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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 02634/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/05/2021 del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] ("Cagino") avverso l'ordinanza coercitiva emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, in relazione al reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. (capo 11), per essere stato corrotto, in qualità di responsabile dell'area amministrativa del comune di [OSCURATO:PERSONA], dall'architetto [OSCURATO:PERSONA] perché favorisse quest'ultimo nelle pratiche amministrative di suo interesse.

Il Tribunale del riesame condivideva l'apprezzamento di sussistenza del quadro gravemente indiziante, espresso dal primo giudice, indicando come elementi di prova a carico dell'indagato soprattutto il tenore chiaro e inequivoco delle plurime conversazioni intercettate nell'estate del 2018.

Dai dialoghi captati emergeva che il funzionario comunale era a disposizione dell'architetto Macchione, ricevendone come corrispettivo, di volta in volta, somme di denaro di circa 200 euro e il pagamento dei ratei del prezzo dell'autovettura intestata a sua moglie da ottobre 2016 a giugno 2020 (come riscontrato dagli accertamenti bancari).

Il Tribunale del riesame, premesso che l'indagato nelle more era sottoposto alla misura meno grave dell'obbligo di dimora anche in considerazione del pur tardivo adempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo dell'autovettura, riteneva sussistenti le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivanza nell'esercizio di funzioni pubbliche, desumibile dallo stretto e persistente legame con personaggi quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone il vizio di motivazione in relazione sia al giudizio di gravità indiziaria (non essendovi prova certa del contestato mercimonio) che alle ravvisate esigenze cautelari e alla scelta della misura (tenuto anche conto della risalenza nel tempo - tre anni - dei fatti).

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve registrarsi che, in data 19 novembre 2021 e quindi successivamente al ricorso in esame, ogni misura cautelare è stata revocata.

Questo - mancando una richiesta funzionale alla proposizione di istanze per il riconoscimento della riparazione per l'ingiusta detenzione, formulata personalmente dall'interessato (Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002) - rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. 6, n. 46070 del 25/09/2014, Gaudiosi, Rv. 260821; Sez. 6, n. 39123 del 16/09/2014, Maresca, Rv. 260466), ma, non essendovi soccombenza, il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese processuali, né a sanzione in favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 17/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P' igi [OSCURATO:PERSONA] .1Ar DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/05/2021 del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] ("Cagino") avverso l'ordinanza coercitiva emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, in relazione al reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. (capo 11), per essere stato corrotto, in qualità di responsabile dell'area amministrativa del comune di [OSCURATO:PERSONA], dall'architetto [OSCURATO:PERSONA] perché favorisse quest'ultimo nelle pratiche amministrative di suo interesse. Il Tribunale del riesame condivideva l'apprezzamento di sussistenza del quadro gravemente indiziante, espresso dal primo giudice, indicando come elementi di prova a carico dell'indagato soprattutto il tenore chiaro e inequivoco delle plurime conversazioni intercettate nell'estate del 2018. Dai dialoghi captati emergeva che il funzionario comunale era a disposizione dell'architetto Macchione, ricevendone come corrispettivo, di volta in volta, somme di denaro di circa 200 euro e il pagamento dei ratei del prezzo dell'autovettura intestata a sua moglie da ottobre 2016 a giugno 2020 (come riscontrato dagli accertamenti bancari). Il Tribunale del riesame, premesso che l'indagato nelle more era sottoposto alla misura meno grave dell'obbligo di dimora anche in considerazione del pur tardivo adempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo dell'autovettura, riteneva sussistenti le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivanza nell'esercizio di funzioni pubbliche, desumibile dallo stretto e persistente legame con personaggi quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone il vizio di motivazione in relazione sia al giudizio di gravità indiziaria (non essendovi prova certa del contestato mercimonio) che alle ravvisate esigenze cautelari e alla scelta della misura (tenuto anche conto della risalenza nel tempo - tre anni - dei fatti). 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve registrarsi che, in data 19 novembre 2021 e quindi successivamente al ricorso in esame, ogni misura cautelare è stata revocata. Questo - mancando una richiesta funzionale alla proposizione di istanze per il riconoscimento della riparazione per l'ingiusta detenzione, formulata personalmente dall'interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002) - rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. 6, n. 46070 del 25/09/2014, Gaudiosi, Rv. 260821; Sez. 6, n. 39123 del 16/09/2014, Maresca, Rv. 260466), ma, non essendovi soccombenza, il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese processuali, né a sanzione in favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 17/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P' igi [OSCURATO:PERSONA] .1Ar DEPO
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