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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27874/2022

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osti con unico atto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2115/2017 in data 22/12/2020 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letta la memoria con le conclusioni presentata nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 09/05/2022; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria orale con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso; letta la memoria con conclusioni della difesa della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la condanna degliimputati al risarcimento dei danni materiali e morale arrecati alla parte civile e quantificati nella somma di euro 200.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che vorrà determinare oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto nonché al pagamento delle spese di costituzione di parte civile da liquidarsi nell'importo di euro 6.030,00 oltre accessori di legge; udita la discussione della difesa dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Salerno in data 21/12/2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1.400 euro di multa (il primo) e di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa (la seconda) per il reato di tentata estorsione pluriaggravata in concorso, con le pene accessorie di legge e la condanna al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Lamentano i ricorrenti: -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 601, 179 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per essere stato celebrato il processo di appello senza la necessaria presenza dei difensori e degli imputati, per l'omessa notifica agli stessi del provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione fissata, dopo alcuni rinvii, alla data del 22/12/2020 (primo motivo).

In particolare, si legge nella sentenza impugnata che "a seguito di tempestivo deposito dell'atto di impugnazione ... è stato emesso il decreto di citazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata per esigenze di ruolo a quella del 13.12.2019, rinviata su richiesta dei difensori a quella del 27.3.2020, rinviata d'ufficio per l'emergenza sanitaria in atto a quella del 15.9.2020, rinviata per impedimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata per difetto di comunicazione alle parti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito della quale, assenti gli imputati, la corte ha deciso come da separato dispositivo".

In realtà, con pec del 2.12.2020, la cancelleria della corte d'appello di Salerno, inviava ai 2difensori le conclusioni scritte del procuratore generale, volendosi procedere alla trattazione dell'udienza nelle forme dell'art. 23, comma 2, d.l. 149/2020.

A seguito di tale comunicazione, i difensori eccepivano la nullità del procedimento instaurato con la particolare procedura di trattazione camerale, per violazione del diritto al contraddittorio ed il mancato rispetto dei termini previsti dal citato art. 23, comma 2, d.l. 149/2020.

All'udienza "non partecipata" dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la corte di appello, accertata evidentemente la fondatezza dei rilievi formulati dei difensori, rinviava il processo "per difetto di comunicazione alle parti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", senza tuttavia darne alcuna comunicazione agli imputati ed ai difensori.

Infatti, risulta dalle attestazioni di cancelleria rilasciate in data 25.2.2021, che "corrisponde al vero che l'atto acquisito ed allegato alla pec inviata ... era, per disguido della cancelleria, un decreto di rinvio dettato dalla normativa Covid di cui al d.l. 18/2020 con la quale si disponeva il rinvio di ufficio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]".

In altri termini, la pec con la quale avrebbe dovuto essere comunicato il rinvio dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricava quale allegato un decreto del 24 marzo 2020, con il quale il presidente della sezione penale della corte d'appello di Salerno, rinviava il processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nulla disponendo in ordine al rinvio della medesima udienza a quella del 22.12.2020, in cui veniva pronunciata la sentenza oggetto di ricorso. -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 63, comma 2, 191, 192, commi 3 e 4, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilità degli imputati sulla base di prove dichiarative assunte in palese violazione delle norme che regolamentano l'assunzione e l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da soggetti che potevano essere sentiti sin dall'inizio in qualità di persone sottoposte alle indagini, nonché in violazione delle norme che regolamentano la valutazione delle chiamate in correità o, comunque, in reità; omissione di motivazione (secondo motivo). -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed agli artt. 110, 56, 629, commi 1 e 2,628, comma 3, n. 3, cod. pen., per avere la sentenza impugnata con travisamento della prova, e mediante una motivazione mancante, contraddittoria ed illogica, affermato la responsabilità degli imputati; insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie estorsiva tentata per cui è intervenuta condanna (terzo motivo). -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed all'art. 61, n. 2, cod. pen., per avere la sentenza impugnata mediante una motivazione mancante, 3contraddittoria ed illogica, affermato la sussistenza della contestata aggravante del nesso teleologico (quarto motivo). -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen., per avere la sentenza impugnata comminato una sanzione eccessiva agli imputati, anche con riferimento alla determinazione dell'aumento della pena operato per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e per la continuazione, nonché per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti (quinto motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati in relazione al primo assorbente motivo proposto.

2. Premesso che, con riferimento alle questioni di rito, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, in quanto tale, abilitato all'accesso all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), evidenzia il Collegio come, dal compiuto esame degli atti, si ricava che il verbale di udienza del 11/12/2020, recante l'ordinanza di rinvio del processo di appello alla udienza del 22/12/2020 - verbale del quale la Corte territoriale aveva disposto la notifica ai difensori (non presenti alla udienza del 11/12/2020) degli imputati - non è stato notificato ai destinatari, a causa di un disguido riguardante il contenuto dell'allegato alla notifica effettuata via posta elettronica certificata (allegato non contenente l'ordinanza de qua, bensì altro provvedimento); di tal che, la celebrazione del processo alla udienza del 22/12/2020 (all'esito della quale è stata emessa la sentenza oggetto dell'odierno ricorso per cassazione), in assenza dei difensori e della loro rituale citazione, integra la nullità assoluta prevista dall'art. 179 cod. proc. pen.

La decisività ed assorbenza del primo fondato motivo di ricorso esonera dall'esame degli altri profili di censura.

Alla pronuncia consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

Le spese della parte civile sono riservate al definitivo.

P.Q.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Luciar3 Imperiali [OSCURATO:PERSONA] ?L 8 LUG, 2022Claudi 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti con unico atto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2115/2017 in data 22/12/2020 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letta la memoria con le conclusioni presentata nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 09/05/2022; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria orale con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso; letta la memoria con conclusioni della difesa della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la condanna degliimputati al risarcimento dei danni materiali e morale arrecati alla parte civile e quantificati nella somma di euro 200.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che vorrà determinare oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto nonché al pagamento delle spese di costituzione di parte civile da liquidarsi nell'importo di euro 6.030,00 oltre accessori di legge; udita la discussione della difesa dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Salerno in data 21/12/2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1.400 euro di multa (il primo) e di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa (la seconda) per il reato di tentata estorsione pluriaggravata in concorso, con le pene accessorie di legge e la condanna al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamentano i ricorrenti: -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 601, 179 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per essere stato celebrato il processo di appello senza la necessaria presenza dei difensori e degli imputati, per l'omessa notifica agli stessi del provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione fissata, dopo alcuni rinvii, alla data del 22/12/2020 (primo motivo). In particolare, si legge nella sentenza impugnata che "a seguito di tempestivo deposito dell'atto di impugnazione ... è stato emesso il decreto di citazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata per esigenze di ruolo a quella del 13.12.2019, rinviata su richiesta dei difensori a quella del 27.3.2020, rinviata d'ufficio per l'emergenza sanitaria in atto a quella del 15.9.2020, rinviata per impedimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata per difetto di comunicazione alle parti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito della quale, assenti gli imputati, la corte ha deciso come da separato dispositivo". In realtà, con pec del 2.12.2020, la cancelleria della corte d'appello di Salerno, inviava ai 2difensori le conclusioni scritte del procuratore generale, volendosi procedere alla trattazione dell'udienza nelle forme dell'art. 23, comma 2, d.l. 149/2020. A seguito di tale comunicazione, i difensori eccepivano la nullità del procedimento instaurato con la particolare procedura di trattazione camerale, per violazione del diritto al contraddittorio ed il mancato rispetto dei termini previsti dal citato art. 23, comma 2, d.l. 149/2020. All'udienza "non partecipata" dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la corte di appello, accertata evidentemente la fondatezza dei rilievi formulati dei difensori, rinviava il processo "per difetto di comunicazione alle parti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", senza tuttavia darne alcuna comunicazione agli imputati ed ai difensori. Infatti, risulta dalle attestazioni di cancelleria rilasciate in data 25.2.2021, che "corrisponde al vero che l'atto acquisito ed allegato alla pec inviata ... era, per disguido della cancelleria, un decreto di rinvio dettato dalla normativa Covid di cui al d.l. 18/2020 con la quale si disponeva il rinvio di ufficio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]". In altri termini, la pec con la quale avrebbe dovuto essere comunicato il rinvio dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricava quale allegato un decreto del 24 marzo 2020, con il quale il presidente della sezione penale della corte d'appello di Salerno, rinviava il processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nulla disponendo in ordine al rinvio della medesima udienza a quella del 22.12.2020, in cui veniva pronunciata la sentenza oggetto di ricorso. -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 63, comma 2, 191, 192, commi 3 e 4, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilità degli imputati sulla base di prove dichiarative assunte in palese violazione delle norme che regolamentano l'assunzione e l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da soggetti che potevano essere sentiti sin dall'inizio in qualità di persone sottoposte alle indagini, nonché in violazione delle norme che regolamentano la valutazione delle chiamate in correità o, comunque, in reità; omissione di motivazione (secondo motivo). -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed agli artt. 110, 56, 629, commi 1 e 2,628, comma 3, n. 3, cod. pen., per avere la sentenza impugnata con travisamento della prova, e mediante una motivazione mancante, contraddittoria ed illogica, affermato la responsabilità degli imputati; insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie estorsiva tentata per cui è intervenuta condanna (terzo motivo). -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed all'art. 61, n. 2, cod. pen., per avere la sentenza impugnata mediante una motivazione mancante, 3contraddittoria ed illogica, affermato la sussistenza della contestata aggravante del nesso teleologico (quarto motivo). -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen., per avere la sentenza impugnata comminato una sanzione eccessiva agli imputati, anche con riferimento alla determinazione dell'aumento della pena operato per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e per la continuazione, nonché per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti (quinto motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati in relazione al primo assorbente motivo proposto. 2. Premesso che, con riferimento alle questioni di rito, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, in quanto tale, abilitato all'accesso all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), evidenzia il Collegio come, dal compiuto esame degli atti, si ricava che il verbale di udienza del 11/12/2020, recante l'ordinanza di rinvio del processo di appello alla udienza del 22/12/2020 - verbale del quale la Corte territoriale aveva disposto la notifica ai difensori (non presenti alla udienza del 11/12/2020) degli imputati - non è stato notificato ai destinatari, a causa di un disguido riguardante il contenuto dell'allegato alla notifica effettuata via posta elettronica certificata (allegato non contenente l'ordinanza de qua, bensì altro provvedimento); di tal che, la celebrazione del processo alla udienza del 22/12/2020 (all'esito della quale è stata emessa la sentenza oggetto dell'odierno ricorso per cassazione), in assenza dei difensori e della loro rituale citazione, integra la nullità assoluta prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. La decisività ed assorbenza del primo fondato motivo di ricorso esonera dall'esame degli altri profili di censura. Alla pronuncia consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Le spese della parte civile sono riservate al definitivo. P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Luciar3 Imperiali [OSCURATO:PERSONA] ?L 8 LUG, 2022Claudi 5
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