CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 29533-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Tuscolana n. 1390, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Rieti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 45fj2z [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'41/vocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Rieti ed elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5218/2017 della Corte di appello di Roma, depositata il 10 agosto 2017 e notificata a mezzo pec in data 10 tAthfC. 2017; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 1° marzo 2022wdal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 15 settembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] - premesso di essere proprietaria di immobile sito in Leonessa, in località [OSCURATO:PERSONA] - evocava, dinanzi al Tribunale di Rieti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponendo che all'ultimo piano della sua unità abitativa si erano verificate infiltrazioni d'acqua causate dai lavori di rifacimento del tetto effettuati nell'appartamento confinante, di proprietà dei convenuti, chiedendo l'accertamento della responsabilità degli stessi nell'occorso, con condanna alla demolizione e alla rimessione in pristino, oltre al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e per avere generato il fenomeno dello stillicidio, nonché per avere occupato una porzione del fondo dell'attrice, oltre al deprezzamento della sua proprietà. Instaurato il contraddittorio, contestata dai Delfini - Pulcini la fondatezza della pretesa, il giudice adito, con sentenza n. 136 del 2012, rigettava le domande attoree con condanna alla rifusione delle spese processuali. In virtù di appello interposto dalla Fagiani, la Corte di appello di Roma, nella resistenza degli appellati, respingeva il gravame e per l'effetto confermava la decisione impugnata. La Corte territoriale a sostegno della sentenza - premessa la irrilevanza quanto alla mancata considerazione da parte del giudice di prime cure dell'indagine penale avviata dalla competente Procura della Repubblica per presunta violazione da parte degli appellati di alcune norme urbanistiche - rilevava che le difese prospettate dall'appellante già in primo grado erano del tutto generiche, al pari della C.T.P. dalla stessa prodotta, per cui non potevano essere neanche demandati ad un'indagine peritale di ufficio gli accertamenti perchè avrebbe avuto carattere meramente esplorativo, sollevando l'attrice dall'onere probatorio che pure le gravava. Né le oggettive carenze erano emendabili dai capitoli di prova testimoniale articolati per essere inconferenti le circostanze dedotte. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Fagiani, sulla base di due motivi, cui hanno resistito Pulcini - Delfini con controricorso. Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta - 2 sezione civile. All'esito dell'adunanza camerale fissata al 20.12.2018, con ordinanza interlocutoria n. 6574 del 2019 depositata il 06.03.2019, il Collegio rilevava l'assenza di evidenza decisoria alla luce dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della questione della procedibilità del ricorso n. 28844 del 2018 - depositata memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. da parte ricorrente - disponeva la rimessione del processo alla pubblica udienza. Posto nuovamente in discussione il ricorso per la decisione allo stato degli atti all'udienza pubblica del 10 marzo 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, in prossimità della quale è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso. In prossimità dell'udienza pubblica ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente corredata anche da documentazione. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente ritenuta la procedibilità del ricorso. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 10266 del 27.04.2018, hanno affermato che: «Nel giudizio di cassazione, cui - ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. Con modif. in I. n. 221 del 2012 - non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della I. n. 53 del 1994». Dunque, occorre ribadire che: «In tema di ricorso per cassazione, ove la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, è necessario che il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estragga copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato) ed attesti, con propria sottoscrizione autografa, la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994, depositando nei termini quest'ultima presso la cancelleria della Suprema Corte» (Cass. n. 30765 del 2017). A ciò deve aggiungersi che le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019, hanno affermato che: «Il deposito in Cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 16- bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla I. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale della medesima decisione. Mentre se alcune o tutte le parti rimangano intimate o, comunque, disconoscano la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio». Nella specie parte ricorrente ha prodotto la copia analogica della sentenza impugnata, formata e notificata digitalmente, e seppure non è corredata dall'attestazione di conformità all'originale, sottoscritta dal difensore, né dalla copia del messaggio di posta elettronica certificata e dei suoi allegati, tuttavia parte controricorrente nel costituirsi non ha disconosciuto la conformità della copia informale all'originale. Va sempre pregiudizialmente deve rilevarsi che è inammissibile la produzione documentale effettuata da parte della ricorrente unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c., riguardante articolo di Ingenio-web.it sulle sopraelevazioni e sentenze varie della Corte di Cassazione (documenti attinenti alla fondatezza delle censure e delle tesi prospettate nel ricorso, peraltro formati prima dell'inizio della fase di merito e quindi prima della maturazione delle preclusioni istruttorie), atteso che, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che di siffatta produzione non può tenersi conto. Passando al merito, con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della legge edilizia ex art. 44 D.P.R. n. 380 del 2001 ai sensi dell'art. 360 n 3 e n. 5 c.p.c. quanto alla mancata considerazione delle indagini penali, svolte parallelamente al processo civile, per la violazione della disciplina edilizia e dunque anche sismica. Aggiungeva che non erano state analizzate esaustivamente le prove documentali, in particolare due c.t.p. a firma dell'arch. [OSCURATO:PERSONA] e le varie sequenze fotografiche allegate agli atti di causa, nonché le fatture accluse che documentavano i danni subiti dal fabbricato della Fagiani e quantificati dallo stesso professionista in euro 3.720,00 già al dicembre 2006 - gennaio 2007. Documentazione che avrebbe evidenziato la necessità di ammissione di una c.t.u. Prosegue la doglianza censurando la sentenza di primo grado che su siffatto aspetto non avrebbe fornito alcuna motivazione "analitica e convincente"; del pari la sentenza del tribunale non avrebbe argomentato convincentennente sulla questione della sopraelevazione e del rigetto della richiesta attorea di disporre c.t.u., che ove disposta avrebbe accertato la sismicità della zona. Il mezzo è inammissibile sotto molteplici profili: oltre a non confrontarsi con la ratio decidenti, censurando per un verso la sentenza di primo grado, involge l'accertamento di merito effettuato dai giudici del merito, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha respinto il gravame introdotto dalla Fagiani avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Rieti che aveva rigettato la domanda avanzata dalla medesima appellante contro i Pulcini-Delfini, assumendo che gli stessi avevano provocato danni alla sua proprietà per effetto dei lavori di trasformazione del primitivo immobile destinato ad uso stalla e fienile in una civile abitazione, con connessa ristrutturazione del tetto e sopraelevazione del muro di confine, condividendo la decisione del giudice di prime cure che aveva ritenuto non provata la domanda, né ammessa la richiesta c.t.u. perché avrebbe surrogato l'onere probatorio posto a carico dell'attrice e non assolto. Del resto con i due motivi di gravame la ricorrente aveva insistito nella rilevanza di asserite violazioni urbanistiche oggetto di un accertamento penale e contestato la mancata ammissione delle prove testimoniali e della c.t.u. N'-`) ( Con la censura - per quanto sopra esposto - la ricorrente seppure la intesta in termini di "violazione della legge edilizia ex art. 44 del D.P.R. n. 380/2001", nella sostanza la questione giuridica della rilevanza della violazione della normativa antisismica da parte degli originari convenuti viene sollevata in maniera del tutto generico, contestando peraltro le argomentazioni del giudice di prime cure (come si evince alle pagine da 5 a 8 dello stesso ricorso), non muovendo invece alcuna censura alle argomentazioni della Corte di appello, che sul punto osserva che l'eventuale violazione di alcune norme urbanistiche "non avrebbe potuto riverberare alcun effetto nei confronti del presente procedimento che, vertendo in materia di diritti soggettivi, ha ad oggetto semplicemente l'accertamento della pretesa violazione delle norme civilistiche (in tema di stillicidio e di indebita occupazione di porzione del muro dell'attrice) e dell'eventuale esistenza di danni in capo all'attrice" (v. pag. 5 della sentenza impugnata). Dato atto della mancanza di critica a siffatta ratio decidendi, la sentenza è comunque in linea con la giurisprudenza di legittimità per essere conforme ai principi stabiliti in modo univoco dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la natura abusiva della costruzione rileva unicamente nei rapporti con l'amministrazione pubblica (cfr., sul punto, Cass. n. 21354 del 2017), e pacifica nel ritenere irrilevanti sul piano dei rapporti privatistici le eventuali violazioni delle norme urbanistiche pur se con risvolti penali. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697c.c. e 116 c.p.c., nonché degli artt. 31, 62, 63, 64, 191 e 192 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. ed insiste nell'erronea valutazione delle prove allegate e dedotte. Anche il secondo mezzo è privo di pregio, in quanto con lo stesso, in continuità con la prima doglianza, la ricorrente contesta le valutazioni di merito effettuate dai giudici di merito sui documenti prodotti, omettendo peraltro di riportarne il testo nel ricorso, e che la Corte di appello ha ritenuto inidonei a provare l'assunto attoreo.Le doglianze sono talmente generiche e non riferiscono della puntuale descrizione delle opere come riportate anche nella CTP che - come evidenziato dai giudici di merito - non è possibile individuare la fattispecie di illecito in concreto denunciata. Quanto alla mancata ammissione delle prove per testi e della mancata nomina del c.t.u., va detto che la conferma della non ammissione, motivata dalla Corte distrettuale sulla inidoneità delle circostanze capitolate a dimostrare la responsabilità dei convenuti per gli asseriti danni, non viene nemmeno specificamente censurata, vertendo essenzialmente la doglianza sulla mancata nomina dell'ausiliario, senza svolgere alcuna critica sulla ratio fondante il convincimento del giudice di appello dell'assenza di prova circa la riconducibilità dei lamentati danni all'operato degli appellati, pretendendo di demandare all'eventuale c.t.u. l'accertamento dei riferiti inconvenienti e il nesso di causalità esistente con l'attività di ristrutturazione intrapresa dai [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 5 della sentenza impugnata). La decisione è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza consolidata secondo cui la c.t.u. non è mezzo di prova ma uno strumento di ausilio per il giudice rispetto a questioni e dati rientranti in altre scienze, a cui va aggiunto che "in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione «percipiente»", ma a condizione che "essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone" (Cass. 22 gennaio 2015 n. 1190; Cass. 3 luglio 2020 n. 13736), giacché, anche quando la consulenza "può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova", resta pur sempre "necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti" (Cass. 26 novembre 2007 n. 24620). Nel caso in esame la Corte di appello, confermando il pronunciamento del Tribunale, ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova della riconducibilità dei danni dedotti all'attività realizzata dai convenuti, quanto meno quale "inizio di prova".In conclusione il ricorso va rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai controricorrenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese di legittimità che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par