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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31629/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, era condannato dall'Autorità giudiziaria italiana, per detenzione e cessione illegali di sostanza stupefacente.

Il 13 giugno 2019 la condanna diveniva irrevocabile e la Procura generale presso la Corte di appello di Roma emetteva rituale ordine di esecuzione, in relazione alla pena inflitta di sei anni e sei mesi di reclusione.

Era contestualmente avviata la procedura di estradizione dall'Albania.

Qui arrestato l'11 maggio 2020, il condannato invocava la possibilità di espiare la pena nel suo Paese di origine, ai sensi della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (ratificata con legge 25 luglio 1988, n. 334), e dell'Accordo aggiuntivo tra Italia e Albania, firmato a Roma il 23 aprile 2002 (ratificato con legge 11 luglio 2003, n 204).

Di ciò erano interessate le Autorità italiane, che acconsentivano.

In data 20 maggio 2020 il Ministero italiano della Giustizia chiedeva all'Albania di attivare la procedura prevista dall'art. 2 dell'Accordo aggiuntivo, e quindi di trattenere in arresto Maksuti ai fini dell'esecuzione della condanna in quel Paese.

Il 29 luglio 2020 il Tribunale di Durazzo procedeva al riconoscimento della sentenza italiana.

Di seguito la Corte di appello di Durazzo, con sentenza 2 novembre 2020, nel confermare il riconoscimento adattava la pena, riducendola alla misura di cinque anni di reclusione e disponendone l'immediata sospensione nella parte residua a norma dell'art. 59 del codice penale locale, con scarcerazione del condannato e suo assoggettamento al regime di libertà vigilata per il periodo di cinque anni.

La sentenza, eseguita dal Pubblico ministero albanese, era altresì impugnata dinanzi alla Corte suprema dalla stessa parte pubblica e dall'interessato.

Il 7 marzo 2021 Maksuti, quale ricercato in campo internazionale, come tale risultante dal sistema informativo Interpol, era tratto in arresto in Montenegro.

Informato di ciò, il Ministero italiano della Giustizia avviava nuova procedura di estradizione, sulla base dell'ordine di esecuzione della Procura generale di Roma di cui in premessa.

2. Con istanza diretta alla Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, il condannato domandava dichiararsi l'inefficacia sopravvenuta dell'ordine di esecuzione della Procura generale, per essere l'esecuzione stessa di competenza dell'Autorità albanese, ai sensi delle Convenzioni internazionali sopra citate e delle intese intercorse tra le Autorità di Italia e di Albania.

Con l'ordinanza in epigrafe il giudice adito respingeva l'istanza, sul presupposto che l'esecuzione della pena in Albania non fosse terminata, essendo ancora pendente il giudizio di impugnazione della sentenza della Corte di appello di Durazzo.

3. Avverso tale ordinanza l'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Dopo aver ripercorso le tappe della vicenda giudiziaria, il ricorrente premette che la sentenza albanese di riconoscimento della condanna italiana era passata in giudicato, secondo il diritto processuale albanese, nonostante l'impugnazione dinanzi alla Corte suprema.

Il ricorrente assume che, di conseguenza, l'esecuzione della pena, così come adattata dal giudice albanese in conformità alla Convenzione di Strasburgo, era regolata dalla legge di quel Paese, unico competente a prendere decisioni al riguardo.

La persistente ingerenza italiana nell'esecuzione appariva così illegittima. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In base all'art. 2, comma 1, dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone, concluso tra Italia e Albania il 23 aprile 2002 (ratificato con legge 11 luglio 2003, n 204), «(q)uando in uno degli Stati è stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna nei confronti di un cittadino dell'altro Stato, quest'ultimo, su richiesta dello Stato di condanna, può procedere alla relativa esecuzione nel caso in cui la persona condannata si trovi sul suo territorio, nel rispetto della normativa interna relativa al riconoscimento del giudicato».

Concorrendo le condizioni pattizie, l'Italia, Stato di condanna, ha presentato all'Albania, Stato di esecuzione, la richiesta in esame.

E' seguita la procedura di riconoscimento a norma dell'art. 9, comma 1, della Convenzione di Strasburgo, con adattamento della sanzione inflitta a norma dell'art. 10, comma 2, e assoggettamento del condannato ad una sorta di probation giudiziale, regolata dal diritto locale.

La sentenza di riconoscimento è stata eseguita dal Pubblico ministero albanese e Maksuti è stato posto in libertà vigilata.

3. Per tutto ciò che l'Accordo aggiuntivo non prevede in via integrativa o derogatoria, al caso si applica la citata Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate.Quest'ultima dispone che, una volta avvenuta la presa in carico («prise en charge») del condannato da parte dello Stato di esecuzione, lo Stato di condanna debba sospendere l'esecuzione (art. 8, comma 1) e che debba definitivamente cessarla nel caso in cui lo Stato di esecuzione consideri terminata l'esecuzione (art. 8, comma 2); esecuzione che è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione, a cui soltanto competono le decisioni appropriate al riguardo (art. 9, comma 3: v., sul punto, da Sez. 1, n. 21345 del 10/07/2020,3ashari).

4. Contravvenendo a tale disciplina, lo Stato italiano ha, nella specie, mantenuto fermo ed efficace l'ordine di esecuzione nei confronti del condannato e ha avviato, sulla base di esso, una procedura di estradizione attiva verso il Montenegro; evenienza che sarebbe stata possibile solo a fronte di un'informazione ufficiale, da parte dello stato di esecuzione (l'Albania), di intervenuta evasione (o sottrazione alla pena in altre forme), a norma dell'art. 15, lettera b), della Convenzione, previa "retrocessione" dell'esecuzione in Italia, che il sistema in un caso del genere ragionevolmente sottende, ancorché la Convenzione compiutamente non regoli.

Erra dunque la Corte di appello nel ritenere che la persistente eseguibilità dell'ordine fosse consentita dalla mera circostanza che la vicenda esecutiva in Albania non potesse dirsi terminata.

Tale evenienza di per sé non autorizzava lo Stato italiano a riappropriarsi dell'esecuzione già trasferita in Albania, ma semmai consentiva, e consente tuttora, di attivare i canali conoscitivi di cui all'art. 15 della Convenzione («Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della pena: allorché consideri terminata l'esecuzione della pena; se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata; o se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale»), secondo una prospettiva cui lo stesso giudice di merito potrà dare eventualmente impulso.

5. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuova valutazione in conformità ai principi di diritto esposti.

P.Q.M.

Annulla l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, era condannato dall'Autorità giudiziaria italiana, per detenzione e cessione illegali di sostanza stupefacente. Il 13 giugno 2019 la condanna diveniva irrevocabile e la Procura generale presso la Corte di appello di Roma emetteva rituale ordine di esecuzione, in relazione alla pena inflitta di sei anni e sei mesi di reclusione. Era contestualmente avviata la procedura di estradizione dall'Albania. Qui arrestato l'11 maggio 2020, il condannato invocava la possibilità di espiare la pena nel suo Paese di origine, ai sensi della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (ratificata con legge 25 luglio 1988, n. 334), e dell'Accordo aggiuntivo tra Italia e Albania, firmato a Roma il 23 aprile 2002 (ratificato con legge 11 luglio 2003, n 204). Di ciò erano interessate le Autorità italiane, che acconsentivano. In data 20 maggio 2020 il Ministero italiano della Giustizia chiedeva all'Albania di attivare la procedura prevista dall'art. 2 dell'Accordo aggiuntivo, e quindi di trattenere in arresto Maksuti ai fini dell'esecuzione della condanna in quel Paese. Il 29 luglio 2020 il Tribunale di Durazzo procedeva al riconoscimento della sentenza italiana. Di seguito la Corte di appello di Durazzo, con sentenza 2 novembre 2020, nel confermare il riconoscimento adattava la pena, riducendola alla misura di cinque anni di reclusione e disponendone l'immediata sospensione nella parte residua a norma dell'art. 59 del codice penale locale, con scarcerazione del condannato e suo assoggettamento al regime di libertà vigilata per il periodo di cinque anni. La sentenza, eseguita dal Pubblico ministero albanese, era altresì impugnata dinanzi alla Corte suprema dalla stessa parte pubblica e dall'interessato. Il 7 marzo 2021 Maksuti, quale ricercato in campo internazionale, come tale risultante dal sistema informativo Interpol, era tratto in arresto in Montenegro. Informato di ciò, il Ministero italiano della Giustizia avviava nuova procedura di estradizione, sulla base dell'ordine di esecuzione della Procura generale di Roma di cui in premessa. 2. Con istanza diretta alla Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, il condannato domandava dichiararsi l'inefficacia sopravvenuta dell'ordine di esecuzione della Procura generale, per essere l'esecuzione stessa di competenza dell'Autorità albanese, ai sensi delle Convenzioni internazionali sopra citate e delle intese intercorse tra le Autorità di Italia e di Albania. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice adito respingeva l'istanza, sul presupposto che l'esecuzione della pena in Albania non fosse terminata, essendo ancora pendente il giudizio di impugnazione della sentenza della Corte di appello di Durazzo. 3. Avverso tale ordinanza l'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Dopo aver ripercorso le tappe della vicenda giudiziaria, il ricorrente premette che la sentenza albanese di riconoscimento della condanna italiana era passata in giudicato, secondo il diritto processuale albanese, nonostante l'impugnazione dinanzi alla Corte suprema. Il ricorrente assume che, di conseguenza, l'esecuzione della pena, così come adattata dal giudice albanese in conformità alla Convenzione di Strasburgo, era regolata dalla legge di quel Paese, unico competente a prendere decisioni al riguardo. La persistente ingerenza italiana nell'esecuzione appariva così illegittima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In base all'art. 2, comma 1, dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone, concluso tra Italia e Albania il 23 aprile 2002 (ratificato con legge 11 luglio 2003, n 204), «(q)uando in uno degli Stati è stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna nei confronti di un cittadino dell'altro Stato, quest'ultimo, su richiesta dello Stato di condanna, può procedere alla relativa esecuzione nel caso in cui la persona condannata si trovi sul suo territorio, nel rispetto della normativa interna relativa al riconoscimento del giudicato». Concorrendo le condizioni pattizie, l'Italia, Stato di condanna, ha presentato all'Albania, Stato di esecuzione, la richiesta in esame. E' seguita la procedura di riconoscimento a norma dell'art. 9, comma 1, della Convenzione di Strasburgo, con adattamento della sanzione inflitta a norma dell'art. 10, comma 2, e assoggettamento del condannato ad una sorta di probation giudiziale, regolata dal diritto locale. La sentenza di riconoscimento è stata eseguita dal Pubblico ministero albanese e Maksuti è stato posto in libertà vigilata. 3. Per tutto ciò che l'Accordo aggiuntivo non prevede in via integrativa o derogatoria, al caso si applica la citata Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate.Quest'ultima dispone che, una volta avvenuta la presa in carico («prise en charge») del condannato da parte dello Stato di esecuzione, lo Stato di condanna debba sospendere l'esecuzione (art. 8, comma 1) e che debba definitivamente cessarla nel caso in cui lo Stato di esecuzione consideri terminata l'esecuzione (art. 8, comma 2); esecuzione che è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione, a cui soltanto competono le decisioni appropriate al riguardo (art. 9, comma 3: v., sul punto, da Sez. 1, n. 21345 del 10/07/2020,3ashari). 4. Contravvenendo a tale disciplina, lo Stato italiano ha, nella specie, mantenuto fermo ed efficace l'ordine di esecuzione nei confronti del condannato e ha avviato, sulla base di esso, una procedura di estradizione attiva verso il Montenegro; evenienza che sarebbe stata possibile solo a fronte di un'informazione ufficiale, da parte dello stato di esecuzione (l'Albania), di intervenuta evasione (o sottrazione alla pena in altre forme), a norma dell'art. 15, lettera b), della Convenzione, previa "retrocessione" dell'esecuzione in Italia, che il sistema in un caso del genere ragionevolmente sottende, ancorché la Convenzione compiutamente non regoli. Erra dunque la Corte di appello nel ritenere che la persistente eseguibilità dell'ordine fosse consentita dalla mera circostanza che la vicenda esecutiva in Albania non potesse dirsi terminata. Tale evenienza di per sé non autorizzava lo Stato italiano a riappropriarsi dell'esecuzione già trasferita in Albania, ma semmai consentiva, e consente tuttora, di attivare i canali conoscitivi di cui all'art. 15 della Convenzione («Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della pena: allorché consideri terminata l'esecuzione della pena; se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata; o se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale»), secondo una prospettiva cui lo stesso giudice di merito potrà dare eventualmente impulso. 5. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuova valutazione in conformità ai principi di diritto esposti. P.Q.M. Annulla l'
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