CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 1991
Cassazione n. 33734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 24 ottobre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Pesaro il 15 gennaio 2024, ha concesso il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, confermando per il resto la condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 33.509,52 di multa a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 40, comma 1, lett. b), 4 e 49, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995; fatto accertato in Fano l'8 maggio 2019. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] la condotta contestata, consistita nella sottrazione al pagamento dell'accisa di 36.000 litri di olio combustibile trasportato a bordo di un autoarticolato, hanno ragionevolmente valorizzato (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) il ruolo del ricorrente di legale rappresentante della Ora s.r.I., società fornitrice dell'olio combustibile risultante dai D.A.S., non risultando provato un intervento di terzi al di fuori della sfera di controllo del ricorrente. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.MFabio [OSCURATO:PERSONA] IN [OSCURATO:PERSONA] CANCELLEFUA „O. Sezione VII P2nnie 17 SET 2026