Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21781/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ro D’Amario,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA]Amario, presso il cui studio elettivamentedomicilia in Roma, alla via Trionfale n. 5637.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].A.T.

SOC.

COOP.

A R.L., con sede in Alessandria, al [OSCURATO:PERSONA] n.44, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore PierluigiMascarino, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamentedomicilia in Alessandria, alla via Dante n. 58.- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Atessa (CH), alla viaGenova n. 9/11, frazione [OSCURATO:PERSONA], in persona del legaleNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studioelettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (Ughi eNunziante – [OSCURATO:PERSONA]).- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 1166/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi L’AQUILA il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA].udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto notificato il 19 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (diseguito anche, breviter, NOG) citò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora inaavanti, anche, semplicemente Honda) e la GE.A.T. soc. coop. a r.l. innanzi alTribunale di Lanciano esponendo che Honda, con abuso di dipendenzaeconomica, concorrenza sleale e violazione del principio di buona fede di cuiall’art. 1375 cod. civ., aveva illecitamente troncato le relazioni commercialicon essa istante, stornato il personale direttamente in Honda o facendoloconfluire in GE.A.T ed altresì omesso di corrisponderle il dovuto al momentodell’interruzione del rapporto, dal gennaio 2019, ovvero la somma di €458.420,07 o, quanto meno, di quella riconosciuta ammontante a €406.996,37, corrisposta solo dopo ben sei mesi, precisamente in data16.07.2019, a seguito di invio di copia del procedimento monitorio pendentedavanti al Tribunale di L’Aquila.

Dedusse che tali situazioni si erano verificatenell’ambito di rapporti derivanti da contratti di appalto iniziati nell’agosto2013, con un volume d’affari medio di € 2.000.000,00 annui, in esecuzionedei quali l’attrice aveva provveduto allo svolgimento, all’interno dellostabilimento Honda, di attività, tra l’altro, di riparazione e conduzioneimpianti, di smaltimento rifiuti, di movimentazione merci, di piccolamanutenzione e di interventi di varia natura sia nell’ambito generale delloNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026stabilimento industriale sia nei reparti di specifica produzione industriale, econ messa a disposizione sia di materiali che di forza lavoro.

Concluse,pertanto, chiedendo la condanna: i) di Honda al risarcimento dei danniarrecatile nella misura di € 1.104.423,00, o della diversa somma, maggioreo minore, ritenuta di giustizia, oltre all’ulteriore danno derivatole dal ritardatopagamento del credito vantato, quantificato in € 100.000,00 o rideterminatodal tribunale in via equitativa; ii) di GE.A.T. soc. coop. a r.l. risarcimento deidanni quantificati in € 200.000,00, ove il danno non fosse stato oggetto dicondanna di Honda, oltre all’eventuale maggior fatturato che essa attriceavrebbe potuto incassare.Si costituirono, con separate comparse, Honda e GE.A.T. soc. coop. a r.l.,entrambe contestando integralmente le deduzioni e le domande dicontroparte, chiedendone il rigetto perché infondate.L’adito tribunale, con sentenza del 23 ottobre 2023, n. 387, dopo averrichiamato i principi generali e la giurisprudenza in tema di abuso didipendenza economica, rigettò tutte le domande dell’attrice rimarcando chequest’ultima non aveva fornito la prova degli illeciti dedotti.2.

Il gravame promosso da NOG avverso questa decisione fu respintodall’adita Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 24 settembre 2024,n. 1166, pronunciata nel contraddittorio con Honda e Ge.AT. soc. coop. as.r.l.Per quanto qui di interesse ed in sintesi, quella corte, ribadita ladistinzione tra dipendenza economica (nella specie, considerata esistente) edabuso della stessa (che avrebbe richiesto la prova di condotte vessatorie e diuno squilibrio ingiustificato), ritenne che: i) l’attrice/appellante, benchégravata del relativo onere probatorio, non aveva fornito alcun supportoprobatorio a sostegno degli asseriti illeciti posti a fondamento della propriadomanda, atteso che, dalla documentazione in atti e dalle emergenzeprocessuali, non era emersa prova del lamentato abuso di dipendenzaeconomica.

Dopo aver descritto le ragioni di detto convincimento, la corteprecisò che «sicuramente l’esistenza di una situazione di mono committenza,se provata, e lo squilibrio contrattuale ed economico indubitabile tra le parti,Numero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026rende ragione della dipendenza economica, ma ciò non equivale di per sé aritenere integrata l’ipotesi dell’abuso soprattutto per l’assorbente ragione chemanca nel quadro descrittivo e probatorio fornito dall’appellante lacircoscrizione della specifica condotta abusiva asseritamente posta in esseredalle appellate»; ii) il giudice di primo grado aveva ritenuto le articolaterichieste istruttore «evidentemente superflue o irrilevanti ai fini del decidere,rigettandole implicitamente con l’ordinanza istruttoria del 15.04.2022.

Unatale soluzione, che rientra nell’esercizio delle prerogative discrezionalidell’organo giudicante (la cui decisione sul punto, avuto riguardo allecircostanze che con i capitoli articolati si intendeva provare, è del tuttocondivisibile), non può di certo tradursi in una violazione dell’art. 115 c.p.c.,con conseguente infondatezza della doglianza sollevata al riguardo. […]»; iii)«[…] i contratti di appalto dell’agosto 2013 hanno avuto validità fino al31.03.2018 e non sono stati successivamente rinnovati, atteso che l’appellataHonda, conformemente all’art. 2 dei medesimi contratti, in data 20.02.2018,ha inviato le relative disdette e, con successiva comunicazione del28.01.2019, ha comunicato che i contratti di appalto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],arrivando a scadenza, non sarebbero stati rinnovati, con contestuale invito acontroparte alla partecipazione alla gara con la quale i relativi servizisarebbero stati aggiudicati.

Ne deriva, pertanto, l’infondatezza della censurasollevata al riguardo e la correttezza della decisione assunta dal giudice diprime cure, atteso che i contratti non sono stati oggetto della dedottainterruzione, ma semplicemente privati del rinnovo automatico previacomunicazione inoltrata nel rispetto dei termini pattuiti.

Priva di fondamentorisulta l’asserzione dell’appellante secondo cui “in posizione di monocommittenza, non ha avuto il tempo necessario e sufficiente neppure perguardarsi intorno”.

Ed invero, la comunicazione di mancato rinnovoautomatico dei contratti è stata correttamente inviata nel rispetto dellatempistica pattuita in contratto e, dunque, la società odierna appellante benavrebbe potuto e dovuto adoperarsi in tal senso e considerare il possibilemancato rinnovo dei contratti in questione quale situazione potenzialmentepregiudizievole.

Quanto allo sviluppo di alternative, […] l’appellante si limitaNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026ad affermare che la comunicazione del mancato rinnovo del contratto nonavrebbe consentito alla stessa di reperire alternative sul mercato; senonchétale argomento appare del tutto insufficiente e, soprattutto, incongruente conil contenuto obiettivo della citata disposizione [il riferimento è all’art. 9 dellalegge n. 192/1998.

Ndr] la quale non chiede di conoscere se la New OutsideGroup abbia trovato delle alternative ma se queste vi fossero, ovvero se ilmercato specifico in cui l’operatore si muove sia caratterizzato da un altogrado di concentrazione.

Nel caso di specie, non risulta fornita alcuna provadell’asserita impossibilità di reperire alternative sul mercato, vieppiù che talecircostanza risulta smentita dalla documentazione versata in atti dallamedesima appellante dalla quale si evince come avesse anche altri clientioltre a Honda, quali [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. ed altri»; iv) la doglianza concernente il mancato accertamentodell’abuso a seguito dell’omesso tempestivo pagamento della somma di €458.420,07 era infondata, atteso che «tale eccepito mancato pagamento nonpuò certamente configurare l’asserito abuso di dipendenza economica,integrando, invece, come correttamente chiarito dal primo giudice e comededotto da parte appellata, una sospensione dell’adempimento in eccezionedi inadempimento, giustificata dall’altrui inadempimento e oggetto di altrogiudizio tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Lanciano.

Né l’appellante haspecificatamente allegato o provato che tale circostanza abbia eventualmentecausato il dedotto abuso, mentre gli inesatti adempimenti dettagliatamentecontestati e documentalmente rappresentati dall’appellata Honda […] nonsono mai stati oggetto di contestazione neanche nel corso del giudizio diprimo grado»; v) parimenti infondato era il motivo di gravame relativoall’asserita omessa rappresentazione ed omesso esame e pronuncia ex art.112 cod. proc. civ., con riferimento alla mancata conoscenza ed inefficaciadei contratti modificatori del rapporto, alla falsità nei presupposti dell’offertadi Ge.A.T, all’illiceità della acquisizione dei propri lavoratori e al volumed’affari del rapporto interrotto.

«Nel caso di specie, l’impugnata sentenza èpervenuta evidentemente ad una pronuncia di rigetto implicito in ordine a taliNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026circostanze, nella parte in cui, rigettando complessivamente la domandariguardo, dovendosi pertanto escludere la dedotta omessa pronuncia»; vi)infondata era pure la censura riguardante la concorrenza sleale e lo stornodei dipendenti, asseritamente non esaminata dal tribunale.

Invero, «laprospettazione dell’appellante è smentita avuto riguardo alla disaminadell’impugnata sentenza, laddove il primo giudice, richiamando i consolidatiprincipi giurisprudenziali in materia, ha chiaramente affermato che affinchépossa concretizzarsi lo storno dei dipendenti risulta necessario l’elementodell’animus nocendi del danneggiante, insussistente nel caso di specie attesoche l’appellata GE.A.T., quale nuova appaltatrice, ha attuato la normativaapplicabile in materia di “cambi appalto”, ovvero in materia diavvicendamento tra società appaltatrici nella gestione di un servizioesternalizzato dall’azienda committente e, ai sensi del proprio RegolamentoInterno e conformemente alla legge n. 142/2001 sulla posizione del socio-lavoratore di cooperativa, ha operato una corretta applicazione dell’’art. 42del C.C.N.L.

Logistica, Trasporto merci e Spedizione, che in caso di “cambio-appalto” impone all’impresa subentrante di assumere i lavoratori giàimpiegati dall’impresa uscente.

Tali emergenze dimostrano come non vi siastato alcuno storno di dipendenti, né alcun atto di concorrenza sleale indanno. […].»; vii) «L’accertata insussistenza dell’abuso di dipendenzaeconomica e dello storno di dipendenti contestati consentono di disattendereanche l’ultimo motivo di gravame relativo all’asserita violazione dei principigenerali di buona fede che l’impugnata sentenza non avrebbe erroneamenteravvisato, non essendo ravvisabile né addebitabile a parti appellate, nel casodi specie, alcuna violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.»; viii) infine, «leconsiderazioni su esposte, unitamente alla copiosa documentazione in atti,inducono la Corte a disattendere le istanze istruttorie non ammesse origettate in primo grado avanzate da parte appellante e riproposte in talefase, con particolare riferimento alla richiesta di espletamento di unaconsulenza tecnica d’ufficio, inammissibile in quanto mirante a svolgereNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026un'indagine meramente esplorativa su elementi fattuali e circostanze inordine ai quali l’odierno appellante non ha fornito alcun supporto probatorio».3.

Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hapromosso ricorso affidato, complessivamente, a quattordici motivi, suddivisiin quattro distinti paragrafi.

Hanno resistito, separati controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. e GE.A.T. soc. coop. a r.l.

La ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I quattro formulati motivi di ricorso rinvenibili nel paragrafo “I”,intitolato “Sulla mancata ammissione delle prove” denunciano,rispettivamente, in sintesi:1) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente, perplessa ed omissiva inpunto di ritenuto rigetto implicito delle prove da parte del Tribunale».Muovendo dal rilievo che «il giudice del gravame ha ritenuto configurarsi unrigetto “implicito” delle istanze istruttorie, quale esercizio discrezionale, seretto da debita motivazione, di fondare la propria decisione escludendo leprove», si assume essere «errata la statuizione motivazionale posto che lasentenza di primo grado aveva posto a motivazione del rigetto del ricorso nonuna ragione legittimante la scelta del rigetto implicito, sibbene una “carenzadi prova”, come attestato dalla stessa Corte aquilana […].

La Corte territorialea fondamento del ritenuto implicito rigetto non procede al vaglio del rapportotra questo e il tenore della motivazione, incompatibile con la ipotesi del rigettoimplicito».

Si aggiunge che «La statuizione è anche omissiva della ulteriorequestione posta dall’appellante sul punto.

La omissione decisionale del primogiudice era stata ipotizzata quale “distrazione omissiva” […] correlabile allaritenuta necessità, da parte del giudice, di acquisizione di elementi probatori(per il qual difetto il ricorso era stato respinto) pur offerti con la secondamemoria ex art. 183 del 23.03.2021 […].

