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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 18062/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/01/2022 del GIP TRIBUNALE di LUCCAudita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiduc:ia, ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 11 gennaio 2022 (e con deposito il giorno successivo), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha ordinato al Pubblico ministero di formulare l'imputazione nel termine di dieci giorni, a norma dell'art. 409, comma 5, cod.proc.pen..

1.1. Il ricorso é articolato in un unico motivo, preceduto da una premessa.

Con quest'ultima il ricorrente, deducendo l'ammissibilità del ricorso, si duole - prospettando all'uopo questione di legittimità costituzionale - della scelta del legislatore di limitare alla sola persona offesa, all'esito del procedimento camerale di cui all'art. 409, comma 2, cod.proc.pen., la facoltà di proporre reclamo ex art. 410-bis cod.proc.pen. (introdotto con la riforma Orlando di cui alla legge n. 103/2017) avverso il provvedimento di archiviazione; e di precludere tale via alle altre parti in relazione agli altri esiti del medesimo procedimento camerale, restando possibile unicamente a giudizio del ricorrente, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, il ricorso per cassazione a norma del combinato disposto dell'art. 127, comma 7, cod.proc.pen., e dell'art. 409, comma 5, cod.proc.pen..

La disparità di trattamento che ne deriva tra le diverse parti del procedimento viene censurata dal ricorrente sul piano della tenuta costituzionale.

1.2. Venendo all'unico motivo di doglianza, articolato per violazione di legge processuale, il deducente lamenta che il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio recava come orario di inizio dell'udienza stessa le ore 13.50 dell'Il gennaio 2022, a fronte del quale il verbale di udienza reca l'indicazione oraria delle 13.38, di guisa che l'indagato é risultato assente all'udienza a cagione dell'indebita anticipazione dell'udienza rispetto all'orario comunicato.

Ciò integra, secondo il ricorrente, un'ipotesi di nullità assoluta, equivalente all'omesso avviso alla parte.

2. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di legittimità ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente privo di fondamento.

1.1. In primo luogo, la questione di illegittimità costituzionale prospettata (peraltro assai sommariamente) dal ricorrente si appalesa manifestamente infondata, non potendosi configurare alcuna disparità di trattamento in relazione agli esiti del procedimento camerale conseguente ad opposizione all'archiviazione.Invero, deve constatarsi che erra nelle premesse il ricorrente argomentando il proprio asserto sulla base della ritenuta ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod.proc.pen.: ed infatti, pacificamente la giurisprudenza di legittimità, anche in relazione al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568 cod.proc.pen., qualifica come inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 32427 del 18/04/2018, Rv. 273578); e ciò vale anche, per identici motivi, nell'ipotesi di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza camerale fissata ex art. 409 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 32029 del 12/04/2017, Rv. 270676).

1.2. Quanto al nuovo istituto del reclamo, introdotto con l'art. 410-bis cod.proc.pen. nel testo risultante dalla riforma Orlando del 2017, esso concerne unicamente i casi di nullità del provvedimento di archiviazione indicati ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione ai quali il legislatore della riforma (come ben si evince dalla Relazione al d.d.l. presentato il 23 dicembre 2014) ha ritenuto che il rimedio costituito dal ricorso per cassazione, precedentemente previsto dall'abrogato sesto comma dell'art. 409 cod.proc.pen., costituisse un «mezzo eccessivo rispetto alla funzione connessa all'esame di vizi che attengono alla mera violazione del contraddittorio camerale in sede di procedimento di archiviazione»; il d.d.l. n. 2067 ha poi individuato nel Tribunale in composizione monocratica l'organo deputato a decidere in ordine al reclamo: detto organo giudicante decide, poi, senza intervento delle parti interessate, emettendo ordinanza non impugnabile (art. 410-bis, comma 3, cod.proc.pen.).

Sulla scorta di tale espressa previsione si é consolidata la giurisprudenza di legittimità, in base alla quale pacificamente é inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione (Sez. 5, Ordinanza n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli c.

Ferrari, Rv. 273875: in motivazione la Corte ha escluso che l'espressa previsione di non impugnabilità in sede di legittimità di siffatta ordinanza si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU.

In senso conforme vds.

Sez. 6, Sentenza n. 12244 del 07/03/2019, Fascetti c.

Greco, Rv. 275723).

1.3. La soluzione di conferire alla sola persona offesa lo strumento del reclamo (il cui rigetto non é peraltro suscettibile di ricorso per cassazione) in relazione a provvedimenti adottati all'esito del procedimento camerale conseguente a richiesta di archiviazione (e limitatamente alle questioni di nullità riguardanti l'ordinanza di archiviazione) rappresenta una precisa e motivata scelta del f legislatore, che non comporta una disparità di trattamento ingiustificata, né determina in alcun modo una condizione deteriore per le altre parti rispetto alla persona offesa.

La ratio di tale scelta é di solare evidenza, ove si consideri che il provvedimento di archiviazione - sebbene in termini suoi propri, in quanto emesso rebus sic stantibus - presenta la caratteristica di avere una connotazione definitoria del giudizio (dunque affatto eterogenea rispetto al provvedimento che ordina al P.M. di formulare l'imputazione coatta) ei come tale,giustifica la previsione di uno specifico rimedio conferito alla persona offesa che intenda dolersene.

Non ha pertanto pregio la sollecitazione, contenuta nella premessa in esame, a ritenere ammissibile il ricorso.

2. Per quanto attiene più specificamente al contenuto del motivo di doglianza, esso si appaleserebbe comunque radicalmente privo di fondamento, a considerare che, per quanto si é visto, la mancata partecipazione dell'indagato all'udienza camerale di cui all'art. 409 cod.proc.pen. non rileva, né costituisce motivo di impugnazione, tanto più nel caso di specie, in cui - come si ricava dal provvedimento impugnato - il difensore ha preso parte all'udienza camerale, formulando e illustrando le conclusioni riportate a verbale: ciò che rende ulteriormente evidente l'assenza di pregiudizi per l'odierno ricorrente.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/01/2022 del GIP TRIBUNALE di LUCCAudita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiduc:ia, ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 11 gennaio 2022 (e con deposito il giorno successivo), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha ordinato al Pubblico ministero di formulare l'imputazione nel termine di dieci giorni, a norma dell'art. 409, comma 5, cod.proc.pen.. 1.1. Il ricorso é articolato in un unico motivo, preceduto da una premessa. Con quest'ultima il ricorrente, deducendo l'ammissibilità del ricorso, si duole - prospettando all'uopo questione di legittimità costituzionale - della scelta del legislatore di limitare alla sola persona offesa, all'esito del procedimento camerale di cui all'art. 409, comma 2, cod.proc.pen., la facoltà di proporre reclamo ex art. 410-bis cod.proc.pen. (introdotto con la riforma Orlando di cui alla legge n. 103/2017) avverso il provvedimento di archiviazione; e di precludere tale via alle altre parti in relazione agli altri esiti del medesimo procedimento camerale, restando possibile unicamente a giudizio del ricorrente, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, il ricorso per cassazione a norma del combinato disposto dell'art. 127, comma 7, cod.proc.pen., e dell'art. 409, comma 5, cod.proc.pen.. La disparità di trattamento che ne deriva tra le diverse parti del procedimento viene censurata dal ricorrente sul piano della tenuta costituzionale. 1.2. Venendo all'unico motivo di doglianza, articolato per violazione di legge processuale, il deducente lamenta che il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio recava come orario di inizio dell'udienza stessa le ore 13.50 dell'Il gennaio 2022, a fronte del quale il verbale di udienza reca l'indicazione oraria delle 13.38, di guisa che l'indagato é risultato assente all'udienza a cagione dell'indebita anticipazione dell'udienza rispetto all'orario comunicato. Ciò integra, secondo il ricorrente, un'ipotesi di nullità assoluta, equivalente all'omesso avviso alla parte. 2. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di legittimità ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente privo di fondamento. 1.1. In primo luogo, la questione di illegittimità costituzionale prospettata (peraltro assai sommariamente) dal ricorrente si appalesa manifestamente infondata, non potendosi configurare alcuna disparità di trattamento in relazione agli esiti del procedimento camerale conseguente ad opposizione all'archiviazione.Invero, deve constatarsi che erra nelle premesse il ricorrente argomentando il proprio asserto sulla base della ritenuta ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod.proc.pen.: ed infatti, pacificamente la giurisprudenza di legittimità, anche in relazione al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568 cod.proc.pen., qualifica come inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 32427 del 18/04/2018, Rv. 273578); e ciò vale anche, per identici motivi, nell'ipotesi di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza camerale fissata ex art. 409 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 32029 del 12/04/2017, Rv. 270676). 1.2. Quanto al nuovo istituto del reclamo, introdotto con l'art. 410-bis cod.proc.pen. nel testo risultante dalla riforma Orlando del 2017, esso concerne unicamente i casi di nullità del provvedimento di archiviazione indicati ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione ai quali il legislatore della riforma (come ben si evince dalla Relazione al d.d.l. presentato il 23 dicembre 2014) ha ritenuto che il rimedio costituito dal ricorso per cassazione, precedentemente previsto dall'abrogato sesto comma dell'art. 409 cod.proc.pen., costituisse un «mezzo eccessivo rispetto alla funzione connessa all'esame di vizi che attengono alla mera violazione del contraddittorio camerale in sede di procedimento di archiviazione»; il d.d.l. n. 2067 ha poi individuato nel Tribunale in composizione monocratica l'organo deputato a decidere in ordine al reclamo: detto organo giudicante decide, poi, senza intervento delle parti interessate, emettendo ordinanza non impugnabile (art. 410-bis, comma 3, cod.proc.pen.). Sulla scorta di tale espressa previsione si é consolidata la giurisprudenza di legittimità, in base alla quale pacificamente é inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione (Sez. 5, Ordinanza n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli c. Ferrari, Rv. 273875: in motivazione la Corte ha escluso che l'espressa previsione di non impugnabilità in sede di legittimità di siffatta ordinanza si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU. In senso conforme vds. Sez. 6, Sentenza n. 12244 del 07/03/2019, Fascetti c. Greco, Rv. 275723). 1.3. La soluzione di conferire alla sola persona offesa lo strumento del reclamo (il cui rigetto non é peraltro suscettibile di ricorso per cassazione) in relazione a provvedimenti adottati all'esito del procedimento camerale conseguente a richiesta di archiviazione (e limitatamente alle questioni di nullità riguardanti l'ordinanza di archiviazione) rappresenta una precisa e motivata scelta del f legislatore, che non comporta una disparità di trattamento ingiustificata, né determina in alcun modo una condizione deteriore per le altre parti rispetto alla persona offesa. La ratio di tale scelta é di solare evidenza, ove si consideri che il provvedimento di archiviazione - sebbene in termini suoi propri, in quanto emesso rebus sic stantibus - presenta la caratteristica di avere una connotazione definitoria del giudizio (dunque affatto eterogenea rispetto al provvedimento che ordina al P.M. di formulare l'imputazione coatta) ei come tale,giustifica la previsione di uno specifico rimedio conferito alla persona offesa che intenda dolersene. Non ha pertanto pregio la sollecitazione, contenuta nella premessa in esame, a ritenere ammissibile il ricorso. 2. Per quanto attiene più specificamente al contenuto del motivo di doglianza, esso si appaleserebbe comunque radicalmente privo di fondamento, a considerare che, per quanto si é visto, la mancata partecipazione dell'indagato all'udienza camerale di cui all'art. 409 cod.proc.pen. non rileva, né costituisce motivo di impugnazione, tanto più nel caso di specie, in cui - come si ricava dal provvedimento impugnato - il difensore ha preso parte all'udienza camerale, formulando e illustrando le conclusioni riportate a verbale: ciò che rende ulteriormente evidente l'assenza di pregiudizi per l'odierno ricorrente. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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