CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 15 dicembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 2, giorni 13 di reclusione ed euro 1.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; Fatto commesso in Roma il 29 settembre 2022. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della eccessività della pena, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato, in maniera non illogica, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, a fronte delle cinque condanne specifiche riportate dall'imputato e della natura sistematica e continuativa dell'attività di spaccio esercitata presso la sua abitazione. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] azon lÀ