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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28313/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 marzo 2021 il Tribunale di Asti, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, con pena sospesa, in ordine ai reati di cui all'art. 590-bis cod. pen., in relazione agli artt. 140 e 148 del d.igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A), e di cui all'art. 189, commi 1 e 6, cod. strada (capo B).

La pena era stata determinata: assumendo, per il reato di cui al capo A), la pena base di mesi tre di reclusione; ridotta ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. in mesi due di reclusione; ulteriormente ridotta per la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. in mesi uno di reclusione; aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo B) a mesi uno e giorni quindici di reclusione; ridotta per la scelta di rito in quella finale di mesi uno e giorni dieci di reclusione.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo, con tre motivi di censura, inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Con il primo ha lamentato erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., per essere stati posti in continuazione i delitti di lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale e quello di omissione di obbligo di fermata in caso di incidente con danno alle persone, e dunque due reati di cui uno di natura colposa e l'altro di natura dolosa, così violando i principi di diritto che regolano la materia, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per cui non è dato ravvisare la ricorrenza in tale caso dell'unicità del disegno criminoso.

Con la seconda censura il Procuratore di Asti ha dedotto l'illegalità della pena, per essere stato recepito un accordo tra le parti in cui era stata quantificata la pena base individuando come reato più grave la fattispecie ex art. 590-bis cod. pen., contestata sub A), tuttavia connotata da una pena edittale (da tre mesi a un anno di reclusione) inferiore, sia nel minimo che nel massimo, a quella prevista per il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada (da sei mesi a tre anni di reclusione), rubricato sub B).

Con la terza doglianza è stata, inoltre, eccepita l'illegalità della pena, sul presupposto che essa non poteva, comunque, essere inferiore al minimo edittale previsto dal reato ex art. 189, comma 6, cod. strada, in quanto in contrasto con il principio di diritto per cui l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, determinando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riguardo all'accoglimento, con valenza assorbente, del secondo motivo dedotto.

2. La pena concordata e ratificata dal giudice è stata, infatti, determinata assumendo erroneamente come reato più grave quello di cui all'art. 590-bis cod. pen., in relazione agli artt. 140 e 148 del d.lgs. n. 285 del 1992, punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno, in luogo di quello di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, punito con la pena detentiva da sei mesi a tre anni di reclusione, con la conseguenza che è stata applicata una pena non prevista dalla legge, ciò che costituisce valido motivo di censura della sentenza di applicazione della pena concordata, alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

E' stato affermato, infatti, che, in tema di patteggiamento, l'erronea individuazione del reato più grave, punito con pena congiunta, cui consegua l'aumento di detta pena a titolo di continuazione con reato punito con la sola detenzione, determina l'illegalità della pena, con la conseguente possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (così, espressamente, Sez. 6, n. 1365 del 05/12/2018, dep. 2019, Turci, Rv. 274840-01).

In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato in caso di patteggiamento, poiché l'accordo in ordine ad una pena illegale non può essere ratificato dal giudice e rende nulla la sentenza che lo recepisce, deve essere dichiarata tale la sentenza emessa ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen., la quale applichi una pena che si fondi sulla errata individuazione del reato più grave, con riferimento al quale operare l'aumento per la continuazione (cfr. Sez. 5, n. 1749 del 19/04/1999, Schirra, Rv. 213211-01).3.

La fondatezza dell'indicata censura rende, all'evidenza, assorbita la successiva doglianza - seppur da ritenersi fondata (cfr., in proposito, il principio espresso da Sez. 5, n. 49546 del 21/09/2018, Antinori, Rv. 274600-01) -, mentre è inammissibile quella proposta con il primo motivo di ricorso, considerato che trattasi di censura non riconducibile a nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4.

La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio - non potendosi procedere a rettificazione della pena ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., essendo invalido l'accordo sulla pena illegale concluso tra le parti e ratificato dal giudice (così, tra le tante: Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro, Rv. 277382-01; Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251796-01) - con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti, per l'ulteriore corso del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti, per l'ulteriore corso.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 marzo 2021 il Tribunale di Asti, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, con pena sospesa, in ordine ai reati di cui all'art. 590-bis cod. pen., in relazione agli artt. 140 e 148 del d.igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A), e di cui all'art. 189, commi 1 e 6, cod. strada (capo B). La pena era stata determinata: assumendo, per il reato di cui al capo A), la pena base di mesi tre di reclusione; ridotta ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. in mesi due di reclusione; ulteriormente ridotta per la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. in mesi uno di reclusione; aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo B) a mesi uno e giorni quindici di reclusione; ridotta per la scelta di rito in quella finale di mesi uno e giorni dieci di reclusione. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo, con tre motivi di censura, inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Con il primo ha lamentato erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., per essere stati posti in continuazione i delitti di lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale e quello di omissione di obbligo di fermata in caso di incidente con danno alle persone, e dunque due reati di cui uno di natura colposa e l'altro di natura dolosa, così violando i principi di diritto che regolano la materia, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per cui non è dato ravvisare la ricorrenza in tale caso dell'unicità del disegno criminoso. Con la seconda censura il Procuratore di Asti ha dedotto l'illegalità della pena, per essere stato recepito un accordo tra le parti in cui era stata quantificata la pena base individuando come reato più grave la fattispecie ex art. 590-bis cod. pen., contestata sub A), tuttavia connotata da una pena edittale (da tre mesi a un anno di reclusione) inferiore, sia nel minimo che nel massimo, a quella prevista per il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada (da sei mesi a tre anni di reclusione), rubricato sub B). Con la terza doglianza è stata, inoltre, eccepita l'illegalità della pena, sul presupposto che essa non poteva, comunque, essere inferiore al minimo edittale previsto dal reato ex art. 189, comma 6, cod. strada, in quanto in contrasto con il principio di diritto per cui l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, determinando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riguardo all'accoglimento, con valenza assorbente, del secondo motivo dedotto. 2. La pena concordata e ratificata dal giudice è stata, infatti, determinata assumendo erroneamente come reato più grave quello di cui all'art. 590-bis cod. pen., in relazione agli artt. 140 e 148 del d.lgs. n. 285 del 1992, punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno, in luogo di quello di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, punito con la pena detentiva da sei mesi a tre anni di reclusione, con la conseguenza che è stata applicata una pena non prevista dalla legge, ciò che costituisce valido motivo di censura della sentenza di applicazione della pena concordata, alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. E' stato affermato, infatti, che, in tema di patteggiamento, l'erronea individuazione del reato più grave, punito con pena congiunta, cui consegua l'aumento di detta pena a titolo di continuazione con reato punito con la sola detenzione, determina l'illegalità della pena, con la conseguente possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (così, espressamente, Sez. 6, n. 1365 del 05/12/2018, dep. 2019, Turci, Rv. 274840-01). In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato in caso di patteggiamento, poiché l'accordo in ordine ad una pena illegale non può essere ratificato dal giudice e rende nulla la sentenza che lo recepisce, deve essere dichiarata tale la sentenza emessa ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen., la quale applichi una pena che si fondi sulla errata individuazione del reato più grave, con riferimento al quale operare l'aumento per la continuazione (cfr. Sez. 5, n. 1749 del 19/04/1999, Schirra, Rv. 213211-01).3. La fondatezza dell'indicata censura rende, all'evidenza, assorbita la successiva doglianza - seppur da ritenersi fondata (cfr., in proposito, il principio espresso da Sez. 5, n. 49546 del 21/09/2018, Antinori, Rv. 274600-01) -, mentre è inammissibile quella proposta con il primo motivo di ricorso, considerato che trattasi di censura non riconducibile a nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio - non potendosi procedere a rettificazione della pena ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., essendo invalido l'accordo sulla pena illegale concluso tra le parti e ratificato dal giudice (così, tra le tante: Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro, Rv. 277382-01; Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251796-01) - con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti, per l'ulteriore corso del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti, per l'ulteriore corso. Così deciso in Rom
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