CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 21340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA].DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo di ricorso, denunzia del tutto genericamente la non configurabilità del reato contestato e una motivazioone carente o manifestamente illogica tramite censure che nella loro estrema genericità risultano volte a prefigurare una rivalutazione o comunque a suggerire una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, mentre il secondo motivo si risolve in una apodittica contestazione delle valutazioni spese dai giudici del merito in punto di misura della pena e denegato riconoscimento delle attenuanti atipiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pre4Jente [OSCURATO:PERSONA]?c Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] d oggi, • O 1 G >; (