CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 03643/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 5/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa del G.I.J.P. del Tribunale di Palermo in data 1/4/2021, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di concorso in rapina, sequestro di persona, lesioni personali ed indebito utilizzo di carta di credito allo stesso contestati. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa contestata al capo 4) dell'imputazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle particolari modalità di consumazione del fatto, esposti alla pagina 5 della motivazione di appello ove si sottolinea l'avvenuta consumazione della rapina oltre che in orario serale anche in c:ondizioni particolari da impedire o comunque fortemente limitare l'esercizio della difesa da parte della vittima; ritenuto che il secondo motivo che contesta aspetti relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità„ che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022