CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15986/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Stato;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 275/2021,depositata il 02/02/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22429/2021Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 15986/2026Data pubblicazione 24/05/2026Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Firenze, [OSCURATO:PERSONA] - inproprio e in qualità di rappresentante legale del «[OSCURATO:PERSONA] diBartolini [OSCURATO:PERSONA]» - proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione concui gli veniva imposto il pagamento della sanzione amministrativa di €.10.400,00 e la contestuale confisca di apparecchi di gioco risultati irregolaria seguito dell’accertamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] deiMonopoli di Stato presso il suddetto esercizio commerciale.Tali apparecchi venivano considerati nel verbale di contestazione comedistributivi di vincite di denaro ascrivibili al comma 6 dell’art. 110, erisultavano irregolari in quanto non possedevano le caratteristicheprescritte per tale tipologia di appartenenza.A sostegno dell’opposizione, [OSCURATO:PERSONA] deduceva chel’Amministrazione non aveva fornito la motivazione per cui riteneva che taliapparecchi distribuissero vincite in denaro e fossero, dunque, riconducibiliall’ambito applicativo del comma 6, art. 110 r.d. 18 giugno 1931, n. 773([OSCURATO:PERSONA] delle Leggi di [OSCURATO:PERSONA], ‘t.u.l.p.s.’).Con sentenza n. 2792/2016 il Tribunale di Firenze accoglieva il ricorso,ritenendo che l’ordinanza-ingiunzione fosse carente di motivazione in meritoalle caratteristiche e alle modalità di funzionamento che ricondurrebbero gliapparecchi sequestrati al campo applicativo del comma 6 dell’art. 110t.u.l.p.s. (apparecchi che distribuiscono vincite in denaro); qualificazione dacui deriverebbe la loro irregolarità per mancanza dei requisiti prescritti datale disposizione (nulla osta per la messa in esercizio e collegamento con larete telematica dei Monopoli di Stato).La suddetta pronuncia veniva impugnata dall’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli innanzi alla Corte d’appello di Firenze che, con sentenza n.275/2021, rigettava il gravame e, per l’effetto, confermava la sentenza delTribunale di Firenze, sostenendo quanto segue (per quanto ancora qui diinteresse):- non è rinvenibile nel verbale di contestazione alcuna descrizione delleaccertate caratteristiche tecniche degli apparecchi che ne consentano lariconducibilità alla norma di cui si contesta la violazione (art 110, comma 6,Numero registro generale 22429/2021Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 15986/2026t.u.l.p.s.): nel verbale di contestazione, e nell’ordinanza opposta che loData pubblicazione 24/05/2026richiama, viene dato atto soltanto che gli apparecchi sono privi di codiceidentificativo, dei necessari titoli abilitativi e del collegamento alla reteAAMS;- nonostante l’onere di prova incombente su di essa, l’Agenzia delleDogane non ha in alcun modo provato la sussistenza concreta deipresupposti della violazione contestata e della sanzione applicata: di contro,è emerso pacificamente che gli apparecchi da gioco di cui si discute nondistribuissero vincite di danaro.La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione dall’Agenzia delleDogane e dei Monopoli – [OSCURATO:PERSONA] per la Toscana e l’Umbria, eil ricorso affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 22, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 110,comma 9, lett. c) e lett. d) t.u.l.p.s., dell’art. 38 legge n. 388/2000 e dellaDirettiva 123/2006/CE, in particolare art. 9 par. 1, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.Sostiene la ricorrente che ha errato la Corte territoriale nell’interpretarele norme rilevanti in materia, da cui discende la valutazione dellaillegittimità delle sanzioni inflitte. La corretta lettura delle norme porta aritenere indifferente per il soggetto sanzionato l’identificazione degliapparecchi oggetto di accertamento come distributivi o non distributivi divincite di denaro. Invero, neanche l’utilizzo di apparecchi non distributivi divincite di denaro gode nel nostro ordinamento di una piena liberalizzazione,al contrario di quanto sostenuto dalla Corte secondo la quale non vi sonodelle ragioni di ordine pubblico tali da giustificare una restrizione alla liberacircolazione dei servizi nell’ambito dell’Unione europea. A sostegno della suatesi, il ricorso richiama la giurisprudenza delle SSUU penali (n. 23271/2004,23272/2004, 2373/2004), in tema di scommesse su eventi sportivi, che hastatuito che le ragioni di ordine pubblico e di tutela della salute dei cittadiniNumero registro generale 22429/2021Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 15986/2026Data pubblicazione 24/05/2026possono giustificare restrizioni ai principi comunitari delle libertà distabilimento e della libera prestazione di servizi al fine di prevenire lapossibile degenerazione criminale. Si evidenzia, inoltre, che la Corte diGiustizia dell’Unione Europea (‘CGUE’) ha stabilito il principio secondo cui,in assenza di un’armonizzazione a livello europeo nel settore dei giochid’azzardo, gli Stati membri godono di ampia discrezionalità nella scelta dellivello di protezione dei consumatori e dell’ordine sociale dei consociati,risultando giustificate le restrizioni imposte sulla scorta di motivi imperatividi interesse generale, purché rispetto ad essi proporzionate. Orbene,secondo la ricorrente, nel caso di specie la tutela dei consumatori e laprevenzione delle dipendenze connesse al gioco e il monitoraggio dei datirelativi agli apparecchi possono essere qualificate come motivi imperativi diinteresse generale idonei a giustificare l’applicazione, anche alle macchineda gioco che non danno premi, delle prescrizioni relative al collegamentoalla rete e la prodromica presenza di titoli organizzatori, stanti i rischi adesse connessi.1.1. Il motivo è infondato.Da quanto affermato in sentenza (pag. 4, 2° capoverso), e comeperaltro puntualizzato nel ricorso stesso (pag. 9, 2° capoverso), dallavicenda in esame emerge che due dei quattro apparecchi da giocoispezionati non distribuissero vincite in danaro.Rispetto a tale vicenda, la Corte d’Appello ha statuito nel senso dirigettare l’appello promosso dall’Agenzia delle Dogane, in quanto haritenuto non provata la sussistenza concreta della violazione contestatanell’ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, ossia la violazionedell’art. 110, comma 6 t.u.l.p.s. e, quindi, non applicabili le sanzioni previstedalle lett. c) e d) del comma 9 della medesima norma.Più precisamente, la Corte territoriale – rifacendosi ad un suoprecedente, App. Firenze, n. 740/2020 – ha ritenuto che alla fattispecie inesame – riguardante apparecchi di intrattenimento senza vincita di danaro– non dovesse trovare applicazione il menzionato t.u.l.p.s., trattandosi diNumero registro generale 22429/2021Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 15986/2026Data pubblicazione 24/05/20262006/123/CE).Ritiene il Collegio che tale decisione sia conforme alla legge italiana e aldiritto comunitario.1.2. Poiché, come detto, il dato pacifico nella vicenda in esame è quelloper cui i due apparecchi oggetto di ispezione non erogassero vincite didanaro, come peraltro rilevato nel controricorso (punto 2) la fattispecie inesame ricade nel comma 7, lett. c) art. 110 T.U.L.P.S. che disciplina i giochileciti «… basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che nondistribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare inrelazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può esseresuperiore a 50 centesimi di euro», meglio noti come videogiochi.Per tale specifica tipologia di giochi leciti la disciplina sopra riportata nonprevede, come invece si legge al comma 6 con riferimento ad altri giochileciti con erogazione di vincite, alcun collegamento con la rete telematica dicui all'articolo 14-bis, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esuccessive modificazioni (rete AAMS); e neanche prevede l’attestato diconformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero delle finanze -Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.Ora, in materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchie congegni di intrattenimento da giochi leciti, questa Corte ha espresso ilprincipio di diritto – esteso a tutti i giochi leciti anche ricadenti nel comma6 dell’art. 110 t.u.l.p.s. - in virtù del quale il rilascio del nulla osta preventivoprevisto dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art.22 della legge n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria,in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimentoall’interno dell’Unione Europea che non trova giustificazione in un motivo diinteresse generale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31603 del 03/12/2025, Rv.676472 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3997 del 13/02/2024, Rv. 670311– 02, punto 3.10).Il suddetto principio discende dalle seguenti deduzioni: la natura lecitadel gioco non consente di enucleare un interesse generale per rendereNumero registro generale 22429/2021Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 15986/2026necessario un ulteriore controllo per la messa in esercizio degli apparecchi,Data pubblicazione 24/05/2026essendo sufficiente il controllo che investe il produttore ed il distributore, iquali verificano la conformità dell’apparecchio alle categorie che nepermettono l’inquadramento nella più ampia categoria del gioco lecito. Ilrilascio di un nulla osta preventivo costituisce, dunque, un ingiustificatolimite alla circolazione della prestazione dei servizi all’interno dell’UnioneEuropea, che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale,comportando un vincolo alla libertà di stabilimento per i prestatori di servizied un ostacolo all’esercizio di tale libertà ai sensi della [OSCURATO:PERSONA], appunto, ai giochi leciti, rispetto ai quali non è possibileenucleare un interesse generale tale da rendere necessario un controllopreventivo per la messa in esercizio degli apparecchi.La prestazione del servizio è, quindi, assicurata dalla meracomunicazione da parte dell’esercente, come avviene per tutte le attivitàeconomiche oggetto di liberalizzazione.Del tutto inconferenti rispetto al caso di specie sono le citazioni dipronunce della CGUE, rese in tema di raccolte di scommesse e gioco dellotto (CGUE 06/03/2007, cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04Placanica, Palazzese e Sorricchio; 16/02/2012, cause riunite C-72/10, C-77/10 Costa, Cifone; 19/12/2018, C-375/17 [OSCURATO:PERSONA]).2. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese sono liquidate secondo la regola della soccombenza come dadispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013,stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;Numero registro generale 22429/2021Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 15986/2026condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio diData pubblicazione 24/05/2026legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 2.400,00 percompensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nellamisura del 15%.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 3 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco