CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/5/2022 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rideterminazione della pena da irrogare in quella di anni 2, mesi 3 e giorni 20 di reclusione ed euro 733 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal G.u.p. del Tribunale di Trani il 20 ottobre 2021, in ordine ai delitti di rapina aggravata e porto di oggetto atto ad offendere fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 442, comma 2 cod. proc. pen., per aver la Corte territoriale confermato il calcolo della pena operato dalla sentenza di primo grado che, pur in presenza del reato contravvenzionale di cui all'art. 4 I. 110/75, aveva operato la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato nella misura unitaria del terzo, senza distinguere la pena in aumento per il reato contravvenzionale che doveva, invece, essere ridotta della metà, considerata la natura di norma sostanziale dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., insuscettibile di applicazione in malam partem. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Come risulta dall'esposizione in fatto, i giudici del merito chiamati a giudicare l'imputato per più reati (il delitto di rapina e la contravvenzione di porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere), rispetto ai quali è stata riconosciuta l'esistenza del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., hanno operato la riduzione premiale per la scelta del rito nella misura di un terzo sulla pena complessivamente considerata, all'esito del calcolo della sanzione per il reato continuato. 1.2. La questione di diritto che il ricorrente pone a base del ricorso è stata decisa dalla giurisprudenza di legittimità con esiti diversificati. L'orientamento, seguito dalla sentenza impugnata, afferma la necessità di operare la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, «nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen.» (così Sez. 6, n. 48834 del 07/11/2022, Sterrantino, Rv. 284076 - 01; Sez. 3, n. 41755 del 06/07/2021, A., Rv. 282670 - 01). Ad esso si contrappone la posizione, che risulta allo stato maggioritaria, secondo la quale il differente trattamento sanzionatorio garantito dalla norma richiamata per l'ipotesi che oggetto del giudizio sia una contravvenzione (per la quale la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina) «costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo» (Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, Mersini, Rv. 276869 - 01; Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Selvaggio, Rv. 275772 - 01; nonché le decisioni non massimate Sez. 6, n. 4199 del 18/1/2022, Aiello; Sez. 5, n. 42199 del 17/9/2021, Tounsi; Sez. 6, n. 28021, del 25/6/2021, Campanella; Sez. 7, n. 16311 del 4/2/2021, Fiaccola; Sez. 7, n. 6250, del 24/1/2020, dep.2021, Farinelli; Sez. 1, n. 1438 del 6/10/2020, dep. 2021, Burasca; Sez. 1, n. 33051, del 23/9/2020, Inferrera; Sez. F. n. 32176 del 25/8/2020, Greco). 1.3. Ritiene il Collegio di condividere l'orientamento da ultimo indicato. Se, infatti, non v'è dubbio che la determinazione della pena nell'ipotesi del reato continuato implica la perdita di "autonomia" dei reati satellite, attesa la natura unitaria quoad poenam del reato continuato, e che per costante giurisprudenza la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato deve esser applicata dopo la determinazione del trattamento sanzionatorio (eseguito nel rispetto delle previsioni che regolano la determinazione delle pene concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 1, cod. pen.), va al tempo stesso considerato che il trattamento sanzionatorio più favorevole, rappresentato dalla modifica del tenore dell'art. 442, comma 2 cod. proc. pen. (in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito e si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen.: Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Bara, Rv. 281488 - 0; Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271752 - 01) costituisce espressione di un principio che, nell'applicazione concreta, rispetto alla mitigazione conseguente alla disciplina del reato continuato, prevale sul dato formale dell'incidenza della riduzione premiale sulla pena, determinata ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Del resto, il carattere "cogente" dell'applicazione della riduzione nella nuova misura stabilita dalla legge per i reati contravvenzionali è stato delineato dall'arresto delle Sezioni unite (n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539 - 01), ove si è affermato il principio della necessaria applicazione della più favorevole riduzione della metà, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia inferiore al minimo edittale e, dunque, di favore per l'imputato, in quanto la ricordata norma "prevede categoricamente la diminuzione della pena nella misura della metà per effetto dell'opzione difensiva per il rito abbreviato nei procedimenti nei quali sono contestati reati contravvenzionali" e "il carattere tassativo di questa previsione nell'indicazione del quantum della riduzione scolpisce (...) nitidamente il contenuto dell'obbligo decisorio sul punto, al quale il giudice non può sottrarsi, spettando correlativamente all'imputato il diritto a vedersi decurtata la pena nella esatta dimensione prevista dalla legge". Non sembra superfluo considerare - infine - che nell'applicare l'orientamento seguito dalla sentenza impugnata possono realizzarsi situazioni che non si giustificano dal punto di vista della coerenza del sistema, come per l'ipotesi in cui per i medesimi reati oggetto del presente giudizio, in cui è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, si fosse proceduto con giudizi separati condotti nei confronti dello stesso imputato con lo stesso rito abbreviato, rispetto al delitto e alla contravvenzione, con applicazione della diversa misura della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; ove in fase esecutiva si fosse successivamente riconosciuto il vincolo della continuazione tra i detti reati, l'imputato avrebbe potuto godere - a parità di valutazioni in ordine all'aumento da applicare a titolo di continuazione - di un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello scaturito dal giudizio cumulativo. 2. All'accoglimento del ricorso, consegue l'annullamento senza rinvio, potendosi procedere in questa sede direttamente alla nuova determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 620, lett. L) cod. proc. pen.; la pena finale va, quindi, determinata nella misura di anni 2, mesi 3 e giorni 20 di reclusione ed euro 733 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni due,