CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 luglio 2023
Cassazione n. 35325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio iscritto al n. 5711/2021 tra [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti avverso la sentenza n. 936/2019 della Corte d’Appello di Cagliari depositata il 26.11.2019; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14.12.2023, dal [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 936/2019 che aveva respinto il gravame da essa proposto contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Cagliari n. 998/2008) in un giudizio in materia di rilascio suolo e violazione di distanze; che al ricorso resistono con controricorso i Pino-Diana; che in data 25.7.2023 è stato depositato in pct atto di rinunzia al ricorso con accettazione, sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 cpc, previa revoca – in accoglimento della istanza congiunta dei difensori -della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc erroneamente depositata dal consigliere delegato in data 28.7.2023; rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se – come nel caso in esame – vi è stata adesione alla rinunzia (v. art. 391 ultimo comma cpc); P.Q.M. la Corte revoca la proposta di definizione ex art. 380 bis cpc depositata il 28.7.2023 e dichiara l’estinzione