da Cass., n. 22341del 2017.

È vero che la Corte romana ha ignorato la doglianza;tuttavia, l’averla ignorata risulta privo di decisività, in quanto partericorrente omette di chiarire come e perché vi sarebbe statal’inopponibilità del provvedimento di riduzione del credito nel regimedella cessione.10.

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso principale, con conseguente assorbimento delricorso incidentale condizionato spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale.Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che siliquidano in euro 18.000,00 per compensi, oltre agli esborsi, pari adeuro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento edagli oneri accessori.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 23 aprile 2026.IL PRESIDENTERaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa, giusta procura in calce alricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come perlegge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alcontroricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente e ricorrente incidentale –Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1198/2024,pubblicata in data 20 febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23aprile 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzial Tribunale di Milano, [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di essere cessionaria,in forza di contratto di cessione concluso in data 11 giugno 2007,notificato al debitore ceditore, dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA].,quale appaltatrice dei “lavori di costruzione del tratto compreso tra lastazione di Gamberale e la stazione di Civitaluparella – Lotto 2stralcio n. 2 tratto 1 variante dell’abitato di Quadri” - nei confrontidella convenuta, e chiedeva la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamentodell’importo di euro 971.179,25 portato dalla fattura n. 102/2013relativa al “caro materiale”.Instauratosi il contraddittorio, [OSCURATO:SOCIETA]. eccepival’incompetenza per territorio del Giudice adito e, nel merito,contestava la pretesa creditoria azionata.Accogliendo l’eccezione, il Tribunale disponeva la cancellazionedella causa dal ruolo e il giudizio veniva riassunto da [OSCURATO:SOCIETA]dinanzi al Tribunale di Roma.Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., ilTribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava Anass.p.a. al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro63.399,24, oltre interessi legali.A fondamento della decisione, il Tribunale evidenziava, in sintesi,che:i) pacifiche le circostanze della cessione del credito e delNumero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026successivo riconoscimento (in data 13.9.2007) della cessione delcredito da parte della stazione appaltante, le eccezioni sollevate daAnas s.p.a. riguardavano nella sostanza l’inesistenza del creditoportato dalla fattura azionata dalla cessionaria;ii) inizialmente la convenuta aveva contestato l’esistenza delcredito sul rilievo che la fattura azionata non trovava riscontro nellacontabilità dei lavori e non era stata emessa a seguito di regolareemissione dei S.A.L.;iii) con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricostruito la complessa vicenda fattuale anchesotto il profilo amministrativo, precisando che essa aveva avutoanche risvolti di carattere penale e facendo presente che, a seguitodell’avvio di una indagine interna sull’operato dei propri dirigenticoinvolti nell’indagine penale, nonché di apposita istruttoria sullaquantificazione delle somme dovute a titolo di adeguamento prezziall’ATI, avente come capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]., in origine determinatoin misura pari ad euro 863.607,88, era emerso che l’importo dovevainvece quantificarsi, per gli anni 2009, 2010 e 2011, in misura pari adeuro 57.122,00;iv) [OSCURATO:SOCIETA]., nell’esercizio dei poteri di autotutela di cui allalegge n. 241/90, con nota del 10 marzo 2016, aveva comunicatoall’impresa la diversa quantificazione operata con riferimentoall’importo alla medesima spettante per l’adeguamento dei prezzi deimateriali e, successivamente, con due distinti bonifici, in data 8 aprile2016, aveva provveduto al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]dell’importo di euro 57.122,00 e di euro 6.277,24, circostanza questaammessa da [OSCURATO:SOCIETA]. nell’ambito della procedura di esecuzioneimmobiliare instauratasi;v) [OSCURATO:SOCIETA]., senza dare riscontro alla nota [OSCURATO:SOCIETA]. del 10marzo 2016, aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di RomaNumero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., basto sul mancatopagamento di una fattura;vi) la rideterminazione in diminuzione, da parte della stazioneappaltante, dell’ammontare della compensazione dovuta all’ATIappaltatrice, sebbene avvenuta con atti in autotutela adottatisuccessivamente all’atto di cessione, non rappresentava fattoestintivo o modificativo del credito successivo alla cessionecomunicata al debitore ceduto, ma riguardava direttamentel’esistenza e la validità del credito ceduto, cosicché era opponibile allasocietà cessionaria; tuttavia, il pagamento dell’importo di euro63.399,24 (euro 57.122,00 + 6.227,24) a titolo di compensazione deiprezzi, effettuato dal debitore ceduto in favore del creditore cedente,[OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2016, in data successiva alla cessione di creditifuturi, non liberava [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della cessionaria delcredito, nell’ammontare ridotto in autotutela.Il Tribunale riteneva, quindi, [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta a ripetere ilpagamento dell’importo di euro 63.399,24 in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,‹‹salva poi la restituzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. della sommaindebitamente ricevuta››.2. Proposta impugnazione, in via principale, da [OSCURATO:SOCIETA]. e, invia incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello li respingevaentrambi.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, sulla base di tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e propone ricorso incidentalecondizionato, affidato a tre motivi.4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta ‹‹nullitàdella sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ. per violazione di norme procedimentali con riferimento almancato accoglimento del capo di impugnazione riguardante latardività delle eccezioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] nella seconda memoria conviolazione degli artt. 167 e 183, sesto comma, cod. proc. civ.››.Rappresenta la ricorrente che, nel costituirsi nel giudizio di primogrado, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sostenuto che l’attrice non aveva “delineatogli elementi costitutivi del credito che assume oggetto di cessione e,conseguentemente, della presente azione di accertamento” e che“l’importo azionato da [OSCURATO:SOCIETA]. non fa [faceva] riferimento anessuno stato di avanzamento, ma fa [faceva] genericamentemenzione di una fattura sconosciuta ad [OSCURATO:SOCIETA]., che pertanto nedisconosce l’importo e la genericità della causale riportata”.Evidenzia che soltanto con la memoria ex art. 183, sesto comma,n. 2, cod. proc. civ., dopo avere ripercorso le vicende che avevanocaratterizzato l’appalto pubblico e la rideterminazione dell’importospettante all’ATI a titolo compensativo, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva svoltoargomentazioni ed eccezioni nuove, come tali inammissibili, ed inparticolare quella secondo la quale il credito era stato ridotto in forzadi provvedimento di autotutela, che avrebbero dovuto esseresollevate in comparsa di risposta. Lamenta che la Corte d’appello, purritenendo tardive le eccezioni, ha comunque rigettato l’appellomediante una sorta di “giustificazione” del ritardo, argomentando chele ritardate difese di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state possibili solo alla luce dei‹‹chiarimenti forniti dalla parte originaria attrice›› che fin dall’iniziodel giudizio avrebbe dovuto ‹‹spiegare e motivare i fatti costitutivi delcredito, per i quali – invero – avrebbe dovuto appunto fornire preciseNumero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026allegazioni e poi prove››.Contesta, pertanto, ai giudici d’appello di avere esaminatoun’eccezione tardiva, così incorrendo in un error in procedendo.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, è dedotta ‹‹Nullitàdella sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. perviolazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. in ordine alla mancanza didimostrazione dell’avvenuta notifica del provvedimento Anasall’originaria creditrice››.Precisa la ricorrente che [OSCURATO:SOCIETA]. con la memoria ex art. 183,sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. ha evidenziato che ilprovvedimento del 10 marzo 2016, in forza del quale era stato ridottoil costo dei materiali per gli anni 2009, 2010 e 2011, era statonotificato a [OSCURATO:SOCIETA]., che non lo aveva impugnato.Deduce di non avere avuto conoscenza di detto provvedimento,che non era stata data prova in giudizio, da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,dell’avvenuta sua comunicazione alla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. e che inogni caso il provvedimento non era ad essa opponibile. Addebita,pertanto, alla Corte d’appello di averle imposto un onere dicontestazione specifica riguardante elementi ai quali essa era deltutto estranea e, dall’altro, di avere utilizzato informazioni probatorieinesistenti nel processo ed aggiunge che la questione posta non èirrilevante, come ritenuto dai giudici di merito, perché, in assenza dinotifica del provvedimento alla originaria creditrice, il provvedimentodoveva considerarsi inidoneo a rideterminare il credito.3. Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando ‹‹nullitàdella sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. perviolazione dell’art. 112 c.p.c.