Nulla è riscontrabile in decisione.Dal che l’ulteriore profilo di illegittimità»;2) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di rispondenza tra chiesto eNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026pronunciato in punto di omesso esame e statuizione sulla richiestaammissione in secondo grado delle istanze istruttorie».

Si ascrive alla corteterritoriale di non essersi pronunciata sulla richiesta di ammissione delleprove non accolta in primo grado;3) «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,degli artt. 115, 116, 188 c.p.c. degli artt. 24 e 111 Cost. per mancataammissione delle istanze istruttorie».

Muovendo dal rilievo che «La censuradell’appellante di violazione dell’art. 115 e segg. c.p.c., è dalla Corte d’appellorigettata con la motivazione che la prerogativa discrezionale dell’organogiudicante “non può di certo tradursi in una violazione dell’art. 115”», sideduce che detta motivazione è «sintomatica della illegittimità dellasentenza, posto che l’art. 115, nel porre “a fondamento della decisione leprove proposte dalle parti”, non esclude affatto, come erroneamente assuntodalla dal giudice del merito, che le prerogativa discrezionali non possanotradursi nella violazione dell’art 115.

Il discrimine tra la esplicitazione dellalegittima facoltà discrezionale e la violazione della norma è dato, comeritenuto dallo stesso giudice, dalla presenza di motivazione del rigetto dellaistanza.

Non può dubitarsi, al contrario, che una “immotivata” denegazionedi accesso alla fase istruttoria concretizzi violazione dell’art. 115 persussistenza del diritto della parte alla proposizione dei mezzi di prova cheessa ritiene più idonei ed utili al fine, e del correlato obbligo del giudice diporre a fondamento della decisione le prove proposte. […].

Appare quindipotersi invocare la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Costituzione nonché degli artt. 115, 116, 188, c.p.c.,avendo la Corte giudicato in disapplicazione delle norme codicistiche permancata acquisizione e valutazione degli elementi probatori che correlavanoi contratti alla volontà illecita»;4) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 112 c.p.c. per extra petizione e violazione del principio di rispondenzatra chiesto e pronunciato, in ordine alla richiesta di CTU».

Si rappresenta chela richiesta di c.t.u. non era stata formulata dall’odierna ricorrente ai fini,denegati dal giudice, della ricerca di fatti o prove.

Al giudice del merito, infatti,Numero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026era stato chiesto soltanto di valutare, in relazione alla eventuale avversacontestazione della scelta del criterio adottato dal consulente di parte nelladeterminazione del danno dalla stessa lamentato, «la “scelta di un (diverso)criterio da adottare in alternativa a quello “medio” proposto dal Consulentedi parte”.

Non avendo le convenute proceduto alla contestazione del criterioproposto, ma avendo solamente denegato i fatti causativi del danno, nonpoteva correttamente conseguire, se non in extra petizione, la statuizione delgiudice del merito di inammissibilità della CTU per richiesta di svolgere“indagine esplorativa su elementi fattuali e circostanze” giammai formulata».Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché interamenteriguardanti il profilo della mancata ammissione dei mezzi istruttori da partedella corte di appello innanzi alla quale era stata ribadita la corrispondenterichiesta, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento.1.1.

Invero, giova rimarcare, innanzi tutto e con specifico riferimento allaprima di esse, che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 15478e 15396 del 2026, da Cass. nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonché daCass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l’attuale testodell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata una sentenzapubblicata il giorno 24 settembre 2024, ha ormai ridotto al “minimocostituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947,28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggidenunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzaNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti;Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021;Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua“contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del2023).

Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguitodella riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unicacontraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza èquella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allostesso esito è quella “insuperabile”.Inoltre, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 15191 e 6517 del2026, nonché da Cass. nn. 34212, 20894 e 9218 del 2025 (cfr. inmotivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisionesussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022;Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020).Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso incui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelarele ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logicoseguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosiin espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere dicomprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.

Un simile vizio, peraltro,deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o allasufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilodell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 6517 del 2026; Cass.nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020).infondata, posto che la corte distrettuale, nel disattendere il secondo motivoNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026di gravame innanzi ad essa formulato dalla odierna ricorrente, ha illustrato,affatto esaustivamente ed in linea con il minimo costituzionale predetto, gliassunti posti alla base del rigetto di detta censura.

Ha osservato, infatti, cheil tribunale aveva ritenuto le articolate richieste istruttore «evidentementesuperflue o irrilevanti ai fini del decidere, rigettandole implicitamente conl’ordinanza istruttoria del 15.04.2022.

Una tale soluzione, che rientranell’esercizio delle prerogative discrezionali dell’organo giudicante (la cuidecisione sul punto, avuto riguardo alle circostanze che con i capitoli articolatisi intendeva provare, è del tutto condivisibile), non può di certo tradursi inuna violazione dell’art. 115 c.p.c., con conseguente infondatezza delladoglianza sollevata al riguardo.

Ed invero, secondo il pacifico orientamentodella giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, nell’esercizio del suopotere discrezionale, ha la facoltà di escludere la rilevanza di una provamediante un giudizio che può essere anche implicito, cioè risultante dal tenoredella motivazione, non essendo il giudice obbligato ad esplicitare per ognimezzo istruttorio le ragioni per cui egli lo ritenga irrilevante, ovvero, più ingenerale, ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisasenza l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti oppure in base aquelli già assunti e senza necessità di ulteriori acquisizioni […]» (cfr. pag. 12della sentenza impugnata).Si tratta, quindi, di motivazione che esplicita le ragioni della decisione,rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito, così dovendosiconsiderare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; nérileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni.Infondato si rivela pure l’ulteriore assunto, rinvenibile nella medesimacensura, riguardante l’asserita omessa decisione sulla richiesta di ammissionedelle prove, non ammesse in primo grado, ribadita in sede di gravame.

Inproposito, infatti, basta solo ricordare che la corte distrettuale, all’esito delladisamina di tutti i motivi di appello formulati da [OSCURATO:SOCIETA]., puntualizzò che«le considerazioni su esposte, unitamente alla copiosa documentazione inrigettate in primo grado avanzate da parte appellante e riproposte in taleNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026fase» (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata).

È palese, dunque,l’insussistenza della lamentata omissione.1.2.

Con riguardo, invece, al secondo dei suddetti motivi, lo stesso deveconsiderarsi inammissibile, rivelandosi assolutamente dirimente – oltre aquanto si appena detto – il rilievo che, come chiarito dalla qui condivisagiurisprudenza di questa Corte, «il vizio di omessa pronuncia che determinala nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevanteai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamentecon riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizionedi accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorieper le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio dimotivazione» (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.19277 del 2025; Cass. n. 18545 del 2020; Cass. n. 24830 del 2017; Cass. n.13716 del 2016).

In altri termini, la mancata pronuncia su un'istanzaistruttoria può dar luogo ad omesso esame di un fatto decisivo, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ove attenga a circostanze che,con giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurread una decisione diversa da quella adottata (cfr. Cass. n. 1985 del 1977;Cass. n. 2859 del 1995; Cass. n. 1203 del 2000; Cass. n. 17004 del 2018).Orbene, si è già detto della insussistenza, se rapportata al n. 4 dell’art.360, comma 1, cod. proc. civ., di un vizio motivazionale riguardante lamancata ammissione delle richieste istruttorie ribadite in appello da NOG,sicché va qui solo aggiunto che detto vizio nemmeno sarebbe concretamenteproponibile, ove rapportato al n. 5 dello stesso articolo, essendosichiaramente al cospetto, sul punto, di una fattispecie di cd. doppia conformee stante la previsione di cui all’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., nel testo,qui applicabile ratione temporis, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022.1.3.

Circa, invece, il terzo dei motivi in esame, la sua complessivainammissibilità deriva dai seguenti rilievi: i) come sancito da Cass. n. 9731del 2025, «La mancata ammissione della prova testimoniale non ècensurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c.», atteso che, come ribadito da Cass. n. 34189 del 2022, «IlNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabilein cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censuratasoltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze diordine logico» (così anche Cass. n. 18222 del 2004), evenienze, qui,entrambe insussistenti.

La mancata ammissione della prova testimoniale,inoltre, può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazionein ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere(cfr. Cass. n. 32547 del 2024), ma si sono già spiegate le ragioni per cui,nella fattispecie in esame, un vizio motivazionale, ex art. 360, comma 1, n.4 o n. 5, è, rispettivamente, inconfigurabile o improponibile; ii) l’odiernaricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsaapplicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni mododimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, alcontrario, – come chiarito, ancora, tra le altre, da Cass. n. 35041 del 2022,Cass. n. 35006 del 2024, Cass. n. 34216 del 2025 e Cass. n. 10231 del 2026(cfr. anche nelle rispettive motivazioni in motivazione) – un'autonomaquestione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi,rispettivamente, solo allorché la parte ricorrente alleghi che il giudice dimerito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle partiovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentitodalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024;Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022;Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti avalutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che,«ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000del 2016).

In tema di prova, del resto, spetta in via esclusiva al giudice dimerito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, diassumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza,di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchéla facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza diuna prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto adesplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevanteovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisasenza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 16499 del 2009; Cass.n. 13485 del 2014).

In definitiva, affinché sia rispettata la prescrizionedesumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esitodell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e ditutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguataall'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti asuffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016); iii) «Intema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla streguadelle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 CEDU, unobbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivogliamezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione dirilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'art. 6 cit., purgarantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizioneriguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui essedovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse allaregolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la necessità, daparte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezziproposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevoleNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali nonnecessarie o superflue ai fini della pronuncia» (cfr. Cass. n. 16517 del 2020).1.4.

Il quarto dei motivi in esame, infine, è inammissibile, atteso che, daun lato, la corte distrettuale ha fornito esaustiva motivazione circa la mancataammissione della invocata c.t.u. (ritenuta «inammissibile in quanto mirantea svolgere un'indagine meramente esplorativa su elementi fattuali ecircostanze in ordine ai quali l’odierno appellante non ha fornito alcunsupporto probatorio.

Ed invero, tale strumento, in mancanza di alcunaallegazione specifica di quanto asserito, si rivelerebbe meramente esplorativoe, come tale, inammissibile e ciò in quanto, secondo il consolidatoorientamento di legittimità, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzoistruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nellavalutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitinodi specifiche conoscenze.

Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine nonpuò essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quantoassume né può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui siaincorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, restandosi adessere legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alladeficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere unaindagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate,ai sensi dell'art. 2697 c.c. e pensare di poter rimettere l'accertamento deipropri diritti all'attività del consulente” (cfr. Cass. n. 19631/2020; Cass. n.31886/2019; Cass. n. 30218/2017».

Cfr. pag. 20-21 della sentenzaimpugnata); dall’altro, comunque, non possono che essere ribaditi i principigià richiamati al precedente paragrafo

1.2.2. I sette motivi di ricorso complessivamente rinvenibili nel paragrafo “II”intitolato “Disapplicazione dei principi di abuso di dipendenza economica”, asua volta suddiviso in tre sottoparagrafi intitolati “Abuso in ordine al rigettoimplicito delle prove, sconoscenza ed inefficacia dei contratti modificatori,inserimento di [OSCURATO:SOCIETA]. nel processo produttivo del [OSCURATO:SOCIETA].”, “Abusoin punto di interruzione del rapporto e modifiche contrattuali” e “Abuso inNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026punto di mancata corresponsione del dovuto, di contestazione dei contrattidel 2013 e di valutazione delle offerte di gara”, denunciano, rispettivamente,in sintesi:II) “Disapplicazione dei principi di abuso di dipendenza economica”:1) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per illogicitàed ineludibile contrasto tra la omessa pronuncia sulla richiesta di ammissionedell’attività istruttoria ed il rigetto della domanda per difetto di supportoprobatorio».

Si deduce che il lungo e condiviso riferimento ai principigiurisprudenziali e normativi richiamati nella sentenza impugnata «si scontracon il ritenuto difetto del quadro probatorio non ammesso».

Si richiamaquanto già dedotto nei precedenti motivi circa l’illegittimità del decisum peraver la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta ammissionedelle istanze istruttorie, confliggente con la ritenuta carenza probatoria.«Come ivi osservato, l’iter argomentativo della sentenza in epigrafe si èsviluppato, in ordine alla richiesta di ammissione delle prove, con il soloritenuto rigetto “implicito” da parte del primo giudice, senza nulla poi statuiresulla reiterazione della domanda di ammissione delle prove.

Ne deriva, comegià osservato, che si è al cospetto di provvedimento giurisdizionale che perun verso non si pronuncia sulle prove indicate dalla parte e, per altro versorigetta la domanda ritenendola non accoglibile per difetto di supportoprobatorio.

Il che viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione,sub specie della illogicità e contraddittorietà intrinseca»;II-A) “Abuso in ordine al rigetto implicito delle prove, sconoscenza edinefficacia dei contratti modificatori, inserimento di [OSCURATO:SOCIETA]. nel processoproduttivo del [OSCURATO:SOCIETA].”:1) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente, perplessa ed omissiva inpunto di statuizione di rigetto implicito delle prove da parte del primogiudice».

Si deduce che «La Corte d’appello, pur richiamando il principio chevi è omessa pronuncia allorquando manchi una decisione sulla domanda delleparti (e tale era la tesi dell’appellante) torna a porre riferimento allaNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026sussistenza di implicito rigetto».

Si ripropongono le considerazioni già svoltenell’appena precedente motivo, cui si fa integrale rinvio;2) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di rispondenza tra chiesto epronunciato in ordine alla sconoscenza ed inefficacia dei contratti modificatoridel rapporto».

Si lamenta che «La Corte nulla statuisce nelle domande edeccezioni dell’appellante in ordine alla inefficacia della assunta e mai provatasottoscrizione», da parte di [OSCURATO:PERSONA], allora legale rappresentantedell’odierna ricorrente, della variazione contrattuale del 2019;3) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di rispondenza tra chiesto epronunciato in punto di inserimento di Honda nel processo produttivo delNog», prospettandosi, sostanzialmente, un’omessa pronuncia, da parte dellacorte territoriale, sulla dedotta questione dell’inserimento di Honda nelprocesso produttivo di NOG;II-B) “Abuso in punto di interruzione del rapporto e modifichecontrattuali”:1) «Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., del disposto pattizio dirinnovo automatico, dell’art. 1367 c.c. e dell’art. 9 della L. n. 192/98».

Sipremette che la corte d’appello riconosce la vigenza contrattuale del “rinnovoautomatico di 12 mesi in 12 mesi” denegato solamente dalla rescissione, dacomunicarsi con preavviso, ovvero dal recesso anticipato; specifica che, dalladocumentazione in atti e come correttamente rilevato dal primo giudice, neicontratti del 2018 non vi è stata alcuna illegittima eliminazione della clausoladi rinnovo automatico che, anzi, risulta identica a quella contenuta neicontratti del 2013; conclude che “i contratti non sono stati oggetto diinterruzione, ma semplicemente privati del rinnovo automatico”.

Si assumeche tale statuizione configura «il vizio di violazione del disposto pattizio edelle sottostanti norme codicistiche per essere stati i contrattiillegittimamente interrotti in violazione del pattuito rinnovo.

Invero, comededotto nel corso del giudizio di merito, stante la previsione del rinnovoautomatico, era consentita la sola possibilità di rescissione o recesso, edNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026Honda s.p.a. né dell’istituto dell’una né dell’altro.

Dal che la illegittimità delladenegata prosecuzione contrattuale per violazione del vincolo del rinnovoautomatico.

Appare che la statuizione del giudice d’appello concretizzi ancheviolazione delle norme codicistiche di cui all’art. 1367 c.c. che hanno, nelnostro sistema giuridico, la loro ratio fondante volta alla conservazione delcontratto, nel rispetto dei principi di buona fede e del divieto di abuso didipendenza economica, per cui l’accordo doveva spiegare la sua efficacia evalidità quale rinnovo automatico condizionato solamente dalle non attuaterisoluzione/rescissione.

Di tali istituti non si è avvalsa Honda, per cui nonessendo stati essi contrapposti al vincolo di efficacia e validità del rinnovo, siconfigura la illegittimità del decisum»;2) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per illogicitàe contraddittorietà della motivazione in punto di pattuito rinnovo automaticoe sua privazione, e di modifiche contrattuali per apposizione della clausolarisolutiva espressa e riduzione del corrispettivo».

In ordine al mancatorinnovo dei contratti, si prospetta il vizio motivazionale ex art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., «di illogicità e palese contraddittorietà, stante, da unlato, la rilevata premessa di pattuizione di rinnovo automatico aconservazione del rapporto e, dall’altra, la statuizione di privazione delrinnovo.

I due profili decisionali sono tra confliggenti e ne deriva unaintrinseca contraddittorietà ovvero una motivazione perplessa che determinala illogicità del percorso che ha condotto il giudice a quella decisione».Quanto, poi, allo sviluppo di alternative sul mercato, si contesta alla corteterritoriale di avere ritenuto, nel disaminare il mancato rinnovo del contratto,che esso non sarebbe stato pregiudizievole in quanto NOG avrebbe potuto edovuto adoperandosi nel reperire sul mercato alternative soddisfacenti inconsiderazione sia del “corretto invio della comunicazione di mancato rinnovoautomatico nel rispetto della tempistica pattuita”, sia per la “sussistenza dirapporti commerciali con altre ditte”.

In ordine alle modifiche contrattuali,infine, si deduce che, per costante insegnamento, anche le modifichecontrattuali concretizzano abuso di dipendenza economica.

«La sentenzadopo aver preso atto delle modifiche “in danno” del [OSCURATO:SOCIETA]., sia sotto ilNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026profilo della apposizione della clausola risolutiva espressa sia della riduzionedel corrispettivo, non le ha valutate quali elementi rivelatori dell’animusnocendi»;II-C) “Abuso in punto di mancata corresponsione del dovuto, dicontestazione dei contratti del 2013 e di valutazione delle offerte di gara”:1) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, e dell’art. 132 c.p.c. per motivazione illogica, contradditoria edapparente».

Viene contestata l’affermazione della corte distrettuale secondocui la dedotta mancata tempestiva corresponsione del dovuto “non puòconfigurare abuso di dipendenza economica … perché non integrainterruzione ... ma solo sospensione dell’adempimento”.Tutti i riportati motivi non meritano accoglimento alla stregua delleragioni di seguito esposte in relazione a ciascuno di essi.2.1.

In particolare, l’unica descritta doglianza rinvenibile nel paragrafo“II”, intitolato “Disapplicazione dei principi di abuso di dipendenzaeconomica”, richiamando quanto già dedotto dalla ricorrente circa la pretesaillegittimità del decisum per non avere la corte distrettuale pronunciato sullarichiesta di ammissione delle istanze istruttorie ribadita innanzi ad essa, sirivela complessivamente insuscettibile di accoglimento, bastando quirichiamare – per intuibili ragioni di sintesi – le argomentazioni ed i principitutti già esposti al fine di disattendere il gruppo di quattro motivi, accomunatinel paragrafo I, intitolato, “Mancata ammissione delle prove”.2.2.

Identica sorte spetta, per le stesse ragioni, al primo dei descrittimotivi rinvenibili nel paragrafo “II-A”, intitolato “Abuso in ordine al rigettoimplicito delle prove, sconoscenza ed inefficacia dei contratti modificatori,inserimento di [OSCURATO:SOCIETA]. nel processo produttivo del [OSCURATO:SOCIETA].”.

Puredetto motivo, infatti, insiste ancora sulla manca ammissione delle richiesteistruttorie ribadite in appello, precisando che «Appare potersi riproporre(anche per non tediare Codesta Suprema Corte), le considerazioni già svoltenel primo motivo del paragrafo precedente, cui si rinvia integralmente».Numero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/20262.3.

Il secondo motivo di questo paragrafo “II-A”, si rivela in parteinfondato ed in parte inammissibile.È infondato laddove lamenta che la corte aquilana non avrebbe statuitoalcunché in relazione all’Addendum al contratto di appalto dei servizimovimentazione merci ed alla sua sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA],bastando, in proposito, – come condivisibilmente rimarcato anche dallacontroricorrente Honda – fare rinvio a quanto si legge, affattoesaustivamente, nella sentenza impugnata alle pagine 14-15 («Parimentiinfondata risulta essere la contestazione relativa all’illegittima riduzione delcorrispettivo connesso al contratto di appalto dei servizi di movimentazionemerci.

Ed invero, nell’Addendum del 3 settembre 2018 […], sottoscrittodall’allora legale rappresentante della società appellante [OSCURATO:PERSONA],veniva pattuito che, a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] “il corrispettivo mensile, conriferimento ad ogni unità di prodotto della committente, verrà modificato da€ 7,47 […] ad € 7,00 […]”, Addendum che richiama l’art. 4 del contrattodell’aprile 2018 […], il quale, a sua volta, prevede che “Il corrispettivo mensileforfetario che la committente verserà all’appaltatrice per i servizi di cui alpresente contratto è fissato in: - € 7,47 […] quale valore complessivo delleriferimento ad ogni unità di prodotto della committente, alla cui realizzazioneil presente servizio in appalto, risulta accessorio.

I presenti corrispettivisaranno in vigore fino alla fine del mese di settembre 2018; per i mesisuccessivi saranno confermati o rinegoziati dall’[OSCURATO:PERSONA] insiemeall’[OSCURATO:PERSONA], massimo entro il mese di febbraio di ogni anno”.

Talecircostanza conferma chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era giàconsapevole, fin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che il corrispettivo pattuito sarebbe stato invigore fino al 30.09.2018 e che successivamente sarebbe stato oggetto dirinegoziazione, in quanto già concordato e sottoscritto nel contrattodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; tale cambiamento, inoltre, era oggettivamente giustificato inuna revisione del disegno [lay-out] delle infrastrutture della logistica, attesoche “Honda completerà nel mese corrente il progetto di miglioramento neiflussi logistici interni, tanto da accorciare in maniera importante il tempo diNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026movimentazione delle merci”, sicché “il nuovo lay-out logistico [...] daràl’effetto di abbattere di circa 1 euro [...] il costo del servizio” e “il NOGbeneficerà direttamente di parte di tale efficienza tanto da poter abbattereconsiderevolmente i costi fissi per la gestione del servizio”») e,successivamente, alla pagina 17 («Nello specifico, le modifiche contrattualiasseritamente non conosciute erano, in realtà, come già chiarito, menzionatecontratto di appalto di servizi di movimentazione merci e poi riprodotteAddendum del 3.09.2018 e di esse era ben consapevole la società appellantein quanto tale documento era stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], alloralegale rappresentante dell’odierna appellante e tale documento,contrariamente a quanto assunto, non risulta essere mai stato formalmentedisconosciuto»).È inammissibile, invece, laddove lamenta un’omessa pronuncia su di unasserito disconoscimento della sottoscrizione di quell’Addendum da parte delLabbrozzi, atteso che, a tacer d’altro, nulla viene riferito circa l’essere statatempestivamente formulato, in primo grado, detto disconoscimento.2.4.

Il terzo motivo di questo paragrafo “II-A”, si rivela inammissibiledistrettuale ha rilevato «l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della doglianzarelativa all’asserito inserimento di Honda nel proprio processo produttivo inquanto mai sollevata nel corso del primo grado di giudizio, circostanza in ognicaso sfornita di adeguato supporto probatorio e comunque da sola nonsufficiente a concretizzare l’invocato abuso».

È palese, dunque, che questaaffermazione consti di plurime rationes decidendi (inammissibilità delladoglianza per avvenuta formulazione solo in appello; sua carenza di adeguatosupporto probatorio; sua insufficienza a concretizzare l’invocato abuso) di cuiè qui contestata solo la prima (mentre, circa la seconda, varrebbe quanto siè già detto per disattendere le precedenti censure riguardanti la mancataammissione delle prove ribadite in appello, laddove la terza nemmeno è statacontestate affermazioni agevolmente qualificabili come ulteriori ed autonomerationes decidendi posta dalla corte distrettuale a fondamento della suaNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026pronuncia relativamente al profilo in questione, deve trovare applicazione ilprincipio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza siasorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle qualigiuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottatasul punto, l'omessa o inefficace impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale,essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, nonpotrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza(cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 17349 e 12191del 2026; Cass. n. 19277 del 2025; Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024; Cass.nn. 26801, 4355 e 4738 del 2022; Cass. nn. 22697 e 3194 del 2021; Cass.,SU, n. 10012 del 2021).2.5.

Il descritto primo motivo del paragrafo “II-B”, intitolato, “Abuso inpunto di interruzione del rapporto e modifiche contrattuali”, si rivelainammissibile per due concorrenti ragioni.Innanzi tutto, perché mostra di non considerare che, in tema di ricorsoper cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n.6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di meritoqualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurlinel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioninecessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dellosvolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenutapresso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovveroancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello diparte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr.Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del 2025; Cass. n. 15396 del2026).In secondo luogo, perché la doglianza si risolve, sostanzialmente, in uninammissibile sindacato sull’esito interpretativo che dei contratti in questioneha fornito la corte territoriale.

Occorre ricordare, allora, che, come ormaicostantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelleNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026rispettive motivazioni, Cass. nn. 13621 e 2607 del 2024; Cass. n. 30878 del2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 7978 del2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati,governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del lorosignificato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce untipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sededi legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale(essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e dellenorme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate,puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbediscostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica edincongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logicoseguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare,nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella partein questione).

Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dalgiudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quandosiano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, allaparte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersiin sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi,cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n.10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione).

In altri termini, ilsindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, cheappartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, edafferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, conconseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontàprivata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazionedegli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n.Numero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/20262061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016).

Lacensura, poi, neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento adette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, laspecificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui ilgiudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendole censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione delricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultimanon deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni (cfr. Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017;Cass. n. 25728 del 2013).Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che il motivo si risolve nelsostenere una diversa lettura delle clausole dei contratti ivi richiamati, senzariportarne lo specifico contenuto né indicando analiticamente i canoniermeneutici violati (rivelandosi assolutamente generico, oltre che inficiatodalla mancata riproduzione delle clausole contrattuali, il mero richiamo all’art.1367 cod. civ.).2.6.

Il descritto secondo motivo del medesimo paragrafo “II-B”,intitolato, “Abuso in punto di interruzione del rapporto e modifichecontrattuali”, si rivela complessivamente inammissibile.Invero, fermo quanto si appena spiegato in relazione al motivo testéscrutinato, ritiene il Collegio che, al fine di disattendere il preteso assuntoconcernente la “illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto dipattuito rinnovo automatico e sua privazione, e di modifiche contrattuali perapposizione della clausola risolutiva espressa e riduzione del corrispettivo”,sia sufficiente, da un lato, richiamare i principi generali tutti già esposti nelprecedente §

1.1. circa i limiti del sindacato ancora consentito a questa Cortesulla motivazione dei provvedimenti innanzi ad essa impugnati; dall’altro,rimarcare che la corte territoriale ha illustrato, affatto esaustivamente ed inlinea con il minimo costituzionale di cui si è già detto, gli assunti posti allabase del rigetto della censura dell’appellante riguardante le (asserite)illegittime modalità di interruzione del rapporto e delle modifiche contrattualiNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026(cfr. amplius, pag. 13-15 della sentenza impugnata da intendersi quiriprodotte).Si tratta, quindi, di motivazione che esplicita le ragioni della decisione,rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito, così dovendosiconsiderare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; nérileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni.Per il resto, la doglianza si risolve in un’inammissibile richiesta dirivisitazione delle conclusioni, fondate su accertamenti fattuali, raggiuntedalla corte a quo, su tali profili, così dimenticando, tuttavia, che il giudizio dilegittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, nonconsentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati alfine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative(cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424,30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787,14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043,6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166,8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. nn. 6512, 9531 e 12191 del 2026).Invero, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass.nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. nn. 6512, 9531e 12191 del 2026, «Il compito di questa Corte, […], non è quello dicondividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nelladecisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (mapur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio(Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degliartt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano datoeffettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se lamotivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa oNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), ecioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifestonella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è ineffetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile(Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».2.8.

L’unico descritto motivo di cui al menzionato paragrafo “II-C”intitolato “Abuso in punto di mancata corresponsione del dovuto, dicontestazione dei contratti del 2013 e di valutazione delle offerte di gara”, sirivela inammissibile.Invero, al fine di disattendere il preteso assunto concernente la“motivazione illogica, contraddittoria ed apparente” relativamente allamancata corresponsione del dovuto, di contestazione dei contratti del 2013 edi valutazione delle offerte di gara è sufficiente, da un lato, richiamare iprincipi generali tutti già esposti nel precedente §

1.1. circa i limiti delsindacato ancora consentito a questa Corte sulla motivazione deiprovvedimenti innanzi ad essa impugnati; dall’altro, rimarcare che la corteterritoriale ha illustrato, affatto esaustivamente ed in linea con il minimocostituzionale di cui si è già detto, gli assunti posti alla base del rigetto dellacensura dell’appellante riguardante, appunto, la mancata corresponsione deldovuto, la contestazione dei contratti del 2013 e la valutazione delle offertedi gara (cfr. amplius, pag. 15-16 della sentenza impugnata da intendersi quiriprodotte).Si tratta, quindi, di motivazione che esplicita le ragioni della decisione,rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito, così dovendosiconsiderare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; nérileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni.Quanto appena detto esclude anche qualsivoglia omessa pronuncia dellacorte distrettuale su quella stessa censura, dovendo ricordarsi, in proposito,che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ad integrare gli estremidel vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione delprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.Numero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrastocon la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Cass. n.4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 1798 del 2024; Cass. n.2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020). [OSCURATO:PERSONA], invero, non è tenuto adoccuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazioneed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in baseall'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementiposti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamenteesaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito.

Ne consegue che: i) il vizio di omessa pronuncia -configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento delgiudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre laddove,seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr.Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 12652 del 2020); ii) la reiezione implicita diuna tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso percassazione non per omessa pronuncia (e, dunque, per la violazione di unanorma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto dimotivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice dimerito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modotale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa esulla sua decisività (cfr. Cass. n. 4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024;Cass. n. 12131 del 2023; Cass. n. 24953 del 2020).Per il resto, la doglianza si risolve in un’inammissibile richiesta dirivisitazione delle conclusioni, fondate su accertamenti fattuali, raggiuntedalla corte a quo su tali profili, così dimenticando, tuttavia, che il giudizio dilegittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, nonconsentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati alfine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettativeNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026(cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale riportata alla fine del precedente §2.7.).3.

I due formulati motivi di ricorso rinvenibili nel paragrafo “III”, intitolato“Sulla disapplicazione di principi di concorrenza sleale, storno dei dipendentie buona fede” denunciano, rispettivamente, in sintesi:1) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione incongrua ed apparente in ordineallo storno dei dipendenti, alla concorrenza sleale ed alla extra petizione».

Sicontesta la sentenza impugnata nella parte in cui la corte distrettuale,considerata corretta la pronuncia del tribunale in ragione della normativa dicambio di appalto, ha motivato il rigetto della censura di violazione di leggeinnanzi ad essa formulata assumendo che l’appellata GE.A.T. soc. coop. a r.l.aveva “correttamente applicato la normativa in materia di cambi appalto”.

Inparticolare, la ricorrente assume che la sentenza d’appello sarebbe incorsanel vizio di motivazione incongrua ed apparente, fino a sconfinarenell’ultrapetizione, laddove avrebbe omesso di considerare debitamente ilrilievo avuto nella vicenda dalla dichiarazione svolta dalla cooperativa GE.A.T.in sede di conclusione del nuovo contratto di appalto con Honda Italia, dipossedere una propria specifica ed autonoma organizzazione;2) «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,degli artt. 1375 e 1358 c.c., che impongono una condotta tesa al legittimoaffidamento del rapporto giuridico, degli artt. 2598 e 2600 c.c., in tema distorno e di presunzione di colpa, nonché dell’art. 2 Cost.».

Si ascrive allacorte territoriale di avere violato e falsamente applicato le norme diriferimento della fattispecie giuridica in questione, vale a dire gli artt. 2598 e2600 cod. civ., in relazione al generale principio di buona fede di cui agli artt.1375 e 1358 c.c.3.1.

Il primo di questi due motivi non merita seguito.Anche in tal caso, infatti, è sufficiente, da un lato, richiamare i principigenerali tutti già esposti nel precedente §

1.1. circa i limiti del sindacatoancora consentito a questa Corte sulla motivazione dei provvedimenti innanziad essa impugnati; dall’altro, rimarcare che la corte territoriale ha illustrato,Numero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026affatto esaustivamente ed in linea con il minimo costituzionale di cui si è giàdetto, gli assunti posti alla base del rigetto delle censure dell’appellanteriguardanti, rispettivamente, l’asserita configurabilità, nella specie, degliilleciti di concorrenza sleale e storno dei dipendenti, nonché dell’avvenutaviolazione dei principi di buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. (cfr.,amplius, pag. 18-20 della sentenza impugnata da intendersi qui riprodotte).Si tratta, quindi, di motivazione che esplicita le ragioni della decisione,rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito, così dovendosiconsiderare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; nérileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni.3.2.

Il secondo di quei motivi, invece, si rivela inammissibile.Invero, come può agevolmente desumersi dalle già richiamate pag. 18-20 della sentenza impugnata, la corte territoriale, valutate le circostanzeallegate dalle parti ed il quadro probatorio versato in atti, ha accertato nonessersi realizzato alcuno storno di dipendenti in danno di NOG, atteso cheGE.A.T. soc. coop. a r.l., ai sensi del proprio [OSCURATO:PERSONA], ed inconformità alla legge n. 142/2001 sulla posizione del socio-lavoratore dicooperativa, aveva semplicemente dato applicazione all’art. 42 del C.C.N.L.Logistica, Trasporto merci e Spedizione, che in caso di “cambio-appalto”impone all’impresa subentrante di assumere i lavoratori già impiegatidall’impresa uscente.

A suo avviso, dunque, nessuno storno di dipendenti siera verificato, né qualsivoglia atto di concorrenza sleale era stato compiutoin danno della odierna ricorrente, essendosi GE.A.T. soc. coop. a r.l. limitataad adempiere i propri obblighi di legge, sicché la sua condotta, da un lato,doveva considerarsi assolutamente priva di quell’animus nocendi costituentecondizione necessaria perché l’illecito storno di dipendenti possa verificarsi;dall’altro, escludeva qualsivoglia violazione degli artt. 1375, 1358 e 2598 cod.civ. e, più in generale, dei principi di buona fede danno di NOG.(invocato nella rubrica del motivo in esame) può rivestire la forma dellaviolazione di legge (intesa come errata negazione o affermazionedell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa diNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto(intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione nonpertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita adaltro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, inrelazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta,interpretazione (cfr. Cass. nn. 17349, 10246 e 6512 del 2026; Cass. nn.34210, 12034 e 1497 del 2025; Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del2018).

È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancorarecentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunceappena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n.13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, néfalsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizionedella fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa sicolloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma dilegge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronearicognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione dellalegge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamentedalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione dellafattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizionedella fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, inerisconotipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del2017; Cass. n. 26110 del 2015).Il vizio di violazione di legge, inoltre, deve essere dedotto, a pena diinammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, non soloNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, esoprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurientiintese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con leindicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stessefornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi allaCorte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare ilfondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 17349, 10246 del 2026; Cass. nn. 34216 e20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del2021; Cass. n. 16700 del 2020.

Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020,a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificitàdei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrenteche denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlocon le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascendele sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa”).La censura in esame, invece, per come concretamente argomentata, sirisolve nella sostanziale richiesta di rivisitazione di accertamenti fattualicompiuti dalla corte territoriale, sicché mostra nuovamente di nonconsiderare che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamentetrasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qualeridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisie, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piùconsoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenzialeNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026riportata alla fine del precedente § 2.7., da intendersi qui richiamata perintuibili ragioni di sintesi).4.

L’unico motivo del paragrafo “IV”, intitolato “Sul capo di liquidazionedelle spese”, è rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 91.Motivazione apparente ed omissiva».

Si assume che «appare erroneo ildisposto della Corte per violazione del presupposto di pronuncia ex art. 91c.p.c., dato dalla condanna di una sola delle parti.

Non si vuole qui sostenerela insussistenza di deroga della facoltà del giudice e di un suo obbligo apronunciarsi in compensazione, ma solamente che egli avrebbe dovutoprocedere con relativa motivazione sulla statuizione di accollo delle spese aduna sola delle parti, ed alla specificazione del perché, a suo avviso, non fosseda considerare soccombenza la statuizione di rigetto delle avverse domandedi violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.

Stante la mancata esplicitazione sullavalutazione del pur disposto rigetto delle eccezioni formulate dalle appellate,appare che il punto di decisione possa essere fondatamente censurato persua incompiutezza motivazionale, ma solamente che egli avrebbe dovutoprocedere con relativa motivazione sulla statuizione di accollo delle spese aduna sola delle parti, ed alla specificazione del perché, a suo avviso, non fosseda considerare soccombenza la statuizione di rigetto delle avverse domandedi violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.».4.1.

Una siffatta doglianza si rivela complessivamente inammissibile.In proposito, infatti, basta ricordare che la denuncia di violazione dellanorma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ. trova ingresso, in questasede di legittimità, solo quando le spese siano poste a carico della parteintegralmente vittoriosa (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni,Cass. n. 17344 del 2026; Cass. n. 26871 del 2024; Cass. n. 15697 del 2023;Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020),e tanto non è dato cogliere dal motivo all'esame.

Essa, inoltre, omette diconsiderare che è la statuizione di compensazione delle spese giudiziali chedeve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudicedi non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (cfr., emultis, Cass. n. 17344 del 2026; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 delNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/20262020; Cass. nn. 11744 e 6756 del 2004; Cass. n. 10009 del 2003).

In altritermini, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle speseprocessuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale nonè tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso ditale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese,anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto ilprofilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass. n. 17344 el 2026; Cass. n.11329 del 2019).5.

In conclusione, dunque l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio dilegittimità sostenute dalle costituitesi controricorrenti, altresì dandosi atto –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014;Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giustaquanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore dellapronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater deld.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellamedesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e lacondanna al pagamento, in favore delle costituitesi parti controricorrenti,delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida: i) in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in € 18.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agliaccessori di legge; ii) in favore di GE.A.T. soc. coop. a r.l., in € 15.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi,liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Numero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro D’Amario,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA]Amario, presso il cui studio elettivamentedomicilia in Roma, alla via Trionfale n. 5637.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].A.T. SOC. COOP. A R.L., con sede in Alessandria, al [OSCURATO:PERSONA] n.44, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore PierluigiMascarino, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamentedomicilia in Alessandria, alla via Dante n. 58.- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Atessa (CH), alla viaGenova n. 9/11, frazione [OSCURATO:PERSONA], in persona del legaleNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studioelettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (Ughi eNunziante – [OSCURATO:PERSONA]).- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 1166/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi L’AQUILA il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA].udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto notificato il 19 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (diseguito anche, breviter, NOG) citò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora inaavanti, anche, semplicemente Honda) e la GE.A.T. soc. coop. a r.l. innanzi alTribunale di Lanciano esponendo che Honda, con abuso di dipendenzaeconomica, concorrenza sleale e violazione del principio di buona fede di cuiall’art. 1375 cod. civ., aveva illecitamente troncato le relazioni commercialicon essa istante, stornato il personale direttamente in Honda o facendoloconfluire in GE.A.T ed altresì omesso di corrisponderle il dovuto al momentodell’interruzione del rapporto, dal gennaio 2019, ovvero la somma di €458.420,07 o, quanto meno, di quella riconosciuta ammontante a €406.996,37, corrisposta solo dopo ben sei mesi, precisamente in data16.07.2019, a seguito di invio di copia del procedimento monitorio pendentedavanti al Tribunale di L’Aquila. Dedusse che tali situazioni si erano verificatenell’ambito di rapporti derivanti da contratti di appalto iniziati nell’agosto2013, con un volume d’affari medio di € 2.000.000,00 annui, in esecuzionedei quali l’attrice aveva provveduto allo svolgimento, all’interno dellostabilimento Honda, di attività, tra l’altro, di riparazione e conduzioneimpianti, di smaltimento rifiuti, di movimentazione merci, di piccolamanutenzione e di interventi di varia natura sia nell’ambito generale delloNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026stabilimento industriale sia nei reparti di specifica produzione industriale, econ messa a disposizione sia di materiali che di forza lavoro. Concluse,pertanto, chiedendo la condanna: i) di Honda al risarcimento dei danniarrecatile nella misura di € 1.104.423,00, o della diversa somma, maggioreo minore, ritenuta di giustizia, oltre all’ulteriore danno derivatole dal ritardatopagamento del credito vantato, quantificato in € 100.000,00 o rideterminatodal tribunale in via equitativa; ii) di GE.A.T. soc. coop. a r.l. risarcimento deidanni quantificati in € 200.000,00, ove il danno non fosse stato oggetto dicondanna di Honda, oltre all’eventuale maggior fatturato che essa attriceavrebbe potuto incassare.Si costituirono, con separate comparse, Honda e GE.A.T. soc. coop. a r.l.,entrambe contestando integralmente le deduzioni e le domande dicontroparte, chiedendone il rigetto perché infondate.L’adito tribunale, con sentenza del 23 ottobre 2023, n. 387, dopo averrichiamato i principi generali e la giurisprudenza in tema di abuso didipendenza economica, rigettò tutte le domande dell’attrice rimarcando chequest’ultima non aveva fornito la prova degli illeciti dedotti.2. Il gravame promosso da NOG avverso questa decisione fu respintodall’adita Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 24 settembre 2024,n. 1166, pronunciata nel contraddittorio con Honda e Ge.AT. soc. coop. as.r.l.Per quanto qui di interesse ed in sintesi, quella corte, ribadita ladistinzione tra dipendenza economica (nella specie, considerata esistente) edabuso della stessa (che avrebbe richiesto la prova di condotte vessatorie e diuno squilibrio ingiustificato), ritenne che: i) l’attrice/appellante, benchégravata del relativo onere probatorio, non aveva fornito alcun supportoprobatorio a sostegno degli asseriti illeciti posti a fondamento della propriadomanda, atteso che, dalla documentazione in atti e dalle emergenzeprocessuali, non era emersa prova del lamentato abuso di dipendenzaeconomica. Dopo aver descritto le ragioni di detto convincimento, la corteprecisò che «sicuramente l’esistenza di una situazione di mono committenza,se provata, e lo squilibrio contrattuale ed economico indubitabile tra le parti,Numero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026rende ragione della dipendenza economica, ma ciò non equivale di per sé aritenere integrata l’ipotesi dell’abuso soprattutto per l’assorbente ragione chemanca nel quadro descrittivo e probatorio fornito dall’appellante lacircoscrizione della specifica condotta abusiva asseritamente posta in esseredalle appellate»; ii) il giudice di primo grado aveva ritenuto le articolaterichieste istruttore «evidentemente superflue o irrilevanti ai fini del decidere,rigettandole implicitamente con l’ordinanza istruttoria del 15.04.2022. Unatale soluzione, che rientra nell’esercizio delle prerogative discrezionalidell’organo giudicante (la cui decisione sul punto, avuto riguardo allecircostanze che con i capitoli articolati si intendeva provare, è del tuttocondivisibile), non può di certo tradursi in una violazione dell’art. 115 c.p.c.,con conseguente infondatezza della doglianza sollevata al riguardo. […]»; iii)«[…] i contratti di appalto dell’agosto 2013 hanno avuto validità fino al31.03.2018 e non sono stati successivamente rinnovati, atteso che l’appellataHonda, conformemente all’art. 2 dei medesimi contratti, in data 20.02.2018,ha inviato le relative disdette e, con successiva comunicazione del28.01.2019, ha comunicato che i contratti di appalto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],arrivando a scadenza, non sarebbero stati rinnovati, con contestuale invito acontroparte alla partecipazione alla gara con la quale i relativi servizisarebbero stati aggiudicati. Ne deriva, pertanto, l’infondatezza della censurasollevata al riguardo e la correttezza della decisione assunta dal giudice diprime cure, atteso che i contratti non sono stati oggetto della dedottainterruzione, ma semplicemente privati del rinnovo automatico previacomunicazione inoltrata nel rispetto dei termini pattuiti. Priva di fondamentorisulta l’asserzione dell’appellante secondo cui “in posizione di monocommittenza, non ha avuto il tempo necessario e sufficiente neppure perguardarsi intorno”. Ed invero, la comunicazione di mancato rinnovoautomatico dei contratti è stata correttamente inviata nel rispetto dellatempistica pattuita in contratto e, dunque, la società odierna appellante benavrebbe potuto e dovuto adoperarsi in tal senso e considerare il possibilemancato rinnovo dei contratti in questione quale situazione potenzialmentepregiudizievole. Quanto allo sviluppo di alternative, […] l’appellante si limitaNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026ad affermare che la comunicazione del mancato rinnovo del contratto nonavrebbe consentito alla stessa di reperire alternative sul mercato; senonchétale argomento appare del tutto insufficiente e, soprattutto, incongruente conil contenuto obiettivo della citata disposizione [il riferimento è all’art. 9 dellalegge n. 192/1998. Ndr] la quale non chiede di conoscere se la New OutsideGroup abbia trovato delle alternative ma se queste vi fossero, ovvero se ilmercato specifico in cui l’operatore si muove sia caratterizzato da un altogrado di concentrazione. Nel caso di specie, non risulta fornita alcuna provadell’asserita impossibilità di reperire alternative sul mercato, vieppiù che talecircostanza risulta smentita dalla documentazione versata in atti dallamedesima appellante dalla quale si evince come avesse anche altri clientioltre a Honda, quali [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. ed altri»; iv) la doglianza concernente il mancato accertamentodell’abuso a seguito dell’omesso tempestivo pagamento della somma di €458.420,07 era infondata, atteso che «tale eccepito mancato pagamento nonpuò certamente configurare l’asserito abuso di dipendenza economica,integrando, invece, come correttamente chiarito dal primo giudice e comededotto da parte appellata, una sospensione dell’adempimento in eccezionedi inadempimento, giustificata dall’altrui inadempimento e oggetto di altrogiudizio tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Lanciano. Né l’appellante haspecificatamente allegato o provato che tale circostanza abbia eventualmentecausato il dedotto abuso, mentre gli inesatti adempimenti dettagliatamentecontestati e documentalmente rappresentati dall’appellata Honda […] nonsono mai stati oggetto di contestazione neanche nel corso del giudizio diprimo grado»; v) parimenti infondato era il motivo di gravame relativoall’asserita omessa rappresentazione ed omesso esame e pronuncia ex art.112 cod. proc. civ., con riferimento alla mancata conoscenza ed inefficaciadei contratti modificatori del rapporto, alla falsità nei presupposti dell’offertadi Ge.A.T, all’illiceità della acquisizione dei propri lavoratori e al volumed’affari del rapporto interrotto. «Nel caso di specie, l’impugnata sentenza èpervenuta evidentemente ad una pronuncia di rigetto implicito in ordine a taliNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026circostanze, nella parte in cui, rigettando complessivamente la domandariguardo, dovendosi pertanto escludere la dedotta omessa pronuncia»; vi)infondata era pure la censura riguardante la concorrenza sleale e lo stornodei dipendenti, asseritamente non esaminata dal tribunale. Invero, «laprospettazione dell’appellante è smentita avuto riguardo alla disaminadell’impugnata sentenza, laddove il primo giudice, richiamando i consolidatiprincipi giurisprudenziali in materia, ha chiaramente affermato che affinchépossa concretizzarsi lo storno dei dipendenti risulta necessario l’elementodell’animus nocendi del danneggiante, insussistente nel caso di specie attesoche l’appellata GE.A.T., quale nuova appaltatrice, ha attuato la normativaapplicabile in materia di “cambi appalto”, ovvero in materia diavvicendamento tra società appaltatrici nella gestione di un servizioesternalizzato dall’azienda committente e, ai sensi del proprio RegolamentoInterno e conformemente alla legge n. 142/2001 sulla posizione del socio-lavoratore di cooperativa, ha operato una corretta applicazione dell’’art. 42del C.C.N.L. Logistica, Trasporto merci e Spedizione, che in caso di “cambio-appalto” impone all’impresa subentrante di assumere i lavoratori giàimpiegati dall’impresa uscente. Tali emergenze dimostrano come non vi siastato alcuno storno di dipendenti, né alcun atto di concorrenza sleale indanno. […].»; vii) «L’accertata insussistenza dell’abuso di dipendenzaeconomica e dello storno di dipendenti contestati consentono di disattendereanche l’ultimo motivo di gravame relativo all’asserita violazione dei principigenerali di buona fede che l’impugnata sentenza non avrebbe erroneamenteravvisato, non essendo ravvisabile né addebitabile a parti appellate, nel casodi specie, alcuna violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.»; viii) infine, «leconsiderazioni su esposte, unitamente alla copiosa documentazione in atti,inducono la Corte a disattendere le istanze istruttorie non ammesse origettate in primo grado avanzate da parte appellante e riproposte in talefase, con particolare riferimento alla richiesta di espletamento di unaconsulenza tecnica d’ufficio, inammissibile in quanto mirante a svolgereNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026un'indagine meramente esplorativa su elementi fattuali e circostanze inordine ai quali l’odierno appellante non ha fornito alcun supporto probatorio».3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hapromosso ricorso affidato, complessivamente, a quattordici motivi, suddivisiin quattro distinti paragrafi. Hanno resistito, separati controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. e GE.A.T. soc. coop. a r.l. La ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I quattro formulati motivi di ricorso rinvenibili nel paragrafo “I”,intitolato “Sulla mancata ammissione delle prove” denunciano,rispettivamente, in sintesi:1) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente, perplessa ed omissiva inpunto di ritenuto rigetto implicito delle prove da parte del Tribunale».Muovendo dal rilievo che «il giudice del gravame ha ritenuto configurarsi unrigetto “implicito” delle istanze istruttorie, quale esercizio discrezionale, seretto da debita motivazione, di fondare la propria decisione escludendo leprove», si assume essere «errata la statuizione motivazionale posto che lasentenza di primo grado aveva posto a motivazione del rigetto del ricorso nonuna ragione legittimante la scelta del rigetto implicito, sibbene una “carenzadi prova”, come attestato dalla stessa Corte aquilana […]. La Corte territorialea fondamento del ritenuto implicito rigetto non procede al vaglio del rapportotra questo e il tenore della motivazione, incompatibile con la ipotesi del rigettoimplicito». Si aggiunge che «La statuizione è anche omissiva della ulteriorequestione posta dall’appellante sul punto. La omissione decisionale del primogiudice era stata ipotizzata quale “distrazione omissiva” […] correlabile allaritenuta necessità, da parte del giudice, di acquisizione di elementi probatori(per il qual difetto il ricorso era stato respinto) pur offerti con la secondamemoria ex art. 183 del 23.03.2021 […]. Nulla è riscontrabile in decisione.Dal che l’ulteriore profilo di illegittimità»;2) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di rispondenza tra chiesto eNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026pronunciato in punto di omesso esame e statuizione sulla richiestaammissione in secondo grado delle istanze istruttorie». Si ascrive alla corteterritoriale di non essersi pronunciata sulla richiesta di ammissione delleprove non accolta in primo grado;3) «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,degli artt. 115, 116, 188 c.p.c. degli artt. 24 e 111 Cost. per mancataammissione delle istanze istruttorie». Muovendo dal rilievo che «La censuradell’appellante di violazione dell’art. 115 e segg. c.p.c., è dalla Corte d’appellorigettata con la motivazione che la prerogativa discrezionale dell’organogiudicante “non può di certo tradursi in una violazione dell’art. 115”», sideduce che detta motivazione è «sintomatica della illegittimità dellasentenza, posto che l’art. 115, nel porre “a fondamento della decisione leprove proposte dalle parti”, non esclude affatto, come erroneamente assuntodalla dal giudice del merito, che le prerogativa discrezionali non possanotradursi nella violazione dell’art 115. Il discrimine tra la esplicitazione dellalegittima facoltà discrezionale e la violazione della norma è dato, comeritenuto dallo stesso giudice, dalla presenza di motivazione del rigetto dellaistanza. Non può dubitarsi, al contrario, che una “immotivata” denegazionedi accesso alla fase istruttoria concretizzi violazione dell’art. 115 persussistenza del diritto della parte alla proposizione dei mezzi di prova cheessa ritiene più idonei ed utili al fine, e del correlato obbligo del giudice diporre a fondamento della decisione le prove proposte. […]. Appare quindipotersi invocare la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Costituzione nonché degli artt. 115, 116, 188, c.p.c.,avendo la Corte giudicato in disapplicazione delle norme codicistiche permancata acquisizione e valutazione degli elementi probatori che correlavanoi contratti alla volontà illecita»;4) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 112 c.p.c. per extra petizione e violazione del principio di rispondenzatra chiesto e pronunciato, in ordine alla richiesta di CTU». Si rappresenta chela richiesta di c.t.u. non era stata formulata dall’odierna ricorrente ai fini,denegati dal giudice, della ricerca di fatti o prove. Al giudice del merito, infatti,Numero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026era stato chiesto soltanto di valutare, in relazione alla eventuale avversacontestazione della scelta del criterio adottato dal consulente di parte nelladeterminazione del danno dalla stessa lamentato, «la “scelta di un (diverso)criterio da adottare in alternativa a quello “medio” proposto dal Consulentedi parte”. Non avendo le convenute proceduto alla contestazione del criterioproposto, ma avendo solamente denegato i fatti causativi del danno, nonpoteva correttamente conseguire, se non in extra petizione, la statuizione delgiudice del merito di inammissibilità della CTU per richiesta di svolgere“indagine esplorativa su elementi fattuali e circostanze” giammai formulata».Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché interamenteriguardanti il profilo della mancata ammissione dei mezzi istruttori da partedella corte di appello innanzi alla quale era stata ribadita la corrispondenterichiesta, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento.1.1. Invero, giova rimarcare, innanzi tutto e con specifico riferimento allaprima di esse, che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 15478e 15396 del 2026, da Cass. nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonché daCass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l’attuale testodell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata una sentenzapubblicata il giorno 24 settembre 2024, ha ormai ridotto al “minimocostituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947,28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggidenunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzaNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti;Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021;Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua“contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguitodella riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unicacontraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza èquella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allostesso esito è quella “insuperabile”.Inoltre, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 15191 e 6517 del2026, nonché da Cass. nn. 34212, 20894 e 9218 del 2025 (cfr. inmotivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisionesussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022;Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020).Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso incui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelarele ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logicoseguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosiin espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere dicomprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, peraltro,deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o allasufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilodell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 6517 del 2026; Cass.nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020).infondata, posto che la corte distrettuale, nel disattendere il secondo motivoNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026di gravame innanzi ad essa formulato dalla odierna ricorrente, ha illustrato,affatto esaustivamente ed in linea con il minimo costituzionale predetto, gliassunti posti alla base del rigetto di detta censura. Ha osservato, infatti, cheil tribunale aveva ritenuto le articolate richieste istruttore «evidentementesuperflue o irrilevanti ai fini del decidere, rigettandole implicitamente conl’ordinanza istruttoria del 15.04.2022. Una tale soluzione, che rientranell’esercizio delle prerogative discrezionali dell’organo giudicante (la cuidecisione sul punto, avuto riguardo alle circostanze che con i capitoli articolatisi intendeva provare, è del tutto condivisibile), non può di certo tradursi inuna violazione dell’art. 115 c.p.c., con conseguente infondatezza delladoglianza sollevata al riguardo. Ed invero, secondo il pacifico orientamentodella giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, nell’esercizio del suopotere discrezionale, ha la facoltà di escludere la rilevanza di una provamediante un giudizio che può essere anche implicito, cioè risultante dal tenoredella motivazione, non essendo il giudice obbligato ad esplicitare per ognimezzo istruttorio le ragioni per cui egli lo ritenga irrilevante, ovvero, più ingenerale, ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisasenza l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti oppure in base aquelli già assunti e senza necessità di ulteriori acquisizioni […]» (cfr. pag. 12della sentenza impugnata).Si tratta, quindi, di motivazione che esplicita le ragioni della decisione,rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito, così dovendosiconsiderare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; nérileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni.Infondato si rivela pure l’ulteriore assunto, rinvenibile nella medesimacensura, riguardante l’asserita omessa decisione sulla richiesta di ammissionedelle prove, non ammesse in primo grado, ribadita in sede di gravame. Inproposito, infatti, basta solo ricordare che la corte distrettuale, all’esito delladisamina di tutti i motivi di appello formulati da [OSCURATO:SOCIETA]., puntualizzò che«le considerazioni su esposte, unitamente alla copiosa documentazione inrigettate in primo grado avanzate da parte appellante e riproposte in taleNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026fase» (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata). È palese, dunque,l’insussistenza della lamentata omissione.1.2. Con riguardo, invece, al secondo dei suddetti motivi, lo stesso deveconsiderarsi inammissibile, rivelandosi assolutamente dirimente – oltre aquanto si appena detto – il rilievo che, come chiarito dalla qui condivisagiurisprudenza di questa Corte, «il vizio di omessa pronuncia che determinala nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevanteai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamentecon riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizionedi accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorieper le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio dimotivazione» (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.19277 del 2025; Cass. n. 18545 del 2020; Cass. n. 24830 del 2017; Cass. n.13716 del 2016). In altri termini, la mancata pronuncia su un'istanzaistruttoria può dar luogo ad omesso esame di un fatto decisivo, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ove attenga a circostanze che,con giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurread una decisione diversa da quella adottata (cfr. Cass. n. 1985 del 1977;Cass. n. 2859 del 1995; Cass. n. 1203 del 2000; Cass. n. 17004 del 2018).Orbene, si è già detto della insussistenza, se rapportata al n. 4 dell’art.360, comma 1, cod. proc. civ., di un vizio motivazionale riguardante lamancata ammissione delle richieste istruttorie ribadite in appello da NOG,sicché va qui solo aggiunto che detto vizio nemmeno sarebbe concretamenteproponibile, ove rapportato al n. 5 dello stesso articolo, essendosichiaramente al cospetto, sul punto, di una fattispecie di cd. doppia conformee stante la previsione di cui all’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., nel testo,qui applicabile ratione temporis, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022.1.3. Circa, invece, il terzo dei motivi in esame, la sua complessivainammissibilità deriva dai seguenti rilievi: i) come sancito da Cass. n. 9731del 2025, «La mancata ammissione della prova testimoniale non ècensurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c.», atteso che, come ribadito da Cass. n. 34189 del 2022, «IlNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabilein cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censuratasoltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze diordine logico» (così anche Cass. n. 18222 del 2004), evenienze, qui,entrambe insussistenti. La mancata ammissione della prova testimoniale,inoltre, può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazionein ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere(cfr. Cass. n. 32547 del 2024), ma si sono già spiegate le ragioni per cui,nella fattispecie in esame, un vizio motivazionale, ex art. 360, comma 1, n.4 o n. 5, è, rispettivamente, inconfigurabile o improponibile; ii) l’odiernaricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsaapplicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni mododimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, alcontrario, – come chiarito, ancora, tra le altre, da Cass. n. 35041 del 2022,Cass. n. 35006 del 2024, Cass. n. 34216 del 2025 e Cass. n. 10231 del 2026(cfr. anche nelle rispettive motivazioni in motivazione) – un'autonomaquestione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi,rispettivamente, solo allorché la parte ricorrente alleghi che il giudice dimerito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle partiovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentitodalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024;Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022;Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti avalutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che,«ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000del 2016). In tema di prova, del resto, spetta in via esclusiva al giudice dimerito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, diassumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza,di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchéla facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza diuna prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto adesplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevanteovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisasenza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 16499 del 2009; Cass.n. 13485 del 2014). In definitiva, affinché sia rispettata la prescrizionedesumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esitodell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e ditutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguataall'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti asuffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016); iii) «Intema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla streguadelle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 CEDU, unobbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivogliamezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione dirilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'art. 6 cit., purgarantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizioneriguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui essedovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse allaregolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la necessità, daparte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezziproposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevoleNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali nonnecessarie o superflue ai fini della pronuncia» (cfr. Cass. n. 16517 del 2020).1.4. Il quarto dei motivi in esame, infine, è inammissibile, atteso che, daun lato, la corte distrettuale ha fornito esaustiva motivazione circa la mancataammissione della invocata c.t.u. (ritenuta «inammissibile in quanto mirantea svolgere un'indagine meramente esplorativa su elementi fattuali ecircostanze in ordine ai quali l’odierno appellante non ha fornito alcunsupporto probatorio. Ed invero, tale strumento, in mancanza di alcunaallegazione specifica di quanto asserito, si rivelerebbe meramente esplorativoe, come tale, inammissibile e ciò in quanto, secondo il consolidatoorientamento di legittimità, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzoistruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nellavalutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitinodi specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine nonpuò essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quantoassume né può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui siaincorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, restandosi adessere legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alladeficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere unaindagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate,ai sensi dell'art. 2697 c.c. e pensare di poter rimettere l'accertamento deipropri diritti all'attività del consulente” (cfr. Cass. n. 19631/2020; Cass. n.31886/2019; Cass. n. 30218/2017». Cfr. pag. 20-21 della sentenzaimpugnata); dall’altro, comunque, non possono che essere ribaditi i principigià richiamati al precedente paragrafo 1.2.2. I sette motivi di ricorso complessivamente rinvenibili nel paragrafo “II”intitolato “Disapplicazione dei principi di abuso di dipendenza economica”, asua volta suddiviso in tre sottoparagrafi intitolati “Abuso in ordine al rigettoimplicito delle prove, sconoscenza ed inefficacia dei contratti modificatori,inserimento di [OSCURATO:SOCIETA]. nel processo produttivo del [OSCURATO:SOCIETA].”, “Abusoin punto di interruzione del rapporto e modifiche contrattuali” e “Abuso inNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026punto di mancata corresponsione del dovuto, di contestazione dei contrattidel 2013 e di valutazione delle offerte di gara”, denunciano, rispettivamente,in sintesi:II) “Disapplicazione dei principi di abuso di dipendenza economica”:1) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per illogicitàed ineludibile contrasto tra la omessa pronuncia sulla richiesta di ammissionedell’attività istruttoria ed il rigetto della domanda per difetto di supportoprobatorio». Si deduce che il lungo e condiviso riferimento ai principigiurisprudenziali e normativi richiamati nella sentenza impugnata «si scontracon il ritenuto difetto del quadro probatorio non ammesso». Si richiamaquanto già dedotto nei precedenti motivi circa l’illegittimità del decisum peraver la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta ammissionedelle istanze istruttorie, confliggente con la ritenuta carenza probatoria.«Come ivi osservato, l’iter argomentativo della sentenza in epigrafe si èsviluppato, in ordine alla richiesta di ammissione delle prove, con il soloritenuto rigetto “implicito” da parte del primo giudice, senza nulla poi statuiresulla reiterazione della domanda di ammissione delle prove. Ne deriva, comegià osservato, che si è al cospetto di provvedimento giurisdizionale che perun verso non si pronuncia sulle prove indicate dalla parte e, per altro versorigetta la domanda ritenendola non accoglibile per difetto di supportoprobatorio. Il che viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione,sub specie della illogicità e contraddittorietà intrinseca»;II-A) “Abuso in ordine al rigetto implicito delle prove, sconoscenza edinefficacia dei contratti modificatori, inserimento di [OSCURATO:SOCIETA]. nel processoproduttivo del [OSCURATO:SOCIETA].”:1) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente, perplessa ed omissiva inpunto di statuizione di rigetto implicito delle prove da parte del primogiudice». Si deduce che «La Corte d’appello, pur richiamando il principio chevi è omessa pronuncia allorquando manchi una decisione sulla domanda delleparti (e tale era la tesi dell’appellante) torna a porre riferimento allaNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026sussistenza di implicito rigetto». Si ripropongono le considerazioni già svoltenell’appena precedente motivo, cui si fa integrale rinvio;2) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di rispondenza tra chiesto epronunciato in ordine alla sconoscenza ed inefficacia dei contratti modificatoridel rapporto». Si lamenta che «La Corte nulla statuisce nelle domande edeccezioni dell’appellante in ordine alla inefficacia della assunta e mai provatasottoscrizione», da parte di [OSCURATO:PERSONA], allora legale rappresentantedell’odierna ricorrente, della variazione contrattuale del 2019;3) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di rispondenza tra chiesto epronunciato in punto di inserimento di Honda nel processo produttivo delNog», prospettandosi, sostanzialmente, un’omessa pronuncia, da parte dellacorte territoriale, sulla dedotta questione dell’inserimento di Honda nelprocesso produttivo di NOG;II-B) “Abuso in punto di interruzione del rapporto e modifichecontrattuali”:1) «Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., del disposto pattizio dirinnovo automatico, dell’art. 1367 c.c. e dell’art. 9 della L. n. 192/98». Sipremette che la corte d’appello riconosce la vigenza contrattuale del “rinnovoautomatico di 12 mesi in 12 mesi” denegato solamente dalla rescissione, dacomunicarsi con preavviso, ovvero dal recesso anticipato; specifica che, dalladocumentazione in atti e come correttamente rilevato dal primo giudice, neicontratti del 2018 non vi è stata alcuna illegittima eliminazione della clausoladi rinnovo automatico che, anzi, risulta identica a quella contenuta neicontratti del 2013; conclude che “i contratti non sono stati oggetto diinterruzione, ma semplicemente privati del rinnovo automatico”. Si assumeche tale statuizione configura «il vizio di violazione del disposto pattizio edelle sottostanti norme codicistiche per essere stati i contrattiillegittimamente interrotti in violazione del pattuito rinnovo. Invero, comededotto nel corso del giudizio di merito, stante la previsione del rinnovoautomatico, era consentita la sola possibilità di rescissione o recesso, edNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026Honda s.p.a. né dell’istituto dell’una né dell’altro. Dal che la illegittimità delladenegata prosecuzione contrattuale per violazione del vincolo del rinnovoautomatico. Appare che la statuizione del giudice d’appello concretizzi ancheviolazione delle norme codicistiche di cui all’art. 1367 c.c. che hanno, nelnostro sistema giuridico, la loro ratio fondante volta alla conservazione delcontratto, nel rispetto dei principi di buona fede e del divieto di abuso didipendenza economica, per cui l’accordo doveva spiegare la sua efficacia evalidità quale rinnovo automatico condizionato solamente dalle non attuaterisoluzione/rescissione. Di tali istituti non si è avvalsa Honda, per cui nonessendo stati essi contrapposti al vincolo di efficacia e validità del rinnovo, siconfigura la illegittimità del decisum»;2) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per illogicitàe contraddittorietà della motivazione in punto di pattuito rinnovo automaticoe sua privazione, e di modifiche contrattuali per apposizione della clausolarisolutiva espressa e riduzione del corrispettivo». In ordine al mancatorinnovo dei contratti, si prospetta il vizio motivazionale ex art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., «di illogicità e palese contraddittorietà, stante, da unlato, la rilevata premessa di pattuizione di rinnovo automatico aconservazione del rapporto e, dall’altra, la statuizione di privazione delrinnovo. I due profili decisionali sono tra confliggenti e ne deriva unaintrinseca contraddittorietà ovvero una motivazione perplessa che determinala illogicità del percorso che ha condotto il giudice a quella decisione».Quanto, poi, allo sviluppo di alternative sul mercato, si contesta alla corteterritoriale di avere ritenuto, nel disaminare il mancato rinnovo del contratto,che esso non sarebbe stato pregiudizievole in quanto NOG avrebbe potuto edovuto adoperandosi nel reperire sul mercato alternative soddisfacenti inconsiderazione sia del “corretto invio della comunicazione di mancato rinnovoautomatico nel rispetto della tempistica pattuita”, sia per la “sussistenza dirapporti commerciali con altre ditte”. In ordine alle modifiche contrattuali,infine, si deduce che, per costante insegnamento, anche le modifichecontrattuali concretizzano abuso di dipendenza economica. «La sentenzadopo aver preso atto delle modifiche “in danno” del [OSCURATO:SOCIETA]., sia sotto ilNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026profilo della apposizione della clausola risolutiva espressa sia della riduzionedel corrispettivo, non le ha valutate quali elementi rivelatori dell’animusnocendi»;II-C) “Abuso in punto di mancata corresponsione del dovuto, dicontestazione dei contratti del 2013 e di valutazione delle offerte di gara”:1) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, e dell’art. 132 c.p.c. per motivazione illogica, contradditoria edapparente». Viene contestata l’affermazione della corte distrettuale secondocui la dedotta mancata tempestiva corresponsione del dovuto “non puòconfigurare abuso di dipendenza economica … perché non integrainterruzione ... ma solo sospensione dell’adempimento”.Tutti i riportati motivi non meritano accoglimento alla stregua delleragioni di seguito esposte in relazione a ciascuno di essi.2.1. In particolare, l’unica descritta doglianza rinvenibile nel paragrafo“II”, intitolato “Disapplicazione dei principi di abuso di dipendenzaeconomica”, richiamando quanto già dedotto dalla ricorrente circa la pretesaillegittimità del decisum per non avere la corte distrettuale pronunciato sullarichiesta di ammissione delle istanze istruttorie ribadita innanzi ad essa, sirivela complessivamente insuscettibile di accoglimento, bastando quirichiamare – per intuibili ragioni di sintesi – le argomentazioni ed i principitutti già esposti al fine di disattendere il gruppo di quattro motivi, accomunatinel paragrafo I, intitolato, “Mancata ammissione delle prove”.2.2. Identica sorte spetta, per le stesse ragioni, al primo dei descrittimotivi rinvenibili nel paragrafo “II-A”, intitolato “Abuso in ordine al rigettoimplicito delle prove, sconoscenza ed inefficacia dei contratti modificatori,inserimento di [OSCURATO:SOCIETA]. nel processo produttivo del [OSCURATO:SOCIETA].”. Puredetto motivo, infatti, insiste ancora sulla manca ammissione delle richiesteistruttorie ribadite in appello, precisando che «Appare potersi riproporre(anche per non tediare Codesta Suprema Corte), le considerazioni già svoltenel primo motivo del paragrafo precedente, cui si rinvia integralmente».Numero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/20262.3. Il secondo motivo di questo paragrafo “II-A”, si rivela in parteinfondato ed in parte inammissibile.È infondato laddove lamenta che la corte aquilana non avrebbe statuitoalcunché in relazione all’Addendum al contratto di appalto dei servizimovimentazione merci ed alla sua sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA],bastando, in proposito, – come condivisibilmente rimarcato anche dallacontroricorrente Honda – fare rinvio a quanto si legge, affattoesaustivamente, nella sentenza impugnata alle pagine 14-15 («Parimentiinfondata risulta essere la contestazione relativa all’illegittima riduzione delcorrispettivo connesso al contratto di appalto dei servizi di movimentazionemerci. Ed invero, nell’Addendum del 3 settembre 2018 […], sottoscrittodall’allora legale rappresentante della società appellante [OSCURATO:PERSONA],veniva pattuito che, a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] “il corrispettivo mensile, conriferimento ad ogni unità di prodotto della committente, verrà modificato da€ 7,47 […] ad € 7,00 […]”, Addendum che richiama l’art. 4 del contrattodell’aprile 2018 […], il quale, a sua volta, prevede che “Il corrispettivo mensileforfetario che la committente verserà all’appaltatrice per i servizi di cui alpresente contratto è fissato in: - € 7,47 […] quale valore complessivo delleriferimento ad ogni unità di prodotto della committente, alla cui realizzazioneil presente servizio in appalto, risulta accessorio. I presenti corrispettivisaranno in vigore fino alla fine del mese di settembre 2018; per i mesisuccessivi saranno confermati o rinegoziati dall’[OSCURATO:PERSONA] insiemeall’[OSCURATO:PERSONA], massimo entro il mese di febbraio di ogni anno”. Talecircostanza conferma chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era giàconsapevole, fin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che il corrispettivo pattuito sarebbe stato invigore fino al 30.09.2018 e che successivamente sarebbe stato oggetto dirinegoziazione, in quanto già concordato e sottoscritto nel contrattodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; tale cambiamento, inoltre, era oggettivamente giustificato inuna revisione del disegno [lay-out] delle infrastrutture della logistica, attesoche “Honda completerà nel mese corrente il progetto di miglioramento neiflussi logistici interni, tanto da accorciare in maniera importante il tempo diNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026movimentazione delle merci”, sicché “il nuovo lay-out logistico [...] daràl’effetto di abbattere di circa 1 euro [...] il costo del servizio” e “il NOGbeneficerà direttamente di parte di tale efficienza tanto da poter abbattereconsiderevolmente i costi fissi per la gestione del servizio”») e,successivamente, alla pagina 17 («Nello specifico, le modifiche contrattualiasseritamente non conosciute erano, in realtà, come già chiarito, menzionatecontratto di appalto di servizi di movimentazione merci e poi riprodotteAddendum del 3.09.2018 e di esse era ben consapevole la società appellantein quanto tale documento era stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], alloralegale rappresentante dell’odierna appellante e tale documento,contrariamente a quanto assunto, non risulta essere mai stato formalmentedisconosciuto»).È inammissibile, invece, laddove lamenta un’omessa pronuncia su di unasserito disconoscimento della sottoscrizione di quell’Addendum da parte delLabbrozzi, atteso che, a tacer d’altro, nulla viene riferito circa l’essere statatempestivamente formulato, in primo grado, detto disconoscimento.2.4. Il terzo motivo di questo paragrafo “II-A”, si rivela inammissibiledistrettuale ha rilevato «l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della doglianzarelativa all’asserito inserimento di Honda nel proprio processo produttivo inquanto mai sollevata nel corso del primo grado di giudizio, circostanza in ognicaso sfornita di adeguato supporto probatorio e comunque da sola nonsufficiente a concretizzare l’invocato abuso». È palese, dunque, che questaaffermazione consti di plurime rationes decidendi (inammissibilità delladoglianza per avvenuta formulazione solo in appello; sua carenza di adeguatosupporto probatorio; sua insufficienza a concretizzare l’invocato abuso) di cuiè qui contestata solo la prima (mentre, circa la seconda, varrebbe quanto siè già detto per disattendere le precedenti censure riguardanti la mancataammissione delle prove ribadite in appello, laddove la terza nemmeno è statacontestate affermazioni agevolmente qualificabili come ulteriori ed autonomerationes decidendi posta dalla corte distrettuale a fondamento della suaNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026pronuncia relativamente al profilo in questione, deve trovare applicazione ilprincipio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza siasorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle qualigiuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottatasul punto, l'omessa o inefficace impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale,essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, nonpotrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza(cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 17349 e 12191del 2026; Cass. n. 19277 del 2025; Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024; Cass.nn. 26801, 4355 e 4738 del 2022; Cass. nn. 22697 e 3194 del 2021; Cass.,SU, n. 10012 del 2021).2.5. Il descritto primo motivo del paragrafo “II-B”, intitolato, “Abuso inpunto di interruzione del rapporto e modifiche contrattuali”, si rivelainammissibile per due concorrenti ragioni.Innanzi tutto, perché mostra di non considerare che, in tema di ricorsoper cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n.6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di meritoqualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurlinel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioninecessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dellosvolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenutapresso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovveroancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello diparte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr.Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del 2025; Cass. n. 15396 del2026).In secondo luogo, perché la doglianza si risolve, sostanzialmente, in uninammissibile sindacato sull’esito interpretativo che dei contratti in questioneha fornito la corte territoriale. Occorre ricordare, allora, che, come ormaicostantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelleNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026rispettive motivazioni, Cass. nn. 13621 e 2607 del 2024; Cass. n. 30878 del2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 7978 del2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati,governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del lorosignificato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce untipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sededi legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale(essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e dellenorme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate,puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbediscostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica edincongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logicoseguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare,nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella partein questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dalgiudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quandosiano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, allaparte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersiin sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi,cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n.10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione). In altri termini, ilsindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, cheappartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, edafferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, conconseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontàprivata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazionedegli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n.Numero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/20262061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016). Lacensura, poi, neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento adette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, laspecificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui ilgiudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendole censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione delricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultimanon deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni (cfr. Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017;Cass. n. 25728 del 2013).Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che il motivo si risolve nelsostenere una diversa lettura delle clausole dei contratti ivi richiamati, senzariportarne lo specifico contenuto né indicando analiticamente i canoniermeneutici violati (rivelandosi assolutamente generico, oltre che inficiatodalla mancata riproduzione delle clausole contrattuali, il mero richiamo all’art.1367 cod. civ.).2.6. Il descritto secondo motivo del medesimo paragrafo “II-B”,intitolato, “Abuso in punto di interruzione del rapporto e modifichecontrattuali”, si rivela complessivamente inammissibile.Invero, fermo quanto si appena spiegato in relazione al motivo testéscrutinato, ritiene il Collegio che, al fine di disattendere il preteso assuntoconcernente la “illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto dipattuito rinnovo automatico e sua privazione, e di modifiche contrattuali perapposizione della clausola risolutiva espressa e riduzione del corrispettivo”,sia sufficiente, da un lato, richiamare i principi generali tutti già esposti nelprecedente § 1.1. circa i limiti del sindacato ancora consentito a questa Cortesulla motivazione dei provvedimenti innanzi ad essa impugnati; dall’altro,rimarcare che la corte territoriale ha illustrato, affatto esaustivamente ed inlinea con il minimo costituzionale di cui si è già detto, gli assunti posti allabase del rigetto della censura dell’appellante riguardante le (asserite)illegittime modalità di interruzione del rapporto e delle modifiche contrattualiNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026(cfr. amplius, pag. 13-15 della sentenza impugnata da intendersi quiriprodotte).Si tratta, quindi, di motivazione che esplicita le ragioni della decisione,rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito, così dovendosiconsiderare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; nérileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni.Per il resto, la doglianza si risolve in un’inammissibile richiesta dirivisitazione delle conclusioni, fondate su accertamenti fattuali, raggiuntedalla corte a quo, su tali profili, così dimenticando, tuttavia, che il giudizio dilegittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, nonconsentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati alfine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative(cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424,30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787,14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043,6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166,8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. nn. 6512, 9531 e 12191 del 2026).Invero, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass.nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. nn. 6512, 9531e 12191 del 2026, «Il compito di questa Corte, […], non è quello dicondividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nelladecisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (mapur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio(Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degliartt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano datoeffettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se lamotivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa oNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), ecioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifestonella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è ineffetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile(Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».2.8. L’unico descritto motivo di cui al menzionato paragrafo “II-C”intitolato “Abuso in punto di mancata corresponsione del dovuto, dicontestazione dei contratti del 2013 e di valutazione delle offerte di gara”, sirivela inammissibile.Invero, al fine di disattendere il preteso assunto concernente la“motivazione illogica, contraddittoria ed apparente” relativamente allamancata corresponsione del dovuto, di contestazione dei contratti del 2013 edi valutazione delle offerte di gara è sufficiente, da un lato, richiamare iprincipi generali tutti già esposti nel precedente § 1.1. circa i limiti delsindacato ancora consentito a questa Corte sulla motivazione deiprovvedimenti innanzi ad essa impugnati; dall’altro, rimarcare che la corteterritoriale ha illustrato, affatto esaustivamente ed in linea con il minimocostituzionale di cui si è già detto, gli assunti posti alla base del rigetto dellacensura dell’appellante riguardante, appunto, la mancata corresponsione deldovuto, la contestazione dei contratti del 2013 e la valutazione delle offertedi gara (cfr. amplius, pag. 15-16 della sentenza impugnata da intendersi quiriprodotte).Si tratta, quindi, di motivazione che esplicita le ragioni della decisione,rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito, così dovendosiconsiderare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; nérileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni.Quanto appena detto esclude anche qualsivoglia omessa pronuncia dellacorte distrettuale su quella stessa censura, dovendo ricordarsi, in proposito,che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ad integrare gli estremidel vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione delprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.Numero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrastocon la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Cass. n.4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 1798 del 2024; Cass. n.2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020). [OSCURATO:PERSONA], invero, non è tenuto adoccuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazioneed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in baseall'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementiposti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamenteesaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito. Ne consegue che: i) il vizio di omessa pronuncia -configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento delgiudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre laddove,seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr.Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 12652 del 2020); ii) la reiezione implicita diuna tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso percassazione non per omessa pronuncia (e, dunque, per la violazione di unanorma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto dimotivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice dimerito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modotale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa esulla sua decisività (cfr. Cass. n. 4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024;Cass. n. 12131 del 2023; Cass. n. 24953 del 2020).Per il resto, la doglianza si risolve in un’inammissibile richiesta dirivisitazione delle conclusioni, fondate su accertamenti fattuali, raggiuntedalla corte a quo su tali profili, così dimenticando, tuttavia, che il giudizio dilegittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, nonconsentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati alfine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettativeNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026(cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale riportata alla fine del precedente §2.7.).3. I due formulati motivi di ricorso rinvenibili nel paragrafo “III”, intitolato“Sulla disapplicazione di principi di concorrenza sleale, storno dei dipendentie buona fede” denunciano, rispettivamente, in sintesi:1) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione incongrua ed apparente in ordineallo storno dei dipendenti, alla concorrenza sleale ed alla extra petizione». Sicontesta la sentenza impugnata nella parte in cui la corte distrettuale,considerata corretta la pronuncia del tribunale in ragione della normativa dicambio di appalto, ha motivato il rigetto della censura di violazione di leggeinnanzi ad essa formulata assumendo che l’appellata GE.A.T. soc. coop. a r.l.aveva “correttamente applicato la normativa in materia di cambi appalto”. Inparticolare, la ricorrente assume che la sentenza d’appello sarebbe incorsanel vizio di motivazione incongrua ed apparente, fino a sconfinarenell’ultrapetizione, laddove avrebbe omesso di considerare debitamente ilrilievo avuto nella vicenda dalla dichiarazione svolta dalla cooperativa GE.A.T.in sede di conclusione del nuovo contratto di appalto con Honda Italia, dipossedere una propria specifica ed autonoma organizzazione;2) «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,degli artt. 1375 e 1358 c.c., che impongono una condotta tesa al legittimoaffidamento del rapporto giuridico, degli artt. 2598 e 2600 c.c., in tema distorno e di presunzione di colpa, nonché dell’art. 2 Cost.». Si ascrive allacorte territoriale di avere violato e falsamente applicato le norme diriferimento della fattispecie giuridica in questione, vale a dire gli artt. 2598 e2600 cod. civ., in relazione al generale principio di buona fede di cui agli artt.1375 e 1358 c.c.3.1. Il primo di questi due motivi non merita seguito.Anche in tal caso, infatti, è sufficiente, da un lato, richiamare i principigenerali tutti già esposti nel precedente § 1.1. circa i limiti del sindacatoancora consentito a questa Corte sulla motivazione dei provvedimenti innanziad essa impugnati; dall’altro, rimarcare che la corte territoriale ha illustrato,Numero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026affatto esaustivamente ed in linea con il minimo costituzionale di cui si è giàdetto, gli assunti posti alla base del rigetto delle censure dell’appellanteriguardanti, rispettivamente, l’asserita configurabilità, nella specie, degliilleciti di concorrenza sleale e storno dei dipendenti, nonché dell’avvenutaviolazione dei principi di buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. (cfr.,amplius, pag. 18-20 della sentenza impugnata da intendersi qui riprodotte).Si tratta, quindi, di motivazione che esplicita le ragioni della decisione,rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito, così dovendosiconsiderare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; nérileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni.3.2. Il secondo di quei motivi, invece, si rivela inammissibile.Invero, come può agevolmente desumersi dalle già richiamate pag. 18-20 della sentenza impugnata, la corte territoriale, valutate le circostanzeallegate dalle parti ed il quadro probatorio versato in atti, ha accertato nonessersi realizzato alcuno storno di dipendenti in danno di NOG, atteso cheGE.A.T. soc. coop. a r.l., ai sensi del proprio [OSCURATO:PERSONA], ed inconformità alla legge n. 142/2001 sulla posizione del socio-lavoratore dicooperativa, aveva semplicemente dato applicazione all’art. 42 del C.C.N.L.Logistica, Trasporto merci e Spedizione, che in caso di “cambio-appalto”impone all’impresa subentrante di assumere i lavoratori già impiegatidall’impresa uscente. A suo avviso, dunque, nessuno storno di dipendenti siera verificato, né qualsivoglia atto di concorrenza sleale era stato compiutoin danno della odierna ricorrente, essendosi GE.A.T. soc. coop. a r.l. limitataad adempiere i propri obblighi di legge, sicché la sua condotta, da un lato,doveva considerarsi assolutamente priva di quell’animus nocendi costituentecondizione necessaria perché l’illecito storno di dipendenti possa verificarsi;dall’altro, escludeva qualsivoglia violazione degli artt. 1375, 1358 e 2598 cod.civ. e, più in generale, dei principi di buona fede danno di NOG.(invocato nella rubrica del motivo in esame) può rivestire la forma dellaviolazione di legge (intesa come errata negazione o affermazionedell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa diNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto(intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione nonpertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita adaltro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, inrelazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta,interpretazione (cfr. Cass. nn. 17349, 10246 e 6512 del 2026; Cass. nn.34210, 12034 e 1497 del 2025; Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancorarecentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunceappena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n.13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, néfalsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizionedella fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa sicolloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma dilegge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronearicognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione dellalegge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamentedalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione dellafattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizionedella fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, inerisconotipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del2017; Cass. n. 26110 del 2015).Il vizio di violazione di legge, inoltre, deve essere dedotto, a pena diinammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, non soloNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, esoprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurientiintese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con leindicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stessefornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi allaCorte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare ilfondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 17349, 10246 del 2026; Cass. nn. 34216 e20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020,a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificitàdei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrenteche denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlocon le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascendele sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa”).La censura in esame, invece, per come concretamente argomentata, sirisolve nella sostanziale richiesta di rivisitazione di accertamenti fattualicompiuti dalla corte territoriale, sicché mostra nuovamente di nonconsiderare che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamentetrasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qualeridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisie, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piùconsoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenzialeNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026riportata alla fine del precedente § 2.7., da intendersi qui richiamata perintuibili ragioni di sintesi).4. L’unico motivo del paragrafo “IV”, intitolato “Sul capo di liquidazionedelle spese”, è rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 91.Motivazione apparente ed omissiva». Si assume che «appare erroneo ildisposto della Corte per violazione del presupposto di pronuncia ex art. 91c.p.c., dato dalla condanna di una sola delle parti. Non si vuole qui sostenerela insussistenza di deroga della facoltà del giudice e di un suo obbligo apronunciarsi in compensazione, ma solamente che egli avrebbe dovutoprocedere con relativa motivazione sulla statuizione di accollo delle spese aduna sola delle parti, ed alla specificazione del perché, a suo avviso, non fosseda considerare soccombenza la statuizione di rigetto delle avverse domandedi violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. Stante la mancata esplicitazione sullavalutazione del pur disposto rigetto delle eccezioni formulate dalle appellate,appare che il punto di decisione possa essere fondatamente censurato persua incompiutezza motivazionale, ma solamente che egli avrebbe dovutoprocedere con relativa motivazione sulla statuizione di accollo delle spese aduna sola delle parti, ed alla specificazione del perché, a suo avviso, non fosseda considerare soccombenza la statuizione di rigetto delle avverse domandedi violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.».4.1. Una siffatta doglianza si rivela complessivamente inammissibile.In proposito, infatti, basta ricordare che la denuncia di violazione dellanorma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ. trova ingresso, in questasede di legittimità, solo quando le spese siano poste a carico della parteintegralmente vittoriosa (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni,Cass. n. 17344 del 2026; Cass. n. 26871 del 2024; Cass. n. 15697 del 2023;Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020),e tanto non è dato cogliere dal motivo all'esame. Essa, inoltre, omette diconsiderare che è la statuizione di compensazione delle spese giudiziali chedeve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudicedi non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (cfr., emultis, Cass. n. 17344 del 2026; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 delNumero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/20262020; Cass. nn. 11744 e 6756 del 2004; Cass. n. 10009 del 2003). In altritermini, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle speseprocessuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale nonè tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso ditale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese,anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto ilprofilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass. n. 17344 el 2026; Cass. n.11329 del 2019).5. In conclusione, dunque l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio dilegittimità sostenute dalle costituitesi controricorrenti, altresì dandosi atto –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014;Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giustaquanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore dellapronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater deld.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellamedesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e lacondanna al pagamento, in favore delle costituitesi parti controricorrenti,delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida: i) in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in € 18.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agliaccessori di legge; ii) in favore di GE.A.T. soc. coop. a r.l., in € 15.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi,liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Numero registro generale 25077/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 21781/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 21781/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris