CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].SINI D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Giuseppe MARRONE per il reato di ricettazione. 2. Propone ricorso Giuseppe MARRONE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla omessa riqualificazione del fatto nella contravvenzione prevista dall'art. 712 del codice penale. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto, reiterativo delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con motivazione specifica, adeguata, non contraddittoria né manifestamente illogica. La Corte di appello ha indicato numerosi elementi dimostrativi della inattendibile spiegazione fornita dall'imputato in ordine alla propria buona fede, primo fra tutti il fatto che egli si limitò a indicare del tutto genericamente il presunto titolare dell'agenzia di pratiche auto che gli avrebbe consegnato le due carte di circolazione contraffatte, segnalatogli "da colleghi pure non specificati", nessuno dei quali citato come testimone. La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile (come nel caso di specie) indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione; in senso conforme, di recente, v. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969). Va ribadito altresì che il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, qualora egli non si sia limitato ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso che nel caso di specie fosse configurabile la contravvenzione prevista dall'art. 712 del codice penale. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini (.(r [OSCURATO:PERSONA]