CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03562/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n studio in [OSCURATO:PERSONA] (CE), ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (succeduta ex legea “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”), con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate CONTRORICORRENTI avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per laCampania il 4 agosto 2 017, n. 7083 / 33 /2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 4 DEL D.L. N.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Auria ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 4 agosto 2017, n. 7083/33/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201400001673000 per l’importo complessivo di € 288.982,08, notificatagli il 21 novembre 2014, da parte dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (poi, “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”), in dipendenza di svariate cartelle di pagamento per tributi erariali e locali nella misura complessiva di € 144.446,04, ha parzialmente accolto gli appelli proposti in via principale dall’Agenzia delle Entrate e dall’ “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (poi, “ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ”) e ha rigettato l’appello proposto in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA]Auria avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 17 agosto 2015, n. 5683/2/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice del gravame ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva parzialmente accolto il ricorso originario del contribuente sulla base della prescrizione decennale di alcuni crediti (a prescindere dall’ente impositore) –con la seguente motivazione: «Orbene in ordine alla n. 028 2004 003778184100 dedotta come notificata il 20.01.2005, € 10382,41 - A genzia delle E ntrate IRPEF anno 2000 - deduce l'appellante che dalla documentazione prodotta con l'appello così come per la n. 028 2007 0030242924000 dedotta come notificata il 15.12.2007 -€ 53.741,36 - A genzia E ntrate IRPEF -anno 2004 risulta corretta notifica con deposito presso la casa comunale e con successivo invio e ricezione della raccomandata a/r - precisando per la seconda successiva intimazione di pagamento. Orbene per la prima delle due ovvero la cartella esattoriale Gest L ine spa n. 028204003778184100 dedotta come notificata il 20.01.2005, -€ 1 0 . 382 , 41 effettivamente risulta iter notificatorio corretto presso la casa comunale per essere stata tentata in data 19.01.2005 la notifica per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc da parte della [OSCURATO:PERSONA] spa e pertanto con deposito presso la casa comunale previo avviso a D'[OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di via Roma n. 434 Teverola e Raccomandata A/R poste Italiane n. 3384 ricevuta da persona sottoscrivente la ricezione che il Collegio ritiene essere la stessa firma della persona qualificatasi impiegata nel momento della ricezione dell'avviso di deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] di Teverola, notifica in sintonia con l'art. 26 d.p.r. 29.09.73 n. 602 - art. 140 c.p. c. - art. 60 d .p.r. 29.09.73 n. 600 per cui l'appello sul punto merita accoglimento non essendo decorso il termine decennale di prescrizione e decaduta la concessionaria da ogni attività di recupero dell'importo iscritto nei ruoli. Per la seconda delle due ovvero la cartella esattoriale 028 2007 00030242924 000 dedotta come notificata il 15.12.2007 - € 53741,36 appare a questo Collegio la procedura corretta e susseguita ai fini della prescrizione decennale trattandosi di pretese tributarie dell'A.F. da successiva intimazione n. 02820129007431238000 notificata con deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] come da avvisoal destinatario del 21.09.2012 ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] a.r. 14276142795per cui l'appello sul punto va accolto a maggior ragione considerando l'ulteriore avviso n. 028 2013 9005907536 000 ricevuto il 18.04.13 da addetto all'ufficio nella stessa sede. Vista in tali termini conseguentemente la sentenza impugnata va riformata per accoglimento parziale degli appelli proposti sia dalla concessionaria sia dall'[OSCURATO:PERSONA]. A tale decisione perviene la Commissione rigettando l'appello incidentale del D'[OSCURATO:PERSONA] tendente all'annullamento di quanto non annullato nel primo grado dopo aver riesaminato le notifiche prodotte delle [cartelle]esattoriali notificate e non annullate condividendo l'orientamento del primo grado. Infatti ha comprovato la concessionaria l'invio al destinatario della raccomandata informativa con cui lo rendeva edotto del deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] la sua effettiva ricezione. Vista in tali termini, vista la corretta notifica delle cartelle n. 028 2004 003778184100 e la n. 028 2007 0030242924000 quest'ultima con pagamento sollecitato con due atti di intimazione e di sollecito sovra richiamati e contraddistinti dai n. 028 2012 9007431238000 e n. 028 2013 9005907536000». 3. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (succeduta ex lege all’ “ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”) hanno resistito con controricorso congiunto. 4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata per manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso per cassazione, rispetto alla quale il ricorrente ha chiesto la decisione della causa. 5. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale lo stesso ha invocato l’annullamento ex lege (art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come ampliato dall’art. 4, comma 4,del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge21 maggio 2021, n. 69 , e dall’art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) con riguardo ai crediti portati da cartelle di pagamento per importo pari o inferiore ad € 5.000,00 e ha chiesto la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, il ricorrente ha chiesto di tener conto - ai fini dell’eventuale cessazione della materia del contendere - dell’annullamento automatico ex art. 4, comma 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per i crediti portati da cartelle di pagamento per importopari o inferiori a € 5.000,00 . 1.1Come è noto, l’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che: «1.I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili». 1.2 Indi, l’art. 4, comma 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge21 maggio 2021, n. 69, ha previsto che: «Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro,comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo esanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto - legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito,nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delleimposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delleimposte sui redditi fino a 30.000 euro». 1.3 In seguito, l’art. 1, commi 222, 227 e 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha esteso il suddetto beneficio ai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2015, ma ha dettato una disciplina differenziata, da un lato, per i crediti delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali, per i quali l’annullamento automatico opera anche per il capitale, e, dall’altro lato, per i crediti degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (comprensivi degli enti locali), per i quali l’annullamento automatico opera soltanto per gli accessori, sempre che questi ultimi enti non abbiano stabilito l’inapplicabilità di tale annullamento entro il 31 gennaio 2023. Difatti, è stato disposto che: «222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,n. 136, all’articolo 16-bisdel decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (...) 227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti. (...) 229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali». 1.4Secondo l’orientamento di questa Corte, l’annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (e successive modificazioni e integrazioni) , opera automaticamente ipso iurein presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15471; Cass., Sez.Trib., 27 settembre 2022, n. 28069; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2022, n. 36234; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2023, n. 6102; Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n. 22689; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2025, n. 28858). 1.5 Pertanto, talune delle prete s e impositiv e rientra no , per natura, ammontare e risalenza, nell'ambito operativo delle citatedisposizioni, il che induce il collegio -e lo avrebbe indotto anche d’ufficio – a dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle corrispondenti cartelle di pagamento, in quanto riferitea debiti tributari annullat i ex lege, conseguendone la cassazione senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata, con precedenza su ogni rilievo in ordine alla stessa ammissibilità del ricorso. 2. Per le restanti cartelle di pagamento, il ricorso è affidato a sei motivi. 3. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 43 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado, in relazione alla cartella di pagamento n. 028/2000/40037781841000 per l’importo di € 10.382,41, di cuila controparte ha dichiara to la notifica il 20 gennaio 2005, dei termini previsti per l'accertamento dell’IRPEF, che all'epoca erano diquattro anni, per cui, essendo riferito il debito all’anno 2000, il termine per la decadenza e la prescrizione veniva a scadenza il 31 dicembre 2004, s empre che la notifica non fosse irregolare per inadempienza all'obbligo di invi are la raccomandata al destinatario in caso consegna a soggetto diverso dal destinatario, senza considerare il decorso del termine di prescrizione tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. 4. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 43 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado, in relazione alla cartella di pagamento n. 028/2006/0000990283100 per l’importo di € 16.340,57, di cui la controparte ha dichiarato la notifica il 6 luglio 2006, dei termini previsti per l'accertamento dell’IRPEF, che all'epoca erano diquattro anni, per cui, essendo riferito il debito all’anno 2001, il termine per la decadenza e la prescrizione veniva a scadenza il 31 dicembre 2005, sempre che la notifica non fosse irregolare per inadempienza all'obbligo di inviare la raccomandata al destinatario in caso consegna a soggetto diverso dal destinatario, senza considerare il decorso del termine di prescrizione tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. 5. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono in parte inammissibili e in parte infondati. 5.1 Come è stato condivisibilmente rilevato nella proposta di definizione anticipata(anche in relazione al quinto motivo, che è, però, investito dalla parziale cessazione della materia del contendere per annullamento ex legedel credito portato dalla cartella di pagamento): «La prima, la seconda e la quinta censura sono in parte inammissibili ed in parte infondati. In primo luogo, non tutte le cartelle oggetto di censura risultano state sottoposte all’esame della CTR. Lo stesso ricorrente assume (pagina 9 del ricorso) di aver contestato la mancata interruzione del termine prescrizionale, la conformità delle copie dei documenti agli originali, la mancanza della raccomanda informativa, ma senza indicare a quali cartelle esattoriali recate dall’atto opposto, si riferiscono dette critiche; con la conseguenza che non avendo il ricorrente specificato l’oggetto delle censureproposte, le questioni poste con i motivi numeri 2 e 3 del ricorso per cassazione risultano proposte per la prima volte in questa sede, non emergendo nemmeno dalla sentenza impugnata quali fossero le doglianze proposte dal contribuente in sede di gravame. In ogni caso, si osserva che attraverso l’impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria si intende dedurre la decadenza dal potere impositivo dell’Agenzia rispetto a cartelle esattoriali regolarmente notificate come accertato dalla CTR. Peraltro, la prima e la seconda censura sono infondate là dove prospettano l’intervenuta prescrizione quinquennale del tributo dalla notifica della cartella esattoriale a quella della comunicazione preventiva opposta (notificata il 21.11.2014 rispetto a cartelle esattoriali per Irpef notificate nel 2005 e nel 2006). Il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo. Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art.2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019)" (Cass. n. 25716del 2020; v. anche Cass.24322 del 2014; Cass. n. 16232 del 2020; n. 4385/2025). Sul punto, giova peraltro evidenziare come il decidente abbia accertato anche l’interruzione del termine prescrizionale con riferimento alle cartelle esattoriali per le quali ha ritenuto corretta la procedura notificatoria. Rileva inoltre questa Corte che l’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, consente la notificazione mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme semplificate concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della disciplina dettata dalla L. n. 890 del 1982 (Cass., 10 aprile 2019, n. 10037; 12 novembre 2018, n. 28872). Si è infatti affermato che in questa direzione depone proprio il citato art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ed a tal fine si è precisato che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso art. 26, il rinvio all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass., n. 14196/2014; n. 3254/16; n. 12083/2016; n. 29022/2017; n. 802 del 2018). L’interpretazione trova riscontro anche nella sentenza n. 175 del 2018 della Corte Costituzionale, che ha rilevato come, sebbene non prevista la relata di notifica, nella notificazione “diretta” ai sensi del citato art. 26 “c’è il completamento dell’avvisodi ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo”. Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica, nell’ipotesi in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere, “non costituisce nella disciplina della notificazione” – nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell’atto” -, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto”. Nella fattispecie, parte ricorrente intende contestare l’accertamento in fatto che puntualmente il decidente ha operato relativamente alla notifica disposta ai sensi dell’art.140 c.p.c., a mezzo posta, seguita dall’invio della raccomandata informativa ricevuta da soggetto qualificatosi impiegata ovvero da tale [OSCURATO:PERSONA] che ha sottoscritto la raccomandata». 5.2 Invero, a i sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha soppresso l'inciso «da parte dell'esattore», la notificazione della cartella di pagamento può avvenire mediante invio diretto, da parte delconcessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2023, n. 35822; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18880). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione, eseguita mediantelettera raccomandatacon avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la suafirma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, –in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 –l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza exart. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» –la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708). Peraltro, le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all’ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (d.m. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l’ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». D’altra parte, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica exart. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n. 2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez.5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18880). Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall’art. 149 cod. proc. civ. e della legge 20 novembre 1982, n. 890, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9111; 12081; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 30824; Cass., Sez. 6^- 5, 17 maggio 2018, n. Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., Sez. 5^, 29 agosto 2019, n. 21815; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16992; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2020, n. 23828; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5154; Cass. Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7464; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17712). Pur non essendo direttamente applicabile il disposto dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in difetto, nel regolamento del servizio postale ordinario, di una regola (analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l'agente postale abbia depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata, debba farsi applicazione - non diretta ma analogica - della regola dettata nell’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». La Corte ha, quindi, ritenuto che la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che «la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro dei piego, se anteriore» (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 2 giugno 2016, n. 2047; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 20 febbraio 2018, n. 4049; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34250; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18880). Né tale orientamento sulla c.d. “notifica postale diretta” risulta essere stato inciso dalla pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012), in tema di notifica degli atti impositivi e degli atti processuali a mezzo del servizio postale ex art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, con riguardo alla necessità di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.), per l’ipotesi di irreperibilità “relativa” del destinatario, avendosi riguardo alla notifica a mezzo del servizio postale da parte dell’ufficiale giudiziario. 5.3 I n definitiva, la consegna dell’avviso di ricevimento a persona diversa del destinatario comporta, comunque, il perfezionamento dell’invio della raccomandata, essendo onere del destinatario provare, con la sola proposizione di querela di falso, l'assoluta estraneità dellapersona che ha sottoscritto l'avvisoalla propria sfera personale o familiare (in generale: Cass., Sez. 6^-5, 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass., Sez. 6^- 5, 11 ottobre 2019, n. 25641; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5155; Cass., Sez. Trib., 9 luglio 2024, n. 18774); 5.4 Per il resto, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità delcredito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine diprescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti -in ogni modo denominati - di riscossione media nte ruolo o comunque di riscossione coattiva dicrediti degli enti previdenziali, ovvero dicrediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché dicrediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di normetributarie o amministrative e così via; pertanto, ove per i relativicrediti sia prevista unaprescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397); in successive pronunce, questa Corte ha ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2019, n. 11760); tuttavia, deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 cod. civ.) e non nel più breve termine quinquennale (art. 2948, n. 4), cod. civ.), non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (tra le tante: Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638; Cass., Sez. 6^5, 20 maggio 2022, n. 16395; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33213; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32900; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2025, n. 12509). 6. Con il terzo motivo, si denunciaviolazione degli artt. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado, in relazione alla cartella di pagamento n. 028/2006/003604301000 per l’importo di € 47.615,76, di cui la controparte ha dichiarato la notifica il 19 dicembre 2006, che l’ente impositore era incorso in decadenza per la formazione del ruolo oltre l’anno 2004, nonostante il tributo (TARSU) riguardasse l’anno 2003, sempre che la notifica fosse stata provata, senza considerare il decorso del termine di prescrizione tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. 6.1 Il predetto motivo è inammissibile. 6.2 Come è stato correttamente argomentato in sede di proposta di definizione anticipata: «La terza censura non supera il vaglio di ammissibilità, per difetto di specificità. È inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte( Cass. n. 17049/2015)». 6.3 Invero, il ricorrente non ha dato conto di come, dove e quando tale eccezione sarebbe stata proposta per la prima volta nel giudizio di merito.In proposito, si rammenta che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9709; Cass., Sez. Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11238). 7. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado, in relazione alla cartella di pagamento n. n. 028/2007/0030242924000 per l’importo di € 53.741,36, di cui la controparte ha dichiarato la notifica il 15 dicembre 2007, che l’ente impositore era incorso in decadenza per la formazione del ruolo oltre l’anno 2005, nonostante il tributo (TARSU) riguardasse l’anno 2004, sempre che la notifica fosse stata provata, senza considerare il decorso del termine di prescrizione tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. 7.1 Il predetto motivo è inammissibile. 7.2 Come è stato correttamente argomentato in sede di proposta di definizione anticipata:«La quarta censura non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata che ha accertato non solo la regolarità della notificazione ex art.140 c.p.c. completata da successiva raccomandata informativa regolarmente ricevuta da persona addetta alla ricezione, ma ha altresì accertato che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla successiva intimazione ricevuta il 18 aprile 2013 dal contribuente». 7.3 Per cui, il ricorrente si è limitato alla prospettazione di una doglianza incoerente ed incongruente con le questioni di diritto e di fatto che sono poste a fondamento della sentenza impugnata. 8. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e 139 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto dal giudice di secondo grado, in relazione alla cartella di pagamento n. 028/2009/0004061867000 per il residu o importo di € 1.741,96, di cui la controparte ha dichiara to la notifica il 9 marzo 2009, che essa si riferi va soltanto ad interessi per ritardata iscrizione e sanzioni pecuniarie per il ritardato versamento dell’IRPEF relativa all'anno 2005, ferma restando l’irregolarità della notifica per erronea consegna all’omonimo cugino delricorrente e per omesso invio della raccomandata informativa, senza considerare il decorso del termine di prescrizione tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. 8.1 Il motivo è attinto dalla dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere, avendo riguardo a credito portato da cartella di pagamento per importo inferiore a € 5.000,00, per il quale vale l’annullamento ex lege. 9. Con il sesto motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello incidentale del contribuente dal giudice di secondo grado con totale carenza di motivazione. 9.1 Il predetto motivo è inammissibile. 9.2 In tal senso, si è espressa anche la proposta di definizione anticipata: «L’ultimo mezzo è inammissibile. Anch’esso, peraltro proposto ai sensi del n. 5 di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata che ha respinto l’appello incidentale affermando di aver riesaminato la documentazione relativa alle notifiche prodotte dalla riscossione ritenendo correttamente effettuate le operazioni notificatorie come statuito dai primi giudici». 9.3 Si aggiunga, altresì, che la censura non attinge l’omesso esame di un fatto storico, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto sovvertire l’esito del giudizio, risolvendosinella mera denuncia di carenza motivazionale della sentenza impugnata. 9.4 Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn.19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. Trib., 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass.,Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573). L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima diquestioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426). 10. In conclusione, accertato l’annullamento ex legedei crediti portati da cartelle di pagamento per importo pari o inferiore a € 5.000,00e valutata l’infondatezza/inammissibilità dei motivi dedotti per i crediti portati dalle restanti cartelle di pagamento, si deve dichiara re la parziale cessazione della materia contendere per i crediti annullati e rigettare il ricorso per i crediti residuati , cassa re senza rinvio in relazione ai crediti annullati e confermare in relazione ai crediti res iduati la sentenza impugnata. 11. La reciproca soccombenzagiustifica la compensazione tra le parti delle spese giudiziali. 12. Non si ravvisa la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, tenendo conto del parziale annullamento dell’atto impositivo che h