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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 08850/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28739/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del suo legale rappresentantep.t., nella qualità di incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a socio unico, con domicilio eletto in Roma, via Pieve di Cadore n. 30 , villino 56 - 58, presso lo studio d ell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Escobar, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – e Comune di Napoli; -intimato – [OSCURATO:PERSONA] Accertamento avverso la sentenza n. 1580/3/19, depositata il 21 febbraio 2019, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssaLuisa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma dell'impugnata sentenza.

Rilevato che:

1. -con sentenza n. 1580/3/19, depositata il 21 febbraio 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così integralmente confermando il decisumdi prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento, -emesso dal Comune di Napoli in relazione all’IMU dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2012 al 2014, - e di una « visura storica dell'immobile del 19.12.16, attestante l'attribuzione allo stesso della categoria D/7 (fabbricati industriali) in luogo della categoria E/1 (stazioni per servizi di trasporto).»; 1.1 –a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che: - veniva in rilievo una unità im mobiliare destinata ad attività industriale in quanto dalla documentazione acquisita al giudizio («rapporto di servizio n. 167 del 27/2/2014, redatto a seguito di ispezione congiunta condotta dal personale dipendente dell'A.P. e dell'ASL I - Sevizio igiene e Medicina del lavoro ») emergeva lo svolgimento di attività «propedeutica alla cantieristica navale specificamente all'arredo navale» e, in particolare, «di falegnameria con macchine elettriche per il taglio, la piallatura e la formazione di incavi del legno, in ambiente fornito di sistema di aspirazione e convogliamento dei residui del legno; di incollaggio dimateriali ovattati su materiale di legno e plastica.»; - correttamente, pertanto, l’unità immobiliare era stata classata nella categoria D/7, - piu ttosto che in quella (esente) E/1, - classamento che, del resto, conseguiva dalla stessa proposta docfa dell’Autorità portuale; -doveva, poi, ritenersi tardiva l’impugnazione proposta in giudizio dalla contribuente in relazione a detto classamento catastale, siccome il relativo termine di impugnazione non poteva correlarsi alla notifica dell’avviso di accertamento emesso a fini IMU, nè potendosi ritenere plausibile una presa di conoscenza del classamento stesso in esito a detta notifica, atteso che l’atto di concessione « doveva necessariamente indicare la classificazione catastale del bene»; - destituite di fondamento rimanevano, poi, le residue eccezioni svolte dalla contribuente, in quanto: a) – l’avviso di accertamento risultava compiutamente motivato con riferimento al tributo, alperiodo di imposta, alla unità immobiliare tassata (identificata nei suoi dati catastali) ed alla relativa base imponibile; b) – non era prospettabile un difetto di contraddittorio endoprocedimentale venendo in considerazione un tributo locale, - piuttosto che un tributo armonizzato, - rispetto al quale non era previsto l’obbligo di un contraddittorio preventivo; c) – l’obbligo dichiarativo non poteva ritenersi soppresso nella specifica fattispecie, trattandosi di unità immobiliare appartenente al demanio marittimo ed oggetto di concessione; d) – la sanzione per l’omessa dichiarazione IMU era stata correttamente determinata dall’Ente impositore (nella misura del 200%)in conformità al dettato normativo (d.lgs. n. 23 del 2011, art.9, c. 7, in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 14, c. 1) né era prospettabile il cumulo giuridico con riferimento a tributi autonomi (ICI e IMU)laddove, con riferimento all’IMU, il cumulo giuridico era stato correttamente applicato nella soglia massima del triplo prevista dall’art. 5 del regolamento comunale; e) – l’indicazione analitica dei criteri di calcolo degli interessi non poteva ascriversi al contenuto minimo dell’avviso di accertamento né la contribuente aveva dato prova dell’erroneità del computo portato sul punto dall’atto; f) – la contribuente non aveva fatto accesso alla procedura di accertamento con adesione sicchè non poteva dolersi dell’omessa indicazione deirelativi criteri di computo dell’obbligazione tributaria;

2. – [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di seimotivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso mentre il Comun e di Napoli non ha svolto attività difensiva; -fissato all’udienza pubblica del 14 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussioneorale.

Considerato che:

1. – in via pregiudiziale, va rilevato che parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della l. n. 197 del 2022; - detta legge, - nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio (art. 1, c. 186), -per quel che qui rileva, ha disposto che: - « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.» (art. 1, c. 197); -«Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.» (art. 1, c. 205);

2. -la trattazione del ricorso va, dunque, rinviata a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata dalla controversia.

P.Q.M.

La Corte, dispone rinviarsi a nuovo ruolo la trattazione del ricorso ai fini della verifica dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28739/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del suo legale rappresentantep.t., nella qualità di incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a socio unico, con domicilio eletto in Roma, via Pieve di Cadore n. 30 , villino 56 - 58, presso lo studio d ell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Escobar, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – e Comune di Napoli; -intimato – [OSCURATO:PERSONA] Accertamento avverso la sentenza n. 1580/3/19, depositata il 21 febbraio 2019, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssaLuisa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma dell'impugnata sentenza. Rilevato che: 1. -con sentenza n. 1580/3/19, depositata il 21 febbraio 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così integralmente confermando il decisumdi prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento, -emesso dal Comune di Napoli in relazione all’IMU dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2012 al 2014, - e di una « visura storica dell'immobile del 19.12.16, attestante l'attribuzione allo stesso della categoria D/7 (fabbricati industriali) in luogo della categoria E/1 (stazioni per servizi di trasporto).»; 1.1 –a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che: - veniva in rilievo una unità im mobiliare destinata ad attività industriale in quanto dalla documentazione acquisita al giudizio («rapporto di servizio n. 167 del 27/2/2014, redatto a seguito di ispezione congiunta condotta dal personale dipendente dell'A.P. e dell'ASL I - Sevizio igiene e Medicina del lavoro ») emergeva lo svolgimento di attività «propedeutica alla cantieristica navale specificamente all'arredo navale» e, in particolare, «di falegnameria con macchine elettriche per il taglio, la piallatura e la formazione di incavi del legno, in ambiente fornito di sistema di aspirazione e convogliamento dei residui del legno; di incollaggio dimateriali ovattati su materiale di legno e plastica.»; - correttamente, pertanto, l’unità immobiliare era stata classata nella categoria D/7, - piu ttosto che in quella (esente) E/1, - classamento che, del resto, conseguiva dalla stessa proposta docfa dell’Autorità portuale; -doveva, poi, ritenersi tardiva l’impugnazione proposta in giudizio dalla contribuente in relazione a detto classamento catastale, siccome il relativo termine di impugnazione non poteva correlarsi alla notifica dell’avviso di accertamento emesso a fini IMU, nè potendosi ritenere plausibile una presa di conoscenza del classamento stesso in esito a detta notifica, atteso che l’atto di concessione « doveva necessariamente indicare la classificazione catastale del bene»; - destituite di fondamento rimanevano, poi, le residue eccezioni svolte dalla contribuente, in quanto: a) – l’avviso di accertamento risultava compiutamente motivato con riferimento al tributo, alperiodo di imposta, alla unità immobiliare tassata (identificata nei suoi dati catastali) ed alla relativa base imponibile; b) – non era prospettabile un difetto di contraddittorio endoprocedimentale venendo in considerazione un tributo locale, - piuttosto che un tributo armonizzato, - rispetto al quale non era previsto l’obbligo di un contraddittorio preventivo; c) – l’obbligo dichiarativo non poteva ritenersi soppresso nella specifica fattispecie, trattandosi di unità immobiliare appartenente al demanio marittimo ed oggetto di concessione; d) – la sanzione per l’omessa dichiarazione IMU era stata correttamente determinata dall’Ente impositore (nella misura del 200%)in conformità al dettato normativo (d.lgs. n. 23 del 2011, art.9, c. 7, in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 14, c. 1) né era prospettabile il cumulo giuridico con riferimento a tributi autonomi (ICI e IMU)laddove, con riferimento all’IMU, il cumulo giuridico era stato correttamente applicato nella soglia massima del triplo prevista dall’art. 5 del regolamento comunale; e) – l’indicazione analitica dei criteri di calcolo degli interessi non poteva ascriversi al contenuto minimo dell’avviso di accertamento né la contribuente aveva dato prova dell’erroneità del computo portato sul punto dall’atto; f) – la contribuente non aveva fatto accesso alla procedura di accertamento con adesione sicchè non poteva dolersi dell’omessa indicazione deirelativi criteri di computo dell’obbligazione tributaria; 2. – [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di seimotivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso mentre il Comun e di Napoli non ha svolto attività difensiva; -fissato all’udienza pubblica del 14 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussioneorale. Considerato che: 1. – in via pregiudiziale, va rilevato che parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della l. n. 197 del 2022; - detta legge, - nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio (art. 1, c. 186), -per quel che qui rileva, ha disposto che: - « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.» (art. 1, c. 197); -«Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.» (art. 1, c. 205); 2. -la trattazione del ricorso va, dunque, rinviata a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata dalla controversia. P.Q.M. La Corte, dispone rinviarsi a nuovo ruolo la trattazione del ricorso ai fini della verifica dell
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