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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11360/2026

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sentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];538 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 48/2021 della CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 25/02/2022 R.G.N. 101/2020;Numero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/202604/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Trieste respingeva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale dellamedesima sede n. 219/2019 che, riuniti i procedimenti relativiai ricorsi alle opposizioni proposte da detta società ai decretiingiuntivi ottenuti dai quattro lavoratori suddetti, avevarigettato tali opposizioni.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: I)che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nelle cennateopposizioni, aveva dedotto: a) che i lavoratori [OSCURATO:PERSONA],fornito adeguata prova scritta dei propri crediti e che ilprocedimento monitorio era inammissibile, poiché il petitum nonera determinabile sulla base di un mero conteggio aritmetico;b) che il titolo azionato dal lavoratore prevedeva il pagamentodi un’ora di straordinario ogni settimana intera di lavoroeffettivo e non faceva alcun riferimento ad una maturazione deldiritto pro quota nel caso di prestazione lavorativa resa solo peralcuni giorni della settimana; c) che quindi il conteggio dellecompetenze prodotto da ognun ricorrente a sostegno dellepretese era errato; II) che i convenuti opposti, nel costituirsi,avevano replicato: a) che i conteggi posti a fondamento delricorso per decreto ingiuntivo erano basati sulla sentenza cheaveva accertato il loro diritto e sulle buste paga in cui eranoesposte sia le presenze al lavoro, sia il valore della retribuzionedel lavoro straordinario diurno, e, cioè, gli unici dati necessariNumero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/2026per effettuare la quantificazione del credito; b) Ncuhmeer o dli ara ccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/2026contestazione dei conteggi formulati dall’opponente eragenerica e perciò inammissibile; c) che comunque i valoristipendiali erano quelli esposti in busta paga, risultando perciòirrilevante la loro corrispondenza o meno al dato contrattuale;d) che i conteggi erano stati eseguiti tenendo conto dei giorni dilavoro effettivamente prestato, escluse le assenze di ogni tipo;III) che il Tribunale, nel respingere le opposizioni, avevaosservato: a) che sussistevano le condizioni di ammissibilità delprocedimento monitorio; b) che la quantificazione del creditoera stata effettuata da ciascun ricorrente in modo coerenterispetto alla sentenza che aveva accertato il suo diritto; c) chela [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato i conteggi inmodo generico.3.

Tanto premesso, la Corte territoriale giudicava infondatoil primo motivo d’impugnazione con il quale la società deducevache il Tribunale di Trieste aveva erroneamente interpretato lasentenza del medesimo Tribunale, costituente il titolo posto afondamento dell’opposto decreto ingiuntivo.4.

Disattendeva, altresì, il secondo motivo d’appello amezzo del quale la società aveva riproposto la questione (aventecarattere preliminare) dell’ammissibilità della proceduramonitoria.5.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.7.

Resiste l’intimato [OSCURATO:PERSONA] con controricorso esuccessiva memoria, mentre gli altri intimati sono rimasti tali,non avendo svolto difese in questa sede.Numero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex “Art. 360,n. 3, c.p.c. – Violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116,414, 416 c.p.c. e 2697 c.c.”.

Deduce che: “La sentenzaimpugnata ha ritenuto non contestati i conteggi pur in presenzadi rituale contestazione dei valori stipendiali, del calcolo dellarivalutazione monetaria e degli interessi legali, e nonostante ildeposito, da parte della società, di propri conteggi alternativi”.2.

Con il secondo motivo denuncia ex “Art. 360, n. 3, c.p.c.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c. e dell’art.2697 c.c.”.

Deduce che: “Ritenendo che i conteggi, che non silimitavano a mere operazioni aritmetiche, soddisfacendo ilrequisito della prova scritta idonea in via monitoria, la sentenzaimpugnata ha violato le norme indicate in epigrafe”.3.

Con il terzo motivo denuncia ex “Art. 360, n. 4, c.p.c. –Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c.: motivazionecontraddittoria”.

Deduce che: Dopo aver sostenuto,motivando il rigetto del primo motivo d’appello, che la societàavrebbe contestato “non tanto la correttezza aritmetica delconteggio”, quanto la “logica” posta a base di esso, respingendoil secondo motivo di gravame la sentenza hacontraddittoriamente affermato che il datore di lavoro avrebbemosso al conteggio contestazioni giuridiche e matematiche .4.

Con un quarto motivo denuncia ex “Art. 360, n. 4, c.p.c.Omessa pronuncia sull’eccezione reiterata in appello, relativaall’errato calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessilegali”.Numero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/20265.

Il primo motivo è infondato.

Numero di raccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/20266.

Difatti, la censura non coglie esattamente il senso delpassaggio motivazionale oggetto di doglianza (v. pag. 5 delricorso).Invero, la Corte di merito non ha seccamente sostenuto,come invece asserisce la ricorrente, “che la società non avrebbecontestato la correttezza dei conteggi dei ricorrenti in viamonitoria”, e neppure la stessa Corte ha ritenuto che il datoredi lavoro non avesse contestato la “correttezza aritmetica delconteggio” .6.1.

La Corte, piuttosto, dopo aver svolto considerazioniestranee ai motivi di ricorso in esame (a pag. 4 della suasentenza), e dopo aver riferito in dettaglio il “metodo di calcoloadottato dai ricorrenti in via monitoria”, ha considerato che: “E’certo vero che, per seguire in modo rigoroso il criterio dettatodalla sentenza del Tribunale, il computo avrebbe dovuto essereeffettuato considerando, per ciascun mese, solo il numero interodi quozienti, ovvero di gruppi completi di sei giorni, e riportandoal mese successivo i decimali (ovvero il numero dei giorni residuiinferiori a sei), ma non vi è motivo di ritenere che, applicandoquesta regola, il risultato sarebbe stato significativamentediverso in senso favorevole alla società datrice di lavoro.

Delresto, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha maiespressamente affermato il contrario, avendo contestato nontanto la correttezza aritmetica del conteggio posto dallavoratore a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (edel suo risultato assoluto in termini di numero di settimanelavorate), quanto piuttosto la logica su cui esso si basa,affermando la tesi secondo cui il diritto al risarcimento del dannoNumero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/2026in misura pari alla retribuzione di un’ora di lavoro straorNduminerao rdii ora ccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/2026sarebbe maturato solo per ogni gruppo completo di sei giorniconsecutivi di lavoro (per cui ogni assenza avrebbe interrotto ilcomputo, che avrebbe ogni volta dovuto partire da zero): tesiquesta che, come si è già detto, è del tutto infondata, perchécontraria al testo ed alla ratio delle sopra citate sentenze delTribunale e della Corte d’Appello” (così a pag. 5 dell’impugnatasentenza).Tale essendo il testo completo della parte di motivazione incui si colloca l’affermazione che la ricorrente censura, risultaevidente che tale affermazione è, a dir poco, malintesa dallaricorrente.Più nello specifico, la Corte distrettuale, come reso piùchiaro dal contesto logico-discorsivo sopra trascritto, vi hautilizzato il costrutto “non tanto … quanto” come strutturacomparativa per mettere in relazione due elementi (nella specie,“la correttezza aritmetica del conteggio” e “la logica su cui essosi basa”), indicando il secondo (vale a dire, l’ora indicata“logica”) come più rilevante o importante del primo (“lacorrettezza del conteggio”).Ergo, resta confermato che i giudici di secondo grado nonhanno affatto escluso che l’allora appellante avesse contestatoin assoluto “la correttezza aritmetica” dei conteggi in questione,ma hanno inteso esprimere che tale contestazione, purpresente, era subvalente rispetto a quella della “logica” su cuisi basava il conteggio, perché la società non aveva “maiespressamente affermato” che il risultato del calcolo, secondo ilmetodo dalla stessa Corte giudicato più rigoroso, “sarebbe statoNumero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/2026significativamente diverso in senso favorevole alla Nusmteeros dsi ara ccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/2026società”.7.

Così chiarito il ragionamento decisorio della Corte sulpunto specifico, rileva il Collegio che tutte le considerazioni chesvolge ora la ricorrente circa i conteggi alternativi dalla stessaprodotti, la contestazione dei valori stipendiali e dellostraordinario, e la contestazione della rivalutazione monetaria edegli interessi legali calcolati dai lavoratori (cfr. pagg. 6-9 delricorso) sono aliene dal ristretto e diverso ambito in cui la Corteha riscontrato l’assenza di una specifica ed espressa deduzionedel “contrario” da parte della società.Anzi, tali considerazioni indirettamente, ma chiaramenteconfermano l’esattezza del rilievo della Corte di merito.7.1.

Per conseguenza, alcuna violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 414 e 416 c.p.c. èriscontrabile nell’impugnata sentenza.8.

In base ai rilievi testé svolti è da respingere anche il terzomotivo di ricorso.8.1.

Esso attinge il passaggio motivazionale in cui la Corteha scritto: “Naturalmente si possono discutere – e infatti lasocietà opponente ha contestato – i criteri utilizzati pereffettuare il calcolo (sia sotto il profilo giuridico, e cioè perquanto attiene all’interpretazione della fonte da cui provengono,sia dal punto di vista matematico), ma tutto ciò riguarda,evidentemente, il merito della controversia e non le condizionidi ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo” (v. pag. 10del ricorso).Numero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/20268.2.

L’anomalia motivazionale che la ricorrente denuNunmceirao d ii nra ccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/2026termini di contraddittorietà tra le sopra riportate considerazionie quelle già vagliate nell’esaminare il primo motivo non sussisteassolutamente.Per quanto già osservato, difatti, la Corte in precedenzanon aveva sostenuto che l’appellante non avesse in assolutocontestato anche sotto il profilo aritmetico (o matematico) iconteggi dei lavoratori.9.

Il secondo motivo è inammissibile.10.

Nello sviluppo di tale censura, che neppure individuaprecisamente la parte di motivazione di cui si duole la ricorrente(v. pag. 9 del ricorso), comunque la ricorrente non si confrontaassolutamente con le considerazioni svolte dalla Corteterritoriale per disattendere il secondo motivo d’appello (circal’ammissibilità del ricorso alla procedura monitoria da parte deilavoratori).10.1.

In particolare, la Corte, prima del passaggiomotivazionale censurato nel terzo motivo di ricorso, avevaconsiderato “che i ricorrenti hanno fornito prova scritta della loropretesa, ricavabile, per l’an debeatur, dalle sentenze emesse dalTribunale e dalla Corte d’Appello di Trieste e, per il quantum, daun mero conteggio effettuato sulla base delle buste pagaemesse dalla società datrice di lavoro (da cui si ricavano i giornilavorativi, le assenze e la retribuzione oraria)”.E tali ben precisi rilievi sono ignorati dalla ricorrente.11.

Il quarto motivo è inammissibile.Numero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/202612.

Rispetto all’analogo (sesto) motivo formulaNtuome ron dei ral ccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/2026ricorso della medesima società nel procedimento R.G.N. n.26959/2021 di questa Corte Suprema, deciso con l’ord.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28994 (resa nel medesimo filone dicontroversie), la ricorrente ha questa volta prodotto i propri attidi parte, compreso il ricorso in appello, nonché i conteggiprodotti dai quattro lavoratori.12.1.

Nondimeno, la censura difetta di specificità.Invero, per rendere intelleggibile il contenuto della stessacensura a questo giudice di legittimità la ricorrente avrebbedovuto spiegare nell’ambito del suo svolgimento da quali puntidi ognuno dei conteggi in questione si potesse desumere quantoessa deduce, e cioè “che i conteggi avevano “generosamente”(a favore dei lavoratori) fatto decorrere la rivalutazione e gliinteressi legali dal 1° gennaio di ciascun anno sull’intero capitalenon ancora maturato (che sarebbe maturato) nell’annomedesimo”.Né tale necessaria specificazione si desume dai brevi stralcidegli atti di parte che la ricorrente in proposito richiama inquesta sede.13.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

Nulla dev’essere disposto circa le spese tra laricorrente e gli intimati che sono rimasti tali.

P.Q.MNumero registro generale 13837/2022La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alN umero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 11360/2026pagamento in favore del controricorrente delle spese delData pubblicazione 27/04/2026giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. comeper legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];538 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 48/2021 della CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 25/02/2022 R.G.N. 101/2020;Numero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/202604/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Trieste respingeva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale dellamedesima sede n. 219/2019 che, riuniti i procedimenti relativiai ricorsi alle opposizioni proposte da detta società ai decretiingiuntivi ottenuti dai quattro lavoratori suddetti, avevarigettato tali opposizioni.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: I)che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nelle cennateopposizioni, aveva dedotto: a) che i lavoratori [OSCURATO:PERSONA],fornito adeguata prova scritta dei propri crediti e che ilprocedimento monitorio era inammissibile, poiché il petitum nonera determinabile sulla base di un mero conteggio aritmetico;b) che il titolo azionato dal lavoratore prevedeva il pagamentodi un’ora di straordinario ogni settimana intera di lavoroeffettivo e non faceva alcun riferimento ad una maturazione deldiritto pro quota nel caso di prestazione lavorativa resa solo peralcuni giorni della settimana; c) che quindi il conteggio dellecompetenze prodotto da ognun ricorrente a sostegno dellepretese era errato; II) che i convenuti opposti, nel costituirsi,avevano replicato: a) che i conteggi posti a fondamento delricorso per decreto ingiuntivo erano basati sulla sentenza cheaveva accertato il loro diritto e sulle buste paga in cui eranoesposte sia le presenze al lavoro, sia il valore della retribuzionedel lavoro straordinario diurno, e, cioè, gli unici dati necessariNumero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/2026per effettuare la quantificazione del credito; b) Ncuhmeer o dli ara ccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/2026contestazione dei conteggi formulati dall’opponente eragenerica e perciò inammissibile; c) che comunque i valoristipendiali erano quelli esposti in busta paga, risultando perciòirrilevante la loro corrispondenza o meno al dato contrattuale;d) che i conteggi erano stati eseguiti tenendo conto dei giorni dilavoro effettivamente prestato, escluse le assenze di ogni tipo;III) che il Tribunale, nel respingere le opposizioni, avevaosservato: a) che sussistevano le condizioni di ammissibilità delprocedimento monitorio; b) che la quantificazione del creditoera stata effettuata da ciascun ricorrente in modo coerenterispetto alla sentenza che aveva accertato il suo diritto; c) chela [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato i conteggi inmodo generico.3. Tanto premesso, la Corte territoriale giudicava infondatoil primo motivo d’impugnazione con il quale la società deducevache il Tribunale di Trieste aveva erroneamente interpretato lasentenza del medesimo Tribunale, costituente il titolo posto afondamento dell’opposto decreto ingiuntivo.4. Disattendeva, altresì, il secondo motivo d’appello amezzo del quale la società aveva riproposto la questione (aventecarattere preliminare) dell’ammissibilità della proceduramonitoria.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.7. Resiste l’intimato [OSCURATO:PERSONA] con controricorso esuccessiva memoria, mentre gli altri intimati sono rimasti tali,non avendo svolto difese in questa sede.Numero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex “Art. 360,n. 3, c.p.c. – Violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116,414, 416 c.p.c. e 2697 c.c.”. Deduce che: “La sentenzaimpugnata ha ritenuto non contestati i conteggi pur in presenzadi rituale contestazione dei valori stipendiali, del calcolo dellarivalutazione monetaria e degli interessi legali, e nonostante ildeposito, da parte della società, di propri conteggi alternativi”.2. Con il secondo motivo denuncia ex “Art. 360, n. 3, c.p.c.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c. e dell’art.2697 c.c.”. Deduce che: “Ritenendo che i conteggi, che non silimitavano a mere operazioni aritmetiche, soddisfacendo ilrequisito della prova scritta idonea in via monitoria, la sentenzaimpugnata ha violato le norme indicate in epigrafe”.3. Con il terzo motivo denuncia ex “Art. 360, n. 4, c.p.c. –Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c.: motivazionecontraddittoria”. Deduce che: Dopo aver sostenuto,motivando il rigetto del primo motivo d’appello, che la societàavrebbe contestato “non tanto la correttezza aritmetica delconteggio”, quanto la “logica” posta a base di esso, respingendoil secondo motivo di gravame la sentenza hacontraddittoriamente affermato che il datore di lavoro avrebbemosso al conteggio contestazioni giuridiche e matematiche .4. Con un quarto motivo denuncia ex “Art. 360, n. 4, c.p.c.Omessa pronuncia sull’eccezione reiterata in appello, relativaall’errato calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessilegali”.Numero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/20265. Il primo motivo è infondato. Numero di raccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/20266. Difatti, la censura non coglie esattamente il senso delpassaggio motivazionale oggetto di doglianza (v. pag. 5 delricorso).Invero, la Corte di merito non ha seccamente sostenuto,come invece asserisce la ricorrente, “che la società non avrebbecontestato la correttezza dei conteggi dei ricorrenti in viamonitoria”, e neppure la stessa Corte ha ritenuto che il datoredi lavoro non avesse contestato la “correttezza aritmetica delconteggio” .6.1. La Corte, piuttosto, dopo aver svolto considerazioniestranee ai motivi di ricorso in esame (a pag. 4 della suasentenza), e dopo aver riferito in dettaglio il “metodo di calcoloadottato dai ricorrenti in via monitoria”, ha considerato che: “E’certo vero che, per seguire in modo rigoroso il criterio dettatodalla sentenza del Tribunale, il computo avrebbe dovuto essereeffettuato considerando, per ciascun mese, solo il numero interodi quozienti, ovvero di gruppi completi di sei giorni, e riportandoal mese successivo i decimali (ovvero il numero dei giorni residuiinferiori a sei), ma non vi è motivo di ritenere che, applicandoquesta regola, il risultato sarebbe stato significativamentediverso in senso favorevole alla società datrice di lavoro. Delresto, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha maiespressamente affermato il contrario, avendo contestato nontanto la correttezza aritmetica del conteggio posto dallavoratore a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (edel suo risultato assoluto in termini di numero di settimanelavorate), quanto piuttosto la logica su cui esso si basa,affermando la tesi secondo cui il diritto al risarcimento del dannoNumero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/2026in misura pari alla retribuzione di un’ora di lavoro straorNduminerao rdii ora ccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/2026sarebbe maturato solo per ogni gruppo completo di sei giorniconsecutivi di lavoro (per cui ogni assenza avrebbe interrotto ilcomputo, che avrebbe ogni volta dovuto partire da zero): tesiquesta che, come si è già detto, è del tutto infondata, perchécontraria al testo ed alla ratio delle sopra citate sentenze delTribunale e della Corte d’Appello” (così a pag. 5 dell’impugnatasentenza).Tale essendo il testo completo della parte di motivazione incui si colloca l’affermazione che la ricorrente censura, risultaevidente che tale affermazione è, a dir poco, malintesa dallaricorrente.Più nello specifico, la Corte distrettuale, come reso piùchiaro dal contesto logico-discorsivo sopra trascritto, vi hautilizzato il costrutto “non tanto … quanto” come strutturacomparativa per mettere in relazione due elementi (nella specie,“la correttezza aritmetica del conteggio” e “la logica su cui essosi basa”), indicando il secondo (vale a dire, l’ora indicata“logica”) come più rilevante o importante del primo (“lacorrettezza del conteggio”).Ergo, resta confermato che i giudici di secondo grado nonhanno affatto escluso che l’allora appellante avesse contestatoin assoluto “la correttezza aritmetica” dei conteggi in questione,ma hanno inteso esprimere che tale contestazione, purpresente, era subvalente rispetto a quella della “logica” su cuisi basava il conteggio, perché la società non aveva “maiespressamente affermato” che il risultato del calcolo, secondo ilmetodo dalla stessa Corte giudicato più rigoroso, “sarebbe statoNumero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/2026significativamente diverso in senso favorevole alla Nusmteeros dsi ara ccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/2026società”.7. Così chiarito il ragionamento decisorio della Corte sulpunto specifico, rileva il Collegio che tutte le considerazioni chesvolge ora la ricorrente circa i conteggi alternativi dalla stessaprodotti, la contestazione dei valori stipendiali e dellostraordinario, e la contestazione della rivalutazione monetaria edegli interessi legali calcolati dai lavoratori (cfr. pagg. 6-9 delricorso) sono aliene dal ristretto e diverso ambito in cui la Corteha riscontrato l’assenza di una specifica ed espressa deduzionedel “contrario” da parte della società.Anzi, tali considerazioni indirettamente, ma chiaramenteconfermano l’esattezza del rilievo della Corte di merito.7.1. Per conseguenza, alcuna violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 414 e 416 c.p.c. èriscontrabile nell’impugnata sentenza.8. In base ai rilievi testé svolti è da respingere anche il terzomotivo di ricorso.8.1. Esso attinge il passaggio motivazionale in cui la Corteha scritto: “Naturalmente si possono discutere – e infatti lasocietà opponente ha contestato – i criteri utilizzati pereffettuare il calcolo (sia sotto il profilo giuridico, e cioè perquanto attiene all’interpretazione della fonte da cui provengono,sia dal punto di vista matematico), ma tutto ciò riguarda,evidentemente, il merito della controversia e non le condizionidi ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo” (v. pag. 10del ricorso).Numero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/20268.2. L’anomalia motivazionale che la ricorrente denuNunmceirao d ii nra ccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/2026termini di contraddittorietà tra le sopra riportate considerazionie quelle già vagliate nell’esaminare il primo motivo non sussisteassolutamente.Per quanto già osservato, difatti, la Corte in precedenzanon aveva sostenuto che l’appellante non avesse in assolutocontestato anche sotto il profilo aritmetico (o matematico) iconteggi dei lavoratori.9. Il secondo motivo è inammissibile.10. Nello sviluppo di tale censura, che neppure individuaprecisamente la parte di motivazione di cui si duole la ricorrente(v. pag. 9 del ricorso), comunque la ricorrente non si confrontaassolutamente con le considerazioni svolte dalla Corteterritoriale per disattendere il secondo motivo d’appello (circal’ammissibilità del ricorso alla procedura monitoria da parte deilavoratori).10.1. In particolare, la Corte, prima del passaggiomotivazionale censurato nel terzo motivo di ricorso, avevaconsiderato “che i ricorrenti hanno fornito prova scritta della loropretesa, ricavabile, per l’an debeatur, dalle sentenze emesse dalTribunale e dalla Corte d’Appello di Trieste e, per il quantum, daun mero conteggio effettuato sulla base delle buste pagaemesse dalla società datrice di lavoro (da cui si ricavano i giornilavorativi, le assenze e la retribuzione oraria)”.E tali ben precisi rilievi sono ignorati dalla ricorrente.11. Il quarto motivo è inammissibile.Numero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/202612. Rispetto all’analogo (sesto) motivo formulaNtuome ron dei ral ccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/2026ricorso della medesima società nel procedimento R.G.N. n.26959/2021 di questa Corte Suprema, deciso con l’ord.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28994 (resa nel medesimo filone dicontroversie), la ricorrente ha questa volta prodotto i propri attidi parte, compreso il ricorso in appello, nonché i conteggiprodotti dai quattro lavoratori.12.1. Nondimeno, la censura difetta di specificità.Invero, per rendere intelleggibile il contenuto della stessacensura a questo giudice di legittimità la ricorrente avrebbedovuto spiegare nell’ambito del suo svolgimento da quali puntidi ognuno dei conteggi in questione si potesse desumere quantoessa deduce, e cioè “che i conteggi avevano “generosamente”(a favore dei lavoratori) fatto decorrere la rivalutazione e gliinteressi legali dal 1° gennaio di ciascun anno sull’intero capitalenon ancora maturato (che sarebbe maturato) nell’annomedesimo”.Né tale necessaria specificazione si desume dai brevi stralcidegli atti di parte che la ricorrente in proposito richiama inquesta sede.13. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. Nulla dev’essere disposto circa le spese tra laricorrente e gli intimati che sono rimasti tali. P.Q.MNumero registro generale 13837/2022La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alN umero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 11360/2026pagamento in favore del controricorrente delle spese delData pubblicazione 27/04/2026giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. comeper legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 13837/2022Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 11360/2026Data pubblicazione 27/04/2026
Sentenza Cassazione n. 11360/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris