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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00082/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 31.1.2024 la Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si invoca sostanzialmente una rivalutazione nel merito dell'ordinanza impugnata, censurando che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto della identità della tipologia delle violazioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e dell'arco temporale in cui si inseriscono le condotte per cui è intervenuta condanna (dal 2010 al 2014); Osservato che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 - 01).

Considerato che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente valutato i fatti già giudicati e ha ritenuto di escludere che i reati fossero riconducibili ad una preordinazione di fondo, con una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che fa riferimento in modo congruo alla distanza temporale tra i singoli fatti, alla non completa omogeneità spaziale delle condotte delittuose e alla mancanza di elementi ulteriori indicativi della medesimezza del programma criminoso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01); Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 31.1.2024 la Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si invoca sostanzialmente una rivalutazione nel merito dell'ordinanza impugnata, censurando che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto della identità della tipologia delle violazioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e dell'arco temporale in cui si inseriscono le condotte per cui è intervenuta condanna (dal 2010 al 2014); Osservato che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 - 01). Considerato che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente valutato i fatti già giudicati e ha ritenuto di escludere che i reati fossero riconducibili ad una preordinazione di fondo, con una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che fa riferimento in modo congruo alla distanza temporale tra i singoli fatti, alla non completa omogeneità spaziale delle condotte delittuose e alla mancanza di elementi ulteriori indicativi della medesimezza del programma criminoso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01); Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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