››, la ricorrente lamenta che la Corteterritoriale avrebbe trascurato di pronunciarsi sul capo diimpugnazione con cui aveva contestato che, anche ove fosse statodimostrato che il provvedimento di rideterminazione del corrispettivoNumero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026per caro materiale era stato comunicato alla cedente ed era ormaidivenuto definitivo, esso era comunque inopponibile in quanto resoall’esito di un procedimento amministrativo al quale essa ricorrenteera rimasta estranea.4. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato Anass.p.a. denunzia ‹‹violazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.per avere il giudice d’appello omesso la pronuncia sulla carenza dilegittimazione attiva in capo a [OSCURATO:SOCIETA].››.Rileva, al riguardo, che il contratto di cessione fa espressoriferimento ai “crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori”, mentre lafattura azionata riporta una formula generica “Vs dare per Accontocaro materiale come da accordi”, senza fare alcun riferimentoall’appalto e allo stato avanzamento lavori. Inoltre, [OSCURATO:SOCIETA]. erastata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, percui l’unico titolare dell’azione di accertamento del credito era ilCommissario Straordinario.5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato èdedotta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,per avere il giudice d’appello omesso la pronuncia sull’inesistenza delcredito. La ricorrente rimarca che dai documenti contabili dell’appaltonon emerge traccia della fattura in origine azionata.6. Con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato Anass.p.a. censura la decisione gravata per violazione ex art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c. e ne chiede la riforma nel punto in cui hariconosciuto l’esigibilità del credito da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., inviolazione del principio della par condicio creditorum, non avendotenuto conto che qualunque credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a. doveva intendersi sottoposto alle regole della proceduraconcorsuale.7. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/20267.1. Correttamente, infatti, la Corte d'appello ha escluso che lededuzioni difensive svolte da [OSCURATO:SOCIETA]. con la memoria ex art. 183,sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. costituiscono eccezioni in sensostretto, come tali soggette alla decadenza prevista dall'art. 167 cod.proc. civ.agisce in giudizio deve dare prova dei fatti posti a fondamento deldiritto del quale chiede il riconoscimento, non costituisce eccezione,né in senso lato, né in senso stretto, la contestazione proveniente dalconvenuto dei presupposti di fatto e di diritto sui quali la pretesa èbasata; con la conseguenza che, qualora il convenuto abbia dedottola mancanza di tali presupposti, in tale deduzione deve ritenersicompresa la contestazione della valenza probatoria degli elementi diprova documentale sui quali l’attore fa leva.Nella specie, come emerge dallo stralcio della comparsa dirisposta riprodotta a pag. 9 del ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. ha puntualmentecontestato la pretesa creditoria azionata dall’odierna ricorrente,sostenendo che la fattura posta a fondamento della stessa nontrovava riscontro nei documenti contabili e ne ha disconosciuto lacausale e l’importo.Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., l’alloraconvenuta, ora controricorrente, sia pure introducendo nuovecircostanze fattuali finalizzate a chiarire le vicende che avevanocaratterizzato l’appalto e che avevano condotto, a seguito di indaginiinterne, alla rideterminazione dell’importo spettante alla originariacreditrice [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di “caro materiale”, si è nella sostanzalimitata a meglio precisare la contestazione già svolta con lacomparsa di risposta, offrendo al contempo al Tribunale ulterioremateriale probatorio a supporto della ricostruzione della vicendafattuale.Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026Anche se la Corte d’appello, nel respingere l’eccezione di tardivitàdelle argomentazioni difensive esposte da [OSCURATO:SOCIETA]. con la memoriaistruttoria, sollevata dall’odierna ricorrente, non si è preoccupata diqualificare espressamente tali deduzioni - mere difese o eccezioni insenso lato - tale omissione comunque non può condurre a mutare laconclusione cui essa è pervenuta, essendo noto che sia l'una chel'altra non sono soggette alla contestata decadenza e sono rilevabilid'ufficio, con il solo limite rappresentato dal necessario riferimento afatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmenteacquisite al processo (v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531; Cass.Sez. U. n. 15661 del 2005, cit.; Cass. Sez. U. 25/05/2001, n.226/SU; v. anche Cass. 26/02/2014, n. 4548; Cass. 31/10/2018, n.27998).Non può, invero, dubitarsi che le argomentazioni difensive svoltedall’allora convenuta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2,cod. proc. civ. si limitavano a negare la sussistenza o la fondatezzadei fatti costitutivi della pretesa creditoria, sia pure opponendo unfatto diverso, non compreso tra quelli allegati da controparte afondamento della propria domanda, ossia la rideterminazionedell’importo spettante all’impresa appaltatrice a seguito dell’adozionedi atto di autotutela.Si tratta, dunque, di mere difese e non di eccezioni in senso lato,le quali consistono, come noto, secondo la definizione ricavabile conchiarezza dall'art. 2697 cod. civ., nella allegazione (se fatta dallaparte) o nella rilevazione (se fatta d'ufficio dal giudice) di fattiestintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio,riguardo ai quali la legge non affida al monopolio delle parti larilevazione, determinandone la qualificazione come cd. eccezioni insenso stretto.Come tali esse sono ben deducibili con la memoria ex art. 183,Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. (non trattandosi di eccezioniriservate all'iniziativa della parte per legge o perché corrispondentialla titolarità di un'azione costitutiva: v., per tale definizione delleeccezioni in senso stretto, Cass. Sez. U. 03/02/1998, n. 1099; Sez.U. 27/07/2005, n. 15661) e, pertanto, non sono soggette alladecadenza prevista dall'art. 167 cod. proc. civ.7.2. Si rileva, altresì, che la norma dell’art. 183, sesto comma, n.2, cod. proc. civ., nel testo applicabile alla vicenda, consentiva lareplica ‹‹alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altraparte››, nonché la proposizione delle ‹‹eccezioni che sonoconseguenza delle domande e delle eccezioni medesime››, nonché, invia consequenziale, l’indicazione dei mezzi di prova e la produzionedei documenti correlati. La natura delle deduzioni svolte nellamemoria trova giustificazione nel disposto normativo tanto se le siqualifichi come mere repliche argomentative, cioè mere difese,quanto se le si qualifichi, come eccezioni, dovendosi rilevare che inalcun modo – e parte ricorrente nemmeno si preoccupa diargomentarlo – si trattò di eccezioni in senso stretto secondo ilprincipio giurisprudenziale sopra richiamato.Risulta poi palese che la replica si sostanzia nell’argomentare suifatti già introdotti nel processo, mentre l’eccezione in senso lato puòconcretarsi nel mero rilievo dell’efficacia di fatti già introdotti odanche nella stressa introduzione oltre che rilevazione dell’efficacia diessi. La deduzione fatta dalla parte qui resistente, nel senso che ilcredito sarebbe stato ridotto in forza di provvedimento di autotutela,non integrava affatto un’eccezione in senso stretto e semmail’introduzione di un fatto integrante eccezione in senso lato.L’introduzione di tale fatto trovava legittimazione perché costituentereplica a quanto dedotto da [OSCURATO:SOCIETA] con la memoria di cui al n. 1 delsesto comma dell’art. 183 cod. proc. civ., che viene richiamata a pag.Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/20269 del ricorso. In detta pagina si legge, infatti, dopo che si è fattoriferimento alla deduzione da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. nella comparsa dicostituzione della nullità della citazione, che quanto al detto aspetto‹‹[OSCURATO:SOCIETA] ha richiamato il contratto di appalto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e lacedente dalla cui esecuzione è sorto il credito indicato nella fatturarichiamata e che le è stato trasferito con l’atto di cessione cui si èfatto riferimento ed accettato da [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, è chiarissimo cosa vapagato. È appena il caso di osservare, poi, che tra i crediti derivantidall’esecuzione di un appalto rientra quello per la fornitura deimateriali funzionali all’esecuzione stessa e dunque l’eccezioneproposta sul punto dalla controparte è del tutto infondata››.Ebbene, risulta palese che tale deduzione integrava unaspontanea integrazione della fattispecie costitutiva della domanda, laquale rendeva non necessario un ordine di integrazione della citazioneai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ. e, tuttavia, giustificava la replicaalla domanda così precisata ed anzi integrata (a prescindere da unordine del giudice) alla stregua del n. 2 del sesto comma dell’art. 183cod. proc. civ.8. Il secondo motivo del ricorso principale è in parte infondato ein parte inammissibile.8.1. Infondata è la doglianza con riguardo alla dedotta violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., essendosi il giudice d’appello pronunciatosulla questione “della comunicazione o meno di quello che il Tribunaleha definito provvedimento amministrativo per la definitivadeterminazione del credito di compensazione per la revisione deiprezzi”, reputandola non rilevante ai fini della decisione evalorizzando la circostanza che, a fronte della mera produzione, daparte della cessionaria, della sola fattura a fondamento del credito, diper sé non sufficiente a dare prova della pretesa, quel provvedimentodi autotutela, con cui sono stati rideterminati i prezzi dei materiali,Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026costituiva “l’unico riconoscimento del debito” da parte di [OSCURATO:SOCIETA]8.2. La censura è, invece, inammissibile là dove la ricorrenteassume che il principio di non contestazione sarebbe stato applicatoerroneamente dalla Corte d’Appello, anche perché esso attiene a fattiallegati estranei alla sua sfera di conoscenza e conoscibilità dellastessa parte ricorrente.In virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazionecon cui si deduca l'erronea applicazione del principio di noncontestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sullacui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazioneche il ricorrente pretende di negare, atteso che l'onere di specificacontestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte,un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata dellaprova (Cass. Sez. 3, 13/10/2016, n. 20637); onere non assolto nelcaso in esame.Peraltro, il principio di non contestazione non esclude che ilgiudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita diquel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad undiverso accertamento; l'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., nonreca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamentecontestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandia favore della parte che lo ha allegato; la circostanza narrata, indifetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dalgiudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola eindimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputatainesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario (cfr., intal senso, Cass. 04/04/2012, n. 5363; Cass., sez. 3, n. 7903/2024).A tanto deve aggiungersi che la censura non si sottrae ad unulteriore profilo di inammissibilità.La Corte d’appello, nella motivazione della sentenza quiNumero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026impugnata, con riguardo alla contestazione ex art. 115 cod. proc.civ., ha così motivato: ‹‹Anche la doglianza circa l’asserito utilizzodella “scienza privata” da parte del Tribunale è palesementeinfondata: è sufficiente, infatti, leggere gli atti difensivi di parte oggiappellante principale per comprendere come il Collegio di primo grado– a fronte della deduzione di [OSCURATO:PERSONA] che riportava anche il dato diregistro generale del giudizio di esecuzione immobiliare nel qualeaveva effettuato il pagamento in favore della cedente – ha ritenutoche non vi fosse alcuna specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.avverso tali circostanze da parte della cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA],limitandosi ad utilizzare il “condizionale” senza prendere precisaposizione, appunto, come invece dovuto. In sostanza, ha tenuto lacessionaria una condotta ambigua ed equivoca, inidonea ad integraredetta contestazione specifica, con tutte le conseguenze di ordineprocessuale che, oggi, vorrebbe rimuovere senza offrire, in realtà,argomentazioni logico-giuridiche convincenti››.La critica che la ricorrente svolge, volta a sostenere che la Corteterritoriale avrebbe a torto affermato che il primo giudice avevaritenuto che non vi fosse stata specifica contestazione, integra unpreteso errore di fatto (processuale), ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod.proc. civ., che avrebbe dovuto essere denunciato con il mezzo dellarevocazione.Deve, dunque, ritenersi che non sia discutibile la valutazione dellaCorte territoriale che non vi fosse stata una specifica contestazione.Poiché la Corte di merito ha considerato l’apprezzamento delTribunale come censurante l’ambiguità della condotta della odiernaricorrente, deve ritenersi che essa non ha avallato un’operazione dimero rilievo della contestazione, bensì di rilievo di una contestazioneaspecifica.Tali considerazioni evidenziano l’infondatezza di quanto affermaNumero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026parte ricorrente a pag. 25 del ricorso, quando parla di “doppio ordinedi violazione dell’art. 115 c.p.c.”.9. Inammissibile è il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360-bis n. 2cod. proc. civ., secondo l’interpretazione datane da Cass., n. 22341del 2017. È vero che la Corte romana ha ignorato la doglianza;tuttavia, l’averla ignorata risulta privo di decisività, in quanto partericorrente omette di chiarire come e perché vi sarebbe statal’inopponibilità del provvedimento di riduzione del credito nel regimedella cessione.10. All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso principale, con conseguente assorbimento delricorso incidentale condizionato spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale.Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che siliquidano in euro 18.000,00 per compensi, oltre agli esborsi, pari adeuro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento edagli oneri accessori.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 11188/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 18089/2026Data pubblicazione 05/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 23 aprile 2026.IL PRESIDENTERaffaele [OSCURATO:PERSONA]