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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2021

Cassazione n. 43745/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 23/03/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Foggia in data 06/06/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato p. e p. dagli artt. 110 e 628, commi primo e terzo n. 1) cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 81 cpv., 110, 582, 585, cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione e di cui agli artt. 81 cpv., 110, 61 n. 2, 614, commi secondo e quarto quanto al capo C) dell'imputazione.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, è manifestamente infondato poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. sul punto Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822); ritenuto che il predetto motivo di ricorso - con cui si lamenta genericamente il difetto motivazionale avuto conto la ritenuta responsabilità penale e la violazione dell'art. 133 cod. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio - è, peraltro, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi icon_ar-go-menti con il supporto di adeguata argomentazione giuridica da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi di imputazione e pag. 10 sulla dosimetria della pena); osservato pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le dichiarazioni della p.o., i riconoscimenti fotografici effettuati dalla RG., le ricognizioni personali - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; parimenti, quanto al trattamento sanzionatorio, correttamente la Corte ha commisurato la pena in relazione ai parametri di cui all'articolo 133 cod. pen., avuto riguardo alla gravità della condotta, ai precedenti penali specifici e all'assenza di un positivo comportamento processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 23/03/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Foggia in data 06/06/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato p. e p. dagli artt. 110 e 628, commi primo e terzo n. 1) cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 81 cpv., 110, 582, 585, cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione e di cui agli artt. 81 cpv., 110, 61 n. 2, 614, commi secondo e quarto quanto al capo C) dell'imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, è manifestamente infondato poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. sul punto Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822); ritenuto che il predetto motivo di ricorso - con cui si lamenta genericamente il difetto motivazionale avuto conto la ritenuta responsabilità penale e la violazione dell'art. 133 cod. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio - è, peraltro, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi icon_ar-go-menti con il supporto di adeguata argomentazione giuridica da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi di imputazione e pag. 10 sulla dosimetria della pena); osservato pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le dichiarazioni della p.o., i riconoscimenti fotografici effettuati dalla RG., le ricognizioni personali - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; parimenti, quanto al trattamento sanzionatorio, correttamente la Corte ha commisurato la pena in relazione ai parametri di cui all'articolo 133 cod. pen., avuto riguardo alla gravità della condotta, ai precedenti penali specifici e all'assenza di un positivo comportamento processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1
Sentenza Cassazione n. 43745/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris