CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 18052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n.19862 /201 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in qualità di titolare di [OSCURATO:PERSONA] e Umberto s.s., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma via Sant’Evaristo n. 157; controricorrente avverso la sentenza n. 943/2018 della Corte d’Appello di Bologna pubblicata il 6-4-2018; OGGETTO: servitù coattiva di passaggio R.G.19862/2018 C.C. 8-6-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8-6-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 13 - 1 - 2006 [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima azienda agricola, convenne in giudizio , avanti il Tribunale di Forlì, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine diottenere la costituzione di servitù coattiva di passaggio, anche con mezzi meccanici, a carico del fondodei convenuti sito inBertinoro e censito al foglio 49, particella 394 e a favore del fondo attoreo censito allo stesso foglio, particella 65, al finedi raggiungere la pubblica via. Dichiarò che l’unità posta al piano seminterrato del fabbricato eretto sulla sua particella 65, individuata al N.C.E.U. allapart. 65 sub 26, era adibita a cantina per la vinificazione ed era dotata di due entrate, la primadelle inferiori dimensioni di m. 1,30 x 1,83 si affacciava sulla corte di sua proprietà, mentre la seconda delle maggiori dimensioni di m. 2,20 x 2,75 si affacciava sulla corte di proprietà dei convenuti e da tale entrata era possibile accedere alla pubblica via attraverso una stradina; quindi, sostenne l’esistenza dei presupposti di interclusione relativa previsti dall’art. 1052 cod. civ. per l’accoglimento della domanda. Si costituirono in giudizio i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando l’esistenza dei presupposti per l a costituzione di servitù coattiva e chiedendo il rigetto della domanda.Svolta consulenza tecnica d’ufficio per descrivere lo stato dei luoghi, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 1009/2011 , rigettò la domanda, escludendo l’esistenza dei presupposti per la costituzione di servitù di passaggio a favore del fondo attoreo econdannando l’attore alla rifusione delle spese di lite. 2.A seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], interrotto il processo a causadel decesso di [OSCURATO:PERSONA] e costituitasi [OSCURATO:PERSONA] anche quale erede dello stesso, la Corte di Appello di Bologna ha pronunciato sentenza n. 943/2018,pubblicata 6- 4- 2018, con la quale ha parzialmente accolto il gravame dell’appellante, costituendo servitù coatt iva di passaggio e di accesso dalla pubblica via Badia di Bertinoro a carico del fondo di [OSCURATO:PERSONA] censito alcatasto al Comune di Bertinoro, fg. 49 part. 394 in favore del fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], stesso foglio part. 65, esercitabile da persone, cose e mezzi meccanici a motore attraverso lo stradello identificato nella c.t.u., limitatamente alle attività di carico e scarico delle botti in legno di rovere di larghezza superiore a cm. 170 e di cisterne d’acciaio e in vetroresina a fini di manutenzione, riparazione e sostituzione, senza riconoscere indennità ex art. 1053 cod. civ. in quanto non era stata formulata la relativa domanda; ha compensato per la quota della metà le spese di lite di entrambi i gradi e ha condannato l’appellata [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione a favore dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] della residua metà, ponendo a carico dell’appellata le spese di c.t.u. La sentenza ha dichiarato che l’accesso che si apriva sulla corte dell’appellante, anche sedi di mensioni inferiori di quello sulla corte dell’appellata, aveva consentito il carico e lo scarico sia di olio e vino, sia di damigiane e taniche, adesclusione delle botti in legno per la maturazione dei mosti con diametro di cm. 175 e delle cisterne d’acciaio e in vetroresina, che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva trasportato nella cantina attraverso l’accesso che apriva sul cortile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Ha rilevato che il fatto che l’accesso fosse difficoltoso, per l’esistenza di gradini e per la ridotta dimensione del varco, non aveva escluso l’utilizzo del passaggio, per cui la servitù non poteva essere costituita nei termini nei quali era stata richiesta, per le ordinarie operazioni di carico e scarico, in quanto le disposizioni sulla costituzion e di servitù coattiva non erano finalizzate a garantire una maggiore comodità del passaggio. La sentenza ha dichiarato che, diversamente, con riguardo ai contenitori in acciaio, vetroresina e legno, le cui dimensioni erano superiori alla larghezza dell’accesso di proprietà [OSCURATO:PERSONA] e che per essere installati erano stati fatti passare dall’accesso di proprietà Neri, sussisteva il pregiudizio che subiva o avrebbe potuto subire l’[OSCURATO:PERSONA] per le attuali o potenziali esigenze della produzione di vino e olio; ha considerato che il consulente d’ufficio aveva attestato che non vi era possibilità di allargare l’accesso sul fondo [OSCURATO:PERSONA], né creare altro accesso; ha dato atto che la costituzione della servitù di passaggio esclusivamente per la manutenzione,riparazione e sostituzione delle botti e cisterne, in quanto esercitata per il breve tempo necessario delle operazioni, non comportava eccessive limitazioni all’utilizzo dello stradello, che non consentiva il contemporaneo passaggio di due mezzi di normali dimensioni. 3. Con atto notificato il 21 - 6 - 2018 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di cinquemotivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], nella già specificata qualità. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio,il controricorrente ha depositato memori a. All’esito della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo - rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art.1052 c.c. (art. 360, n.3); violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 191-195 c.p.c. (art. 360, n.3)”- la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia costituito la servitù attribuendo rilevanza alle osservazioni del consulente di parte attrice in primo grado e alla circostanza che tali osservazioni non fossero stat e oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta. Evidenzia che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda sulla base del dato che il trasporto delle botti era attività sporadicae tale da non giustificare la costituzione di servitù e del dato che la presenza di vetture avanti l’ingresso della cantina avrebbe precluso il passaggio di altre vetture; sostiene che la Corte d’Appello non potesse superare tale accertamento di fatto , eseguito dal consulente d’ufficio e recepito dal Tribunale, solo sulla base dell’elaborato di parte; evidenzia come fosse ininfluente la mancata contestazione da parte della convenuta alle osservazioni del consulente di parte attrice, sia perché il consulente d’ufficio era pervenuto alla conclusione sulla sporadicità del passaggio, sia perché non vi era onere di contestare i documenti allegati dalle parti, sia perché al processo si sarebbe dovuto applicare l’art. 115 cod. proc. civ. nella formulazione precedente alla legge 69/2009. 1.1. Il motivo è in ammissibile perché la ricorrente , in sostanzalamentando che la sentenza a bbia accolto la domanda sulla base delle osservazioni del consulente di parte, non si confrontacon il contenuto della motivazione del provvedimento impugnatoe tenta di criticare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie riservato al giudice di merito. La sentenza a pag. 6 testualmente dichiara che “dall’esame dello stato dei luoghi, dato dalle fotografie versate in atti sia dal consulente d’ufficio che a cura del consulente di parte attrice” risultavache l’accesso che apriva sulla corte di [OSCURATO:PERSONA] aveva consentito il carico e scarico dei prodotti, ad esclusione delle botti di diametro di cm. 175 e delle cisterne di acciaio e vetroresina; aggiunge che la circostanza del trasporto di quelle botti di maggiori dimensioni e delle cisterne attraverso l’accesso che si apriva sul cortile Neri era stato confermato dalla difesa dellastessa Neri , laddove aveva espressamente dichiarato che l’accesso allo stradello era stato consentito, per espressa richiesta, nell’ambito dei rapporti di buon vicinato che vi erano stati con i genitori di [OSCURATO:PERSONA] e che si erano poi incrinati. Sono questi i datidi fatto, non attinti dai motivi di ricorso, sulla base dei quali la sentenza impugnata ha costituito la servitù di passaggio perle esigenze di carico e scarico delle botti in legno di larghezza superiore a cm. 170 e delle cisterne ai fini di manutenzione, riparazione e sostituzione. I l successivo richiamo, pure eseguito dalla sentenza impugnata, alle deduzioni svolte dal consulente di parte, non è stato eseguitoal fine di trarre dalla consulenza di parte elementi di fatto non accertati dal consulente d’ufficio, ma è stato svoltoper rigettare la domandaproposta in via principale d a ll’appellante [OSCURATO:PERSONA] , sulla base dello stato dei luoghi descritto dallo stesso consulente di parte [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva attestato la possibilità del passaggio per le ordinarie operazioni, seppure in modo difficoltoso. Infatti, lastessa ricorrente trascrive nel ricorso il pas so della consulenza d’ufficio nel quale il consulente d’ufficio dava atto che l’ingresso dalla proprietà Neri era necessario solo nel caso in cui si dovessero trasportare bott e di grandi dimensioni , per cui conferma che la sentenza ha recepito la descrizione dei luoghi eseguita dal consulente d’ufficio. La circostanza , pure evidenziata dalla ricorrente, che il consulente d’ufficio avesse ritenuto l’utilizzo del passaggio per le botti e cisterne di maggiori dimensioni sporadico e tale da non giustificare la costituzione di servitù e il giudice di primo grado avesse recepito la sua valutazioneevidentemente non comporta che la sentenza abbia fondato la pronuncia su un accertamento di fatto diverso da quello eseguito dal consulente d’ufficio, in riferimento al quale possano essere esaminate le violazioni agli artt. 195, 196 e 115 cod. proc. civ. prospettate dalla ricorrente: anche la sentenza impugnata dichiara (pag.9) che il passaggio legato esclusivamente alla manutenzione, riparazione e sostituzione delle botti di grandi dimensioni e delle cisterne in acciaio e vetroresina non doveva essere esercitato con onerosa frequenza, così dimostrando di avere considerato anche tale specifico dato di fatto. La ricorrente non adduc e alcun argomento volto a sostenere chela necessità di passaggio non frequente fossedato ostativo alla costituzione della servitù , né indica in quali termini sia stata commessa la violazione dell’art.1052 cod. civ., per cui con riguardo a tale disposizione la censura di violazione di legge è priva di specificità (cfr. Cass. sez. un. 28-10-2020 n. 23745 secondo cui l’onere di specificità dei motivi ex art. 366, co.1 , n. 4 cod. proc. ci v. impone al ricorrente che denunci la violazione di cui all’art. 360,co.1, n.3 cod. proc. civ. non solo di indicare la norma violata ma anche di raffrontarne il contenuto precettivo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata al fine di dimostrarne il contrasto con il precetto normativo). 2.Con il secondo motivo rubricato “nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n.4), per avere la Corte d’Appello disatteso l’esito della consulenza tecnica d’ufficio assunta in primo grado” la ricorrente lamenta che la sentenza abbia disatteso la consulenza tecnica d’ufficio regolarmente svolta in primo grado sul presupposto che le osservazioni del consulente di parte attrice non fossero state oggetto di specifica contestazione, mentre la sentenza non avrebbe potuto attribuire autonoma valenza alle affermazioni del consulente di parte. 2.1. Il secondo motivo deve essere esaminato, stante la connessione, unitamente al quinto motivo, rubricato “nullità della sentenza e del procedimento per avere disatteso, sotto altro profilo, gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio (360, n.4). Violazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360, n.3. c.p.c.)”.Con questo motivo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia giunta a un esito diverso da quello della consulenza d’ufficio - escludendo il peggioramento dello stato manutentivo della strada e il pregiudizio alla proprietà per l’occupazione degli automezzi - non solo in difformità alle risultanze della stessa c.t.u., ma anche senza rinnovare la consulenza d’ufficio e, perciò , senza consentire un regolare contraddittorio. La ricorrente ribadisce che, poiché il mezzo di prova ammesso e assunto era stato la consulenza tecnica d’ufficio, il giudice non avrebbe potuto disattenderne gli esiti senza procedere alla rinnovazione del mezzo. 2.2.I motivi sono infondat i . La circostanza che il giudice abbia disatteso le conclusioni del consulente d’ufficio non può integrare il vizio di cui all’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., in forza de l principio iudex peritus peritorum, secondo il quale il giudice può disattendere le argomentazioni tecniche del consulente d’ufficio, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o anche sostituirle con proprie diverse cognizioni tecniche, con onere di adeguata motivazione(Cass., sez. 2 , 21 - 12 - 2017 n. 30733 ; Cass. , sez. L. 7-8-2014 n. 17757, per tutte) ; anche il diniego alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio può eventualmente costituire soltanto vizio di motivazione ( Cass. , sez. 2, 24 - 11 - 2020 n. 26709 ; Cass. , sez. 6 - 2 , 18 - 3 - 2015 n. 5339). Nella fattispecie, come già esposto,la Corte territoriale ha recepito la descrizione dei luoghi eseguita dal consulente d’ufficio e ha eseguito la valutazione giuridica, ad essa evidentemente spettante in via esclusiva, sull’esistenza dei presupposti di cui all’art. 1052 cod. civ.per la costituzione della servitùcoattiva di passaggio. Anche c on riguardo al passaggio sullastradella, la sentenza ha recepito espressamente (pag. 9) l’accertamento del consulente d’ufficio sul fatto che l’ampiezza della stradellanon consentisse il passaggio contemporaneo di due mezzi; sulla base di tale accertamento ha eseguito valutazione di fatto sulle caratteristiche del passaggio limitato esclusivamente alle esigenze di manutenzione, riparazione e sostituzione delle botti di maggiori dimensioni, come passaggio da esercitare per il breve tempo necessario alle relative operazioni e, comunque , non con onerosa frequenza . L a ricorrente neppure ha dimostra to che tale valutazione sulle caratteristiche del passaggio fosse stat a eseguit a in termini diversi dal consulente d’ufficio, per cui sotto questo profilo il quinto motivo di appello è carente di specificità. Infatti, il consulented’ufficio, considerando l’occupazione da parte degli automezzi della stradell a e i l peggioramento del suo stato manutentivo, aveva fatto riferimento all’eventuale costituzione della servitù nei termini in cui era stata richiesta da [OSCURATO:PERSONA], per lo svolgimento dell’attività ordinaria, e non nei termini limitati nei quali la servitù è stata costituita dalla Corte d’Appello. 3. Con il te rzo motivo rubricato “ violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1052 cod. civ. (art. 360, n. 3, c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. (art. 360, n.3)”la ricorrente lamenta che la servitù coattiva sia stata imposta non per un più ampio sfruttamento o una migliore utilizzazione dell’azienda agricola, ma solo per consentire l’asportazione delle botti. Perciò sostiene che la sentenza sia viziata, in quanto non individua in concreto quale sia la possibilità di più ampio sfruttamento e migliore utilizzazione dell’impresa agricola, per il fatto che le botti sono già state installate e durante il normale ciclo di produzione vengono lavate solo con acqua calda, senza che sia necessaria la loro rimozione. Evidenzia che sotto questo profilo la sentenza ha violato il principio sull’onere della prova, perché era onere dell’attore dimostrare quale sarebbe stato il più ampio sfruttamento del fondo del quale avesse necessità per il miglioramento della produzione. 3.1.Il motivo è infondato. Costituisce principio acquisito quello secondo il quale, in tema di servitù coattiva, l’imposizione del passaggio a favore di fondo non intercluso postula, ai sensi dell’art. 1052 cod. civ., la rispondenza della relativa domanda alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria; si tratta di requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l’imposizione coattiva solo se sia rispondente all’interesse generale della produzione, da valutare con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione (Cass., sez. 2, 14-6-2017, n. 14788; Cass., sez. 3, 14 - 3 - 2006 n. 5489, Cass. , sez. 2 , 17 - 8 - 2005 n. 16970,per tutte). Quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la servitù è costituita ex art. 1052 cod. civ. non solo ai fini di aumentare lo sfruttamento del fondo dominante, ma anche al fine di una migliore utilizzazione del fondo dominante, nel cui concetto esattamente la sentenza impugnata ha compreso la fattispecie in questione. La Corte territoriale ha costituito la servitù esclusivamente al fine della manutenzione, riparazione e sostituzione delle botti di maggiori dimensioni e delle cisterne, ai fini della migliore utilizzazione del fondo dominante nel quale era l’attività di cantina per la produzione di vino e olio, sulla base del dato di fatto che le botti di maggiori dimensioni e le cisterne non potessero essere trasportate attraverso il passaggio sul fondo di [OSCURATO:PERSONA]. L’affermazione della ricorrente, secondo la quale la manutenzione delle botti avveniva attraverso lavaggio che si eseguiva in cantina si concretanel negare la possibilità di sostituzione delle botti di maggiori dimensioni e delle cisterne e il loro asporto ai fini della loro sostituzione o di eventuale riparazione non eseguibile sul posto, con la conseguenterelativa limitazione dell’attività svolta nel fondo; per questo la tesi non è evidentemente apprezzabile al fine di ritenere la violazione dell’art. 1052 cod. civ., in quanto si risolve nel riconoscere la possibilità di continuare a svolgere l’attività di cantina nel fondo di [OSCURATO:PERSONA] soltantoutilizzando le botti di maggiori dimensioni e le cisterne già presenti nella cantina, senza possibilità di spostarle fuoridalla cantina ai f ini delle riparazioni e senza possibilità di sostituirle. Non si configura neppure la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., che ricorre nel caso in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata e non nel caso in cui il giudice, sulla base di incongrua valutazione delle risultanze istruttorie, abbia ritenuto che la parte abbia assolto all’onere della prova su di essa gravante; la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. non può essere prospettata lamentando, come nella fattispecie, un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360,co. 1, n. 5 cod. proc. civ. (Cass., sez. L, 19 - 8 - 2020 n. 17313 , Cass. , sez. 3,29-5-2018 n. 13395), che la ricorrente non individua . 4. Con il quarto motivo rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (art. 360, n.3)” la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia affermato che il transito di automezzi sulla strada per il carico e lo scarico delle botti fosse così occasionale da non pregiudicare lo stato manutentivo della strada e da non precludere l’esercizio del diritto dominicale da parte del proprietario dell’area, senza considerare che il consulente d’ufficio aveva dichiarato che un aumento del passaggio di automezzi avrebbe comportato un maggior degrado dellastradella e che la sosta di vetture avanti l’ingresso per la cantina [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precluso il passaggio di altre vetture; rileva che il potere del giudice di apprezzare le prove ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. non può estendersi fino al punto di escludere l’esitodelle prove assunte. 4.1.Il motivo è inammissibile, in quanto in tema di ricorso per cassazione una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, o siano state disattes e , valutandole secondo il prudente apprezzamento, prove legali, o siano state considerat e come facenti piena prova, recependole senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti a valutazione (Cass.,sez. 1, 1 - 3 - 2022 n. 6774, Cass. , sez. 6 - 1 , 17-1-2019 n. 1229, Cass. , sez. 6 - L , 27 - 12 - 2016 n. 27000). 5.In conclusione il ricorso è rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione, a favore del controricorrente , delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, a favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio , che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quate