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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28750/2026

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MO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74 del 2000, articolando due motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, violazione di legge in relazione alla avvenuta sostituzione del teste indicato nella lista del pubblico ministero; b) con il secondo, vizio di motivazione in ordine alla attribuibilità a lui medesimo del fatto di reato; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e prospettano inoltre enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto: (a) secondo un principio giurisprudenziale consolidato, la deposizione di un testimone o di un consulente tecnico esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen. è utilizzabile, se l'esame è ritualmente condotto e le dichiarazioni rese sono pertinenti alle circostanze indicate nella lista stessa (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 7245 del 27/11/2019, dep. 2020, Jiang, Rv. 278508 - 01); (b) la sentenza impugnata rappresenta che, nella specie, il testimone sentito in sostituzione, un funzionario dell'Agenzia delle Entrate escusso in luogo del collega andato in pensione, è stato esaminato in dibattimento sulle circostanze indicate nella lista testimoniale, con le modalità previste dalla legge e possibilità per la difesa di effettuare il controesame; Osservato che il secondo motivo espone censure prive di specificità e prospettanti inoltre enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto: (a) la condotta attiene all'omesso versamento dell'IVA per conto della società "[OSCURATO:SOCIETA]." per il periodo di imposta 2017 per un importo pari a 685.224,57 euro, commessa il 27 dicembre 2018; (b) la sentenza impugnata ha evidenziato come l'imputato, con riguardo alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", secondo le risultanze della visura camerale acquisita agli atti, sia stato amministratore e legale rappresentante dal 13 aprile 2018 al 19 aprile 2019, e non solo abbia sottoscritto e presentato la dichiarazione annuale IVA per il periodo di imposta 2017 in tale qualità, ma abbia anche rivestito detta carica alla data del 27 dicembre 2018, giorno di consumazione del reato; (c) il ricorso si limita ad un unico rilievo sul punto, costituito dalla apodittica asserzione secondo cui «all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva alcun incarico nella società poi fallita»; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 91mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74 del 2000, articolando due motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, violazione di legge in relazione alla avvenuta sostituzione del teste indicato nella lista del pubblico ministero; b) con il secondo, vizio di motivazione in ordine alla attribuibilità a lui medesimo del fatto di reato; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e prospettano inoltre enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto: (a) secondo un principio giurisprudenziale consolidato, la deposizione di un testimone o di un consulente tecnico esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen. è utilizzabile, se l'esame è ritualmente condotto e le dichiarazioni rese sono pertinenti alle circostanze indicate nella lista stessa (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 7245 del 27/11/2019, dep. 2020, Jiang, Rv. 278508 - 01); (b) la sentenza impugnata rappresenta che, nella specie, il testimone sentito in sostituzione, un funzionario dell'Agenzia delle Entrate escusso in luogo del collega andato in pensione, è stato esaminato in dibattimento sulle circostanze indicate nella lista testimoniale, con le modalità previste dalla legge e possibilità per la difesa di effettuare il controesame; Osservato che il secondo motivo espone censure prive di specificità e prospettanti inoltre enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto: (a) la condotta attiene all'omesso versamento dell'IVA per conto della società "[OSCURATO:SOCIETA]." per il periodo di imposta 2017 per un importo pari a 685.224,57 euro, commessa il 27 dicembre 2018; (b) la sentenza impugnata ha evidenziato come l'imputato, con riguardo alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", secondo le risultanze della visura camerale acquisita agli atti, sia stato amministratore e legale rappresentante dal 13 aprile 2018 al 19 aprile 2019, e non solo abbia sottoscritto e presentato la dichiarazione annuale IVA per il periodo di imposta 2017 in tale qualità, ma abbia anche rivestito detta carica alla data del 27 dicembre 2018, giorno di consumazione del reato; (c) il ricorso si limita ad un unico rilievo sul punto, costituito dalla apodittica asserzione secondo cui «all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva alcun incarico nella società poi fallita»; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 91mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M
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