CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 agosto 1998
Cassazione n. 33496/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha operato il vaglio di tale portato dichiarativo approntando un adeguato apparato argomentativo con il quale ha evidenziato la correttezza della valutazione effettuata dal giudizio di primo grado poiché la ricostruzione offerta dalla vittima della rapina era chiaro, privo di incongruenze e inverosimiglianze, proveniente da soggetto non costituito parte civile, riscontrato con riferimento alla conoscenza pregressa dell'imputato e non smentito dal mancato rinvenimento in sede di perquisizione del cellulare sottratto e del coltello utilizzato per la minaccia; che tale giudizio è corretto dovendosi ricordare il principio ampiamente consolidato di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo richiesta la presenza di riscontri che si reputano opportuni ma, tuttavia, non necessari solo nel caso in cui la persona si sia costituita parte civile e che, in ogni caso, non debbono assistere ogni segmento della narrazione in quanto la loro funzione è quella di asseverare la credibilità soggettiva, così come non debbono riguardare ogni aspetto oggettivo e soggettivo della vicenda ma piuttosto apparire idonei a sorreggere la ragionevole convinzione che il dichiarante non abbia mentito (Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'[OSCURATO:PERSONA]. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M