CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28459/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di GenovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova;lette le memorie di replica del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15 ottobre 2025 la Corte di appello di Genova, haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Genova aveva ritenuto MassimoMelara colpevole del delitto di cui all’art. 5 del d.lgs n. 74 del 2000, per avere,nella sua qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] MANAGEMENTSrl, omesso di presentare le dichiarazioni IVA e IRES relative agli anni 2016 e2017, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unificati i fatti dalvincolo della continuazione e calcolata la riduzione per il rito, lo avevacondannato alla pena di nove mesi e 10 giorni di reclusione, oltre alle peneaccessorie di legge.2. Avverso questa sentenza e l’ordinanza pronunciata dalla Corte in data15 ottobre 2025, ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi di seguito riportati.2.1 Col primo motivo, che investe l'ordinanza in data 15 ottobre 2025 eil punto della sentenza che ad essa fa riferimento, denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 168-bis cod. pen., 464-bis e 464-quater cod. proc. pen. eil correlato vizio di motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica, inrelazione al rigetto del concordato, ex art. 599-bis cod. proc. pen,. in ragionedella ritenuta impossibilità di ammettere l'imputato alla messa alla prova,oggetto dell’accordo tra le parti.Si deduce che entrambi gli argomenti posti a base della reiezionedell'istanza confliggono con la disciplina interessata, in particolare la circostanzache l'estinzione del reato conseguente all'esito positivo alla messa alla provafaccia venir meno la confisca disposta nei confronti della società non attiene aicriteri di ammissibilità previsti dall'art. 168-bis cod. pen., tanto più che sitratterebbe, in ogni caso, di somme che non sono nella libera gestione edisponibilità dell'imputato, ormai esautorato dal ruolo di amministratore dellasocietà, e che, ove confiscate, non verrebbero restituite all'Erario, ma devolute aldanno cagionato dovrebbe essere valutata con riferimento allo sforzo massimopretendibile dal ricorrente - per la cui verifica il giudice di merito ben avrebbepotuto attivare i poteri istruttori previsti dall'art. 464 bis, comma 5, cod. proc.pen. - avuto riguardo alla sua condizione economica, e non già rigidamentecommisurata all'entità del danno cagionato, il cui risarcimento non èprecondizione per ricorrere all'istituto (si citano Sez. 4, n. 37612 del 2021; Sez.2, n. 6978 del 2025).2.2. Col secondo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lettera e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, illogica e contraddittoria, inrelazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti.Si deduce che la Corte territoriale, a fronte di una specifica censura concui si denunciava la carenza del dolo specifico attesa la gestione capillare etotalizzante della società ad opera dell'amministratore di fatto, si sarebbelimitata a mere affermazioni di principio, relative alla circostanza che l’esistenzadi un amministratore di fatto non implica il carattere esclusivo del suo operato,per cui di conseguenza non esclude la responsabilità dell'amministratore di dirittoodierno ricorrente, richiedendo invece la fattispecie in contestazione il dolospecifico consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valoreaggiunto; dunque non sarebbe sufficiente che il ricorrente si fosse limitato a nonimpedire per negligenza o imperizia l'omessa presentazione delle dichiarazioni daparte dell'amministratore di fatto Caliro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.2. Il secondo motivo, da trattare prioritariamente in ordine logico inquanto investe la stessa configurabilità dell'ipotesi delittuosa con riguardo alprofilo soggettivo, è generico per aspecificità estrinseca.2.1. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come sia inammissibile il ricorso per cassazionefondato su motivi che si risolvono nella «pedissequa reiterazione» di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata eSez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) La funzionetipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avversoil provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso lapresentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.),debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto chesorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è,pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta(testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n.19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre ilmotivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo menoin radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la criticaargomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione ilprovvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario dispecifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo,Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).2.2. La Corte d’appello, in aderenza alle risultanze istruttorie e in lineacon la ricostruzione operata dal Tribunale, ha adeguatamente e congruamentemotivato in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, osservato, inparticolare, che il ricorrente non era una persona sprovveduta ma aveva unaspecifica competenza, essendo un ragioniere, e il fatto che il suo operato fosselimitato agli aspetti contabili non solo non escludeva, ma comprendeva,l'assunzione dell'impegno alla redazione e presentazione delle dichiarazioni ai finidelle imposte; ha rimarcato altresì che i reati per i quali si procede non hanno adoggetto l'omesso adempimento di obblighi, che presupponevano la capacità didisporre di risorse economiche e il potere di impiegarle, neppure essendonecessario per il loro assolvimento disporre di particolari poteri decisionali.Il ricorrente, senza neppure confrontarsi con tali argomentazioni, hariproposto la medesima doglianza incentrata sul fatto che il ricorrente fosse unmero amministratore di diritto e vi fosse invece un amministratore di fattotitolare di provviste e poteri.2.3. Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questaCorte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motividevono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamenteindeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con leragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (così, da ultimo, Sez.4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01; nonché in precedenza Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, Rv.273369 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez.5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109-01). La mancanza di specificità del motivo,invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudicecensurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4,03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,Tasca, Rv. 237596; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012. Rv. 253849 -01).3. Fondato è invece, nei limiti di quanto appresso esposto, il primo motivodi ricorso.3.1. Va rilevato, in primo luogo che, pur non essendo suscettibile diricorso per Cassazione il provvedimento, anch'esso bersaglio dell’impugnazione,con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art.599-bis cod. proc. pen., ha disposto la prosecuzione del giudizio (Sez. U., n.2647 del 10/07/2025 dep. 2026, Rv. 289005 - 01), è invece certamentededucibile in sede di appello il carattere ingiustificato del rigetto, da parte delgiudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (peruna specifica affermazione del principio con riferimento a giudizi celebrati, comenel caso in disamina, nelle forme del rito abbreviato, si veda Sez. 5, n. 4259 del06/12/2021, dep. 2022, Rv. 282739 - 01), dunque la Corte territoriale eratenuta a una puntuale confutazione della specifica censura che tale diniego avevaad oggetto.3.2. I giudici di appello, previamente respinta la richiesta di concordato aisensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., hanno - con richiamo a detta sinteticaordinanza - rigettato il primo motivo di appello con cui il difensore chiedeva lasospensione del procedimento con messa alla prova in accoglimentodell'impugnazione dell'ordinanza predibattimentale di rigetto emessa dalTribunale, in quanto l'estinzione del reato conseguente all'esito positivo dellamessa alla prova avrebbe comportato il venir meno della disposta confisca connecessità di restituzione di un'ingente somma sequestrata alla società di cuil'imputato era rappresentante legale, e altresì perché la somma di 5.000 € chequesti si era offerto di versare a titolo di risarcimento doveva ritenersi incongruarispetto al danno cagionato.3.3. In disparte il fatto che l'estinzione del reato in conseguenza dell'esitopositivo della messa alla prova, con tutto ciò che comporta in termini dicaducazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, costituisce uneffetto legale del procedimento deflattivo previsto e voluto dal legislatore, per cuinon può essere un elemento valutabile al fine di farne discendere l'esclusionedall'accesso alla procedura, costituisce invece un orientamento ormai consolidatoquello secondo cui è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza diammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimentointegrale del danno (Sez. 3, n. 23934 del 11/04/2024, Rv. 286660 - 01)dovendo semmai valutarsi se esso sia espressione dello sforzo massimosostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possonoessere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n.34878 del 13/06/2019, Rv. 277070 - 01).Dalla lettura della disposizione di cui all'art. 464-bis, comma 3, lett. c)cod. proc. pen., si ricava, da un lato, che il risarcimento del danno non èpreliminare alla valutazione di ammissibilità della messa alla prova, costituendoeventualmente l'assolvimento degli obblighi imposti dal programma al fine dielidere o attenuare le conseguenze del reato, una modalità di adempimento delleprescrizioni previste. Dall'altro, che, proprio per la medesima ragione, ilrisarcimento può essere dilazionato nel tempo, dovendo il giudice, ai sensidell'art. 464 quinquies, comma 1 cod. proc. pen., solo con l'ordinanza disospensione stabilire il termine -prorogabile su istanza dell'imputato, per gravimotivi, ancorché per una sola volta - entro il quale le prescrizioni e gli obblighiriparatori debbono essere adempiuti, anche con modalità rateale ove siacquisisca il consenso della persona offesa. E ciò perché, nel verificare lasussistenza dei requisiti di ammissione, il giudice deve tenere conto delleinformazioni acquisite, ai sensi 4 dell'art. 464-bis, comma 5 cod. proc. pen., sullecondizioni anche economiche del richiedente, in modo da modulare proprio suquelle il termine dell'adempimento.D'altro canto, che la condizione economica dell'interessato rilevi al finedella previsione delle modalità stesse di redazione del programma si trae daltesto dell'art. 168-bis cod. pen., che laddove stabilisce quale presuppostoapplicativo la previsione di condotte rivolte all'eliminazione delle conseguenzedannose del reato ed al risarcimento del danno, con l'inciso 'ove è possibile',subordina quest'ultimo alla possibilità di adempiervi integralmente.Questa Corte, affrontando l'argomento ha, infatti, chiarito che in tema disospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in meritoall'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla basedegli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltantoall'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettivacorrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsionedi un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizioarrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimosostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possonoessere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (In talsenso la già citata Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Rv. 277070). È proprio,dunque, la congruità dello sforzo economico che segna il parametro valutativocui i l giudice deve fare riferimento, e non quello dell ' integralità edell'immediatezza del risarcimento; a questo scopo il legislatore, con l'art. 464-bis comma 5 cod. proc. pen., ha conferito al giudice i poteri di acquisireinformazioni per stabilire le modalità ed i termini delle obbligazioni risarcitorie, sìda commisurare il massimo sforzo sostenibile alla condizione economicadell'imputato.Da ciò, consegue, nondimeno, che a fronte della manifestazione didisponibilità all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, non è consentito negarel'accesso alla messa alla prova perché l'interessato non ha previamente risarcitoil danno, né perché al momento della richiesta egli si trovi in una condizioneeconomica sfavorevole, tanto più allorquando egli assuma l'impegno di procurarsii mezzi necessari per soddisfare la prestazione imposta dal programma, entro untermine da stabilirsi.3.4. La sintetica ordinanza della Corte d'appello – richiamata perrelationem in sentenza - non fa dunque buon governo dei principi elaborati daquesta Corte, che escludono la preventiva necessità del risarcimento del danno aifini dell'accoglimento della messa alla prova, e anche che la somma offerta a taletitolo debba necessariamente corrispondere all'intero danno, trattandosi solo diun'eventualità, e dovendo aversi invece riguardo ai parametri di cui all'art. 133cod. pen. e al massimo sforzo sostenibile dall'imputato in base alle sue condizionieconomiche.4. Non avendo i giudici del merito compiuto una siffatta verifica eritenendo, pertanto, questa Corte che la decisione impugnata si presenti viziatasia sotto il profilo della completezza motivazionale sia sotto quello dellaviolazione di legge, avendo la Corte di appello valorizzato, onde confermare lasentenza di fronte ad essa impugnata, profili legislativamente non rilevanti ai finidella accoglibilità o meno della istanza di messa alla prova a suo tempopresentata dal [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata, ferma ed oramai definitivamenteaccertata sotto il profilo storico la piena attribuibilità all'imputato e la sussistenzadi tutti gli elementi integrativi delle condotte delittuose di cui ai capi 1) e 2),deve essere annullata con rinvio - limitatamente alla pronunzia con la quale laCorte di appello ha illegittimamente confermato l'ordinanza con cui il primogiudice aveva respinto la richiesta di ammissione al beneficio in discorso perritenuto difetto dei presupposti - ad altra Sezione della Corte di appello diGenova affinché, in tale sede, il giudice del gravame, anche attivati i propripoteri di indagine al fine di verificare la effettività delle condizioni economiche epatrimoniali dell'imputato e valutare, a quel punto, se la somma offerta fosseespressione del "massimo sforzo" pretendibile e, per questa ragione,apprezzabile, si pronunzi nuovamente, in applicazione del principio di dirittodianzi enunziato, sulla sussistenza o meno delle condizioni per l'eventualeaccoglimento della richiesta stessa. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la messa allaprova, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Genova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]