Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 37499/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21846/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del ricorso con elezione di domicilio in Roma via Lucíani n. 1 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della f 7 Sardegna n. 48/05/15 depositata il 16.02.2015. 0 6 8 c 7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.12.2022 dai d 2 e [OSCURATO:PERSONA]. b 6 1 6 c d 6 [OSCURATO:PERSONA]: 9 8 f 1 1 f d 5 e 3 a l # : i a r 3 S e L'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per l'anno di imposta 2003 nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] fondato sul recupero di costi relativi ad operazioni inesistenti.

Il contribuente ha impugnato l'avviso davanti alla CTP di Nuoro che, con sentenza n. 156/2/07, ha accolto il ricorso statuendo che l'Ufficio, oltre a rettificare il reddito in aumento in relazione ai costi risultati fittizi, avrebbe dovuto anche operare una rettifica in diminuzione dei ricavi derivanti dall'emissione di fatture false.

Avverso questa pronunzia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate mentre l'Usai ha proposto appello incidentale.

La CTR Sardegna, con la sentenza sopra indicata, ha accolto l'appello principale e rigettato quello incidentale.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'Usai affidato a tre motivo.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more il contribuente ha comunicato di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022, producendone copia, "anche agli effetti del comma 10 del citato art. 5".

La comunicazione, quindi, va intesa come rivolta alla sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 5 comma 10 legge n. 130 del 2022 e deve provvedersi in tal senso. p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell'art. 5 commi 7 e 10 legge n. 130 del 2020 e dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Roma, 15 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21846/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del ricorso con elezione di domicilio in Roma via Lucíani n. 1 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della f 7 Sardegna n. 48/05/15 depositata il 16.02.2015. 0 6 8 c 7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.12.2022 dai d 2 e [OSCURATO:PERSONA]. b 6 1 6 c d 6 [OSCURATO:PERSONA]: 9 8 f 1 1 f d 5 e 3 a l # : i a r 3 S e L'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per l'anno di imposta 2003 nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] fondato sul recupero di costi relativi ad operazioni inesistenti. Il contribuente ha impugnato l'avviso davanti alla CTP di Nuoro che, con sentenza n. 156/2/07, ha accolto il ricorso statuendo che l'Ufficio, oltre a rettificare il reddito in aumento in relazione ai costi risultati fittizi, avrebbe dovuto anche operare una rettifica in diminuzione dei ricavi derivanti dall'emissione di fatture false. Avverso questa pronunzia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate mentre l'Usai ha proposto appello incidentale. La CTR Sardegna, con la sentenza sopra indicata, ha accolto l'appello principale e rigettato quello incidentale. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'Usai affidato a tre motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more il contribuente ha comunicato di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022, producendone copia, "anche agli effetti del comma 10 del citato art. 5". La comunicazione, quindi, va intesa come rivolta alla sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 5 comma 10 legge n. 130 del 2022 e deve provvedersi in tal senso. p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell'art. 5 commi 7 e 10 legge n. 130 del 2020 e dispone il rinvio a nuovo ruolo. Roma, 15 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 37499/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris