Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 dicembre 2025

Cassazione n. 06841/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1559/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28385/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, avverso l'ordinanza del 04/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte in favore di ferra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata ordinanza, emessa in data 04/07/2025, la Corte d’appello di Milano, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, ha revocato la confisca dei beni immobili contraddistinti ai nn. 1,2,3 intestati a [OSCURATO:PERSONA] e ai nn. 7,8,9, intestati alla [OSCURATO:PERSONA] srl, e, previa correzione del quantum oggetto di confisca in € 1.047.283,26, ha respinto, a seguito di udienza camerale, le richieste di [OSCURATO:PERSONA], condannato per reati fiscali, e della società [OSCURATO:PERSONA] srl di revoca della confisca dei beni immobili contraddistinti ai nn. 4,5, 6 di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl.

2. Avverso l’ordinanza hanno presentato separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA], quale condannato, e la [OSCURATO:PERSONA] srl, terza proprietaria dei beni, con atto sottoscritto dal comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deducono i seguenti motivi Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 23 legge 87/1953, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 comma 1, lett i) n. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui prevede “ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6841/2026 Roma, lì, 19/02/2026 successivamente” per eccesso di delega conferita dal Parlamento al Governo con l’art. 1, comma 14, legge delega n. 134 del 2021.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e al vizio di motivazione sulla determinazione dell’imposta evasa, mancata valutazione della memoria difensiva, errore nel calcolo dell’IRES e della consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] che quantifica l’imposta evasa in € 337.461,52.

Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 con riferimento alle modalità di esecuzione della confisca, mancata verifica della possibilità della confisca diretta del profitto del reato commesso dall’imputato nell’interesse della BPA Dealing srl, società attiva, mancanza di prova del nesso di pertinenzialità.

Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta disponibilità in capo al Ferro dei beni immobili confiscati e di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] srl, motivazione incongrua collegata all’assenza di redditi dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo i beni confiscati stati acquistati per aggiudicazione di vendita senza incanto nel maggio 2020.

La corte territoriale avrebbe illogicamente argomentato l’intestazione fittizia dei beni in capo al [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Nell’interesse della società [OSCURATO:PERSONA] srl, terza proprietaria, deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all’art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta intestazione fittizia dei beni immobili confiscati in capo al [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello avrebbe genericamente disatteso la richiesta di restituzione dei beni rilevando che era emersa la disponibilità indiretta, in capo al condannato, dei beni formalmente intestati a terzi-famigliari e società ad essi riconducibile.

Sotto un primo profilo si rileva la contraddittorietà della motivazione là dove avrebbe ritenuto che i beni nn. 7,8,9 fossero estranei alla disponibilità materiale e giuridica del condannato, e senza considerare che nel periodo di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] nessuna operazione commerciale era stata posta in essere e nessun passaggio di denaro era avvenuto tra la società utilizzata per commettere i reati tributari e la [OSCURATO:PERSONA] srl.

Di poi avrebbe disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è sufficiente a dimostrare l’intestazione fittizia in capo alla terza estranea la sola mancanza in capo a questa di risorse finanziarie per l’acquisto dei beni in quanto occorre la dimostrazione che il titolare effettivo sia l’imputato (condannato).

Infine, il giudice dell’esecuzione non si sarebbe confrontato con le deduzioni difensive relative all’insussistenza della derivazione della res da reato e della confisca recuperatoria/ripristinatoria della confisca per equivalente e non sanzionatoria.

Chiede l’annullamento dell’ordinanza.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell’interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA], condannato per reati tributari e destinatario della confisca per equivalente disposta su tre immobili formalmente di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] srl, non ha allegato alcun interesse all’impugnazione.

L'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale e dall’art. 568 cod.proc.pen., disposizione applicabile anche nel procedimento esecutivo, in particolare, prevede, all'art. 568, comma 4 cod.proc.pen. che per proporre impugnazione occorre avere interesse, interesse che va individuato nella restituzione della cosa sequestrata/confiscata che costituisce il risultato tipico della impugnazione.

Ora, il [OSCURATO:PERSONA] non può conseguire alcun risultato utile dall’impugnazione derivante dalle dedotte questioni svolte sulla confisca dei beni della società [OSCURATO:PERSONA], dal cui eventuale accoglimento non conseguirebbe, in ogni caso, la restituzione in capo al medesimo dei beni, bensì alla società nei cui confronti è intervenuto il sequestro.

E ciò a fortiori laddove lo stesso ricorrente contesta, con il quarto motivo, la ritenuta propria disponibilità dei beni sequestrati.

Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

2. Il ricorso nell’interesse della società [OSCURATO:PERSONA] srl non è fondato.

Deve rilevarsi, in punto di fatto, che la Corte d’appello di Milano, con l’impugnato provvedimento, ha revocato la confisca disposta sui beni contraddistinti ai nn. 1,2 e 3 intestati a [OSCURATO:PERSONA] (figlio del condannato) e di quelli contraddistinti ai nn. 7,8, e 9 intestati alla [OSCURATO:PERSONA] srl, disponendone la restituzione all’avente diritto, ed ha confermato la confisca di tre beni immobili contraddistinti ai nn. 4,5 e 6 intestati alla [OSCURATO:PERSONA] srl.

Il provvedimento impugnato ha, in primo luogo, rilevato che era stata disposta la confisca per equivalente del profitto del reato tributario, ai sensi dell’art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con la sentenza n. 3489/2020, divenuta irrevocabile il 09/04/2021; che, all’esito dell’accertamento giudiziale, era emersa la natura strumentale e fittizia della intestazione formale dei beni alla società, con la conseguente possibilità di aggredire in sede esecutiva patrimoniale i beni indirettamente riconducibili al condannato.

In particolare, la riconducibilità dei tre immobili al condannato [OSCURATO:PERSONA], deriva, secondo il provvedimento impugnato, da indici univoci di fittizietà dell’intestazione e ciò sul rilievo che la società risulta detenuta all’85% dal coniuge del condannato, [OSCURATO:PERSONA], e per il restante 15% dal figlio del medesimo, soggetti privi di una propria autonomia reddituale come accertato dagli esiti dell'istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza.

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] pur risultando formalmente amministratrice, non ha percepito redditi rilevanti, avendo operato per anni come dipendente all'interno della società, ricevendo nel tempo donazioni di rilevante entità, e la società è stata amministrata dal condannato nel periodo fiscalmente rilevante 2014-2017, ossia proprio nel frangente in cui sono state consumate le condotte illecite e contestate e ha intrattenuto rapporti economici coi soggetti riferibili allo stesso [OSCURATO:PERSONA], in un contesto di continuità societaria e patrimoniale che impedisce di ritenere terza ed estranea la persona giuridica formalmente intestataria dei beni immobili.

3. A fronte di tale motivazione, ancorata ad elementi di fatto accertati nel giudizio e non qui diversamente rivalutabili, l’ordinanza impugnata, con motivazione logica e corretta in diritto ha confermato la confisca dei beni immobili intestati formalmente alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, ma nella disponibilità del condannato sul rilievo della attività gestoria, negli anni di riferimento, in capo al condannato [OSCURATO:PERSONA] e il rapporto parentale tra costui e i titolari delle quote sociali.

Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la condanna per taluni dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 comporta invariabilmente "la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto".

Non rileva, di conseguenza, né la questione della pertinenzialità in presenza di confisca per equivalente, ma solo la “disponibilità” del bene in capo al condannato e, per converso, la qualifica di soggetto terzo “non estraneo al reato”, identificabile nel soggetto che non ha ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, la provenienza illecita del bene (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 – 02), né rileva indagare sulla questione della natura ex art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, se recuperatoria/ripristinatoria o sanzionatoria ai fini dell’osservanza del principio di legalità poiché la disposizione di legge e la conseguente confisca, comunque la si interpreti, era già in vigore all’epoca di commissione dei reati tributari a cui accede la confisca per equivalente disposta.

4. Si impone il rigetto del ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] costruzioni srl e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] srl che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 05/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1559/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28385/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, avverso l'ordinanza del 04/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte in favore di ferra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza, emessa in data 04/07/2025, la Corte d’appello di Milano, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, ha revocato la confisca dei beni immobili contraddistinti ai nn. 1,2,3 intestati a [OSCURATO:PERSONA] e ai nn. 7,8,9, intestati alla [OSCURATO:PERSONA] srl, e, previa correzione del quantum oggetto di confisca in € 1.047.283,26, ha respinto, a seguito di udienza camerale, le richieste di [OSCURATO:PERSONA], condannato per reati fiscali, e della società [OSCURATO:PERSONA] srl di revoca della confisca dei beni immobili contraddistinti ai nn. 4,5, 6 di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl. 2. Avverso l’ordinanza hanno presentato separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA], quale condannato, e la [OSCURATO:PERSONA] srl, terza proprietaria dei beni, con atto sottoscritto dal comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deducono i seguenti motivi Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 23 legge 87/1953, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 comma 1, lett i) n. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui prevede “ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6841/2026 Roma, lì, 19/02/2026 successivamente” per eccesso di delega conferita dal Parlamento al Governo con l’art. 1, comma 14, legge delega n. 134 del 2021. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e al vizio di motivazione sulla determinazione dell’imposta evasa, mancata valutazione della memoria difensiva, errore nel calcolo dell’IRES e della consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] che quantifica l’imposta evasa in € 337.461,52. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 con riferimento alle modalità di esecuzione della confisca, mancata verifica della possibilità della confisca diretta del profitto del reato commesso dall’imputato nell’interesse della BPA Dealing srl, società attiva, mancanza di prova del nesso di pertinenzialità. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta disponibilità in capo al Ferro dei beni immobili confiscati e di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] srl, motivazione incongrua collegata all’assenza di redditi dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo i beni confiscati stati acquistati per aggiudicazione di vendita senza incanto nel maggio 2020. La corte territoriale avrebbe illogicamente argomentato l’intestazione fittizia dei beni in capo al [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Nell’interesse della società [OSCURATO:PERSONA] srl, terza proprietaria, deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all’art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta intestazione fittizia dei beni immobili confiscati in capo al [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello avrebbe genericamente disatteso la richiesta di restituzione dei beni rilevando che era emersa la disponibilità indiretta, in capo al condannato, dei beni formalmente intestati a terzi-famigliari e società ad essi riconducibile. Sotto un primo profilo si rileva la contraddittorietà della motivazione là dove avrebbe ritenuto che i beni nn. 7,8,9 fossero estranei alla disponibilità materiale e giuridica del condannato, e senza considerare che nel periodo di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] nessuna operazione commerciale era stata posta in essere e nessun passaggio di denaro era avvenuto tra la società utilizzata per commettere i reati tributari e la [OSCURATO:PERSONA] srl. Di poi avrebbe disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è sufficiente a dimostrare l’intestazione fittizia in capo alla terza estranea la sola mancanza in capo a questa di risorse finanziarie per l’acquisto dei beni in quanto occorre la dimostrazione che il titolare effettivo sia l’imputato (condannato). Infine, il giudice dell’esecuzione non si sarebbe confrontato con le deduzioni difensive relative all’insussistenza della derivazione della res da reato e della confisca recuperatoria/ripristinatoria della confisca per equivalente e non sanzionatoria. Chiede l’annullamento dell’ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell’interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA], condannato per reati tributari e destinatario della confisca per equivalente disposta su tre immobili formalmente di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] srl, non ha allegato alcun interesse all’impugnazione. L'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale e dall’art. 568 cod.proc.pen., disposizione applicabile anche nel procedimento esecutivo, in particolare, prevede, all'art. 568, comma 4 cod.proc.pen. che per proporre impugnazione occorre avere interesse, interesse che va individuato nella restituzione della cosa sequestrata/confiscata che costituisce il risultato tipico della impugnazione. Ora, il [OSCURATO:PERSONA] non può conseguire alcun risultato utile dall’impugnazione derivante dalle dedotte questioni svolte sulla confisca dei beni della società [OSCURATO:PERSONA], dal cui eventuale accoglimento non conseguirebbe, in ogni caso, la restituzione in capo al medesimo dei beni, bensì alla società nei cui confronti è intervenuto il sequestro. E ciò a fortiori laddove lo stesso ricorrente contesta, con il quarto motivo, la ritenuta propria disponibilità dei beni sequestrati. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 2. Il ricorso nell’interesse della società [OSCURATO:PERSONA] srl non è fondato. Deve rilevarsi, in punto di fatto, che la Corte d’appello di Milano, con l’impugnato provvedimento, ha revocato la confisca disposta sui beni contraddistinti ai nn. 1,2 e 3 intestati a [OSCURATO:PERSONA] (figlio del condannato) e di quelli contraddistinti ai nn. 7,8, e 9 intestati alla [OSCURATO:PERSONA] srl, disponendone la restituzione all’avente diritto, ed ha confermato la confisca di tre beni immobili contraddistinti ai nn. 4,5 e 6 intestati alla [OSCURATO:PERSONA] srl. Il provvedimento impugnato ha, in primo luogo, rilevato che era stata disposta la confisca per equivalente del profitto del reato tributario, ai sensi dell’art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con la sentenza n. 3489/2020, divenuta irrevocabile il 09/04/2021; che, all’esito dell’accertamento giudiziale, era emersa la natura strumentale e fittizia della intestazione formale dei beni alla società, con la conseguente possibilità di aggredire in sede esecutiva patrimoniale i beni indirettamente riconducibili al condannato. In particolare, la riconducibilità dei tre immobili al condannato [OSCURATO:PERSONA], deriva, secondo il provvedimento impugnato, da indici univoci di fittizietà dell’intestazione e ciò sul rilievo che la società risulta detenuta all’85% dal coniuge del condannato, [OSCURATO:PERSONA], e per il restante 15% dal figlio del medesimo, soggetti privi di una propria autonomia reddituale come accertato dagli esiti dell'istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] pur risultando formalmente amministratrice, non ha percepito redditi rilevanti, avendo operato per anni come dipendente all'interno della società, ricevendo nel tempo donazioni di rilevante entità, e la società è stata amministrata dal condannato nel periodo fiscalmente rilevante 2014-2017, ossia proprio nel frangente in cui sono state consumate le condotte illecite e contestate e ha intrattenuto rapporti economici coi soggetti riferibili allo stesso [OSCURATO:PERSONA], in un contesto di continuità societaria e patrimoniale che impedisce di ritenere terza ed estranea la persona giuridica formalmente intestataria dei beni immobili. 3. A fronte di tale motivazione, ancorata ad elementi di fatto accertati nel giudizio e non qui diversamente rivalutabili, l’ordinanza impugnata, con motivazione logica e corretta in diritto ha confermato la confisca dei beni immobili intestati formalmente alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, ma nella disponibilità del condannato sul rilievo della attività gestoria, negli anni di riferimento, in capo al condannato [OSCURATO:PERSONA] e il rapporto parentale tra costui e i titolari delle quote sociali. Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la condanna per taluni dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 comporta invariabilmente "la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto". Non rileva, di conseguenza, né la questione della pertinenzialità in presenza di confisca per equivalente, ma solo la “disponibilità” del bene in capo al condannato e, per converso, la qualifica di soggetto terzo “non estraneo al reato”, identificabile nel soggetto che non ha ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, la provenienza illecita del bene (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 – 02), né rileva indagare sulla questione della natura ex art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, se recuperatoria/ripristinatoria o sanzionatoria ai fini dell’osservanza del principio di legalità poiché la disposizione di legge e la conseguente confisca, comunque la si interpreti, era già in vigore all’epoca di commissione dei reati tributari a cui accede la confisca per equivalente disposta. 4. Si impone il rigetto del ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] costruzioni srl e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] srl che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06841/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris