CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 02105/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 14340-2021 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7624 - 2020, pubblicata il 1° dicembre2020. Rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 4 dicembre2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente,in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma,