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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45256/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, qualificato il ricorso come appello, di disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente uditi per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, in subordine rimettendosi alla Corte [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16 novembre 2021 il Tribunale di Livorno ha tra l'altro assolto [OSCURATO:PERSONA], stante la particolare tenuità del fatto, dai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44 lett. e) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo 1); 110 cod. pen. e 95 d.P.R. 380 del 2001 (capo 2); 110 cod. pen. e 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo 3); 110 cod. pen., 13 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (capo 5).

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione.

2.1. Ribadito l'interesse ad impugnare stante l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale e dato conto dell'avvenuto conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica in variante (avente ad originario oggetto la realizzazione di un muro in pietra a contenimento di una piccola scarpata, consistente in due distinti muri ciascuno di metri 1,50 lineari, sovrapposti l'uno all'altro e con intervallo di balze di piantumazioni locali), col primo motivo il ricorrente - quanto all'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 44, lett. c) cit. - ha osservato in via preliminare che all'epoca del sopralluogo del 10 ottobre 2018, disposto dall'Ufficio locale marittimo di Rio, il muro esaminato dalla Capitaneria risultava avere un'altezza maggiore di poche decine di centimetri rispetto a quanto assentito con s.c.i.a. del 15 gennaio 2016.

Mentre in sede di esecuzione del conseguente sequestro le misure del muro erano risultate del tutto conformi a quanto indicato nell'autorizzazione paesaggistica pregressa e nella s.c.i.a..

In proposito il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto l'infondatezza della tesi difensiva, circa l'irrilevanza penale della questione anche in ragione dell'inidoneità del modesto manufatto a determinare una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, tenuto altresì conto delle diversità dei titoli abilitativi giustificativi dell'intervento.

Al contrario non era chiaro quale fosse il contrasto del manufatto rispetto agli strumenti urbanistici, mentre parimenti appariva non comprensibile l'affermata totale difformità dell'opera rispetto al titolo, dal momento che la mera rimozione di un settore di pietre aveva ricondotto il manufatto alle dimensioni già assentite con s.c.i.a..

2.1.1. Allo stesso tempo doveva considerarsi integrato il vizio motivazionale, dal momento che la mera precarietà del manufatto, dettata da esigenze costruttive dell'opera (infine ricondotta alle dimensioni previste dal titolo assentito), non poteva integrare alcuna offesa ovvero messa in pericolo del bene protetto, ossia del preventivo controllo di ogni trasformazione edilizia del territorio.

In proposito vi era totale carenza di argomentazione circa la pretesa tipicità del fatto.

2.2. Col secondo motivo, quanto alla ritenuta violazione degli artt. 95 e 94- bis d.P.R. 380 cit., il ricorrente ha lamentato la mancata verifica circa la rilevanza dell'opera per la pubblica incolumità, laddove al contrario la Regione Toscana, adottando le linee guida indicate dall'art. 94-bis cit., aveva ad es. rubricato come interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità le opere di sostegno con altezza fino a 2,5 metri rispetto al terreno a tergo.2.2.1.

Egualmente doveva ravvisarsi il vizio motivazionale sotto il profilo della carenza ovvero dell'illogicità del percorso argomentativo, dal momento che la mera precarietà delle caratteristiche dimensionali, come in specie, non poteva porre in pericolo la pubblica incolumità, mentre non sussisteva affatto la precarietà del manufatto.

2.3. Col terzo motivo, quanto alla ritenuta violazione paesaggistica, il ricorrente ha osservato che nulla era stato argomentato al riguardo.

2.3.1. In ogni caso non era stata considerata l'estinzione del reato attesa l'intervenuta rimessione in pristino, dal momento che il manufatto, successivamente al sopralluogo che aveva dato vita al procedimento, era stato ricondotto nelle misure originariamente assentite.

Mentre l'autorizzazione paesaggistica era stata infine rilasciata quale variante in corso d'opera, atteso che la proprietà aveva deciso di non portare a termine i lavori con la realizzazione del secondo muretto.

2.4. Col quarto motivo, in relazione al ritenuto difetto di nulla osta dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], da un lato non vi era stato in sèntenza alcun passaggio motivazionale in proposito, e dall'altro in effetti detto nulla osta era stato richiesto ed ottenuto, al pari del nulla osta della Capitaneria.

Ciò posto, non era comprensibile la differente valutazione operata al riguardo dal Tribunale.

3. Il Procuratore generale ha concluso, qualificato il ricorso come appello, chiedendo di disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso va convertito in appello, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze.

4.1. Come è stato correttamente evidenziato dal Procuratore generale, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo essa abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talch4, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello (Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193; Sez. 2, n. 17297 del 13/03/2019, Rv. 276441).

4.2. Del pari, va ricordato che a norma dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

4.2.1. In specie, solamente il reato di cui al capo 2 è punito con la sola pena dell'ammenda, le altre residue fattispecie contravvenzionali essendo sanzionate con pena cumulativa.

4.3. Ciò posto, quanto alla necessaria qualificazione dell'impugnazione (v. supra), l'odierno ricorrente si è direttamente doluto in questa sede di legittimità di tutte le statuizioni assunte dal Tribunale di Livorno a norma dell'art. 131-bis cod. pen., altresì formulando espressamente doglianze sull'iter motivazionale della sentenza impugnata e sulle relative pretese carenze colà in tesi evidenziate.

In definitiva, quindi, alla stregua dei richiamati consolidati principi doveva proporsi comunque senz'altro - ritenuto l'interesse dell'imputato ad un proscioglimento nel merito - il mezzo d'impugnazione ordinaria dell'appello quanto ai reati di cui ai capi 1, 3 e 5, contestati nei confronti del medesimo imputato e nell'ambito del medesimo procedimento, nonché estranei alla previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 593 cit..

4.4. In ragione di ciò, e del principio dell'unitarietà delle statuizioni decisorie (cfr. al riguardo Sez. 3, n. 23480 del 20/02/2014, Diglaudi e altro, Rv. 259656; cfr. Sez. 2, n. 924 del 06/11/2018, dep. 2019, Rv. 275520; cfr. Sez. 2, n. 19412 del 12/03/2019, Pollio, Rv. 276561), che trova emersione normativa nell'art. 580 cod. proc. pen., l'impugnazione complessivamente intesa, nei sensi che precedono, deve qualificarsi come appello anche in relazione alla statuizione riferibile all'ipotesi di cui al capo 2, gravata contestualmente alle ulteriori decisioni, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di Appello di Firenze.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, qualificato il ricorso come appello, di disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente uditi per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, in subordine rimettendosi alla Corte [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 novembre 2021 il Tribunale di Livorno ha tra l'altro assolto [OSCURATO:PERSONA], stante la particolare tenuità del fatto, dai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44 lett. e) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo 1); 110 cod. pen. e 95 d.P.R. 380 del 2001 (capo 2); 110 cod. pen. e 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo 3); 110 cod. pen., 13 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (capo 5). 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Ribadito l'interesse ad impugnare stante l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale e dato conto dell'avvenuto conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica in variante (avente ad originario oggetto la realizzazione di un muro in pietra a contenimento di una piccola scarpata, consistente in due distinti muri ciascuno di metri 1,50 lineari, sovrapposti l'uno all'altro e con intervallo di balze di piantumazioni locali), col primo motivo il ricorrente - quanto all'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 44, lett. c) cit. - ha osservato in via preliminare che all'epoca del sopralluogo del 10 ottobre 2018, disposto dall'Ufficio locale marittimo di Rio, il muro esaminato dalla Capitaneria risultava avere un'altezza maggiore di poche decine di centimetri rispetto a quanto assentito con s.c.i.a. del 15 gennaio 2016. Mentre in sede di esecuzione del conseguente sequestro le misure del muro erano risultate del tutto conformi a quanto indicato nell'autorizzazione paesaggistica pregressa e nella s.c.i.a.. In proposito il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto l'infondatezza della tesi difensiva, circa l'irrilevanza penale della questione anche in ragione dell'inidoneità del modesto manufatto a determinare una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, tenuto altresì conto delle diversità dei titoli abilitativi giustificativi dell'intervento. Al contrario non era chiaro quale fosse il contrasto del manufatto rispetto agli strumenti urbanistici, mentre parimenti appariva non comprensibile l'affermata totale difformità dell'opera rispetto al titolo, dal momento che la mera rimozione di un settore di pietre aveva ricondotto il manufatto alle dimensioni già assentite con s.c.i.a.. 2.1.1. Allo stesso tempo doveva considerarsi integrato il vizio motivazionale, dal momento che la mera precarietà del manufatto, dettata da esigenze costruttive dell'opera (infine ricondotta alle dimensioni previste dal titolo assentito), non poteva integrare alcuna offesa ovvero messa in pericolo del bene protetto, ossia del preventivo controllo di ogni trasformazione edilizia del territorio. In proposito vi era totale carenza di argomentazione circa la pretesa tipicità del fatto. 2.2. Col secondo motivo, quanto alla ritenuta violazione degli artt. 95 e 94- bis d.P.R. 380 cit., il ricorrente ha lamentato la mancata verifica circa la rilevanza dell'opera per la pubblica incolumità, laddove al contrario la Regione Toscana, adottando le linee guida indicate dall'art. 94-bis cit., aveva ad es. rubricato come interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità le opere di sostegno con altezza fino a 2,5 metri rispetto al terreno a tergo.2.2.1. Egualmente doveva ravvisarsi il vizio motivazionale sotto il profilo della carenza ovvero dell'illogicità del percorso argomentativo, dal momento che la mera precarietà delle caratteristiche dimensionali, come in specie, non poteva porre in pericolo la pubblica incolumità, mentre non sussisteva affatto la precarietà del manufatto. 2.3. Col terzo motivo, quanto alla ritenuta violazione paesaggistica, il ricorrente ha osservato che nulla era stato argomentato al riguardo. 2.3.1. In ogni caso non era stata considerata l'estinzione del reato attesa l'intervenuta rimessione in pristino, dal momento che il manufatto, successivamente al sopralluogo che aveva dato vita al procedimento, era stato ricondotto nelle misure originariamente assentite. Mentre l'autorizzazione paesaggistica era stata infine rilasciata quale variante in corso d'opera, atteso che la proprietà aveva deciso di non portare a termine i lavori con la realizzazione del secondo muretto. 2.4. Col quarto motivo, in relazione al ritenuto difetto di nulla osta dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], da un lato non vi era stato in sèntenza alcun passaggio motivazionale in proposito, e dall'altro in effetti detto nulla osta era stato richiesto ed ottenuto, al pari del nulla osta della Capitaneria. Ciò posto, non era comprensibile la differente valutazione operata al riguardo dal Tribunale. 3. Il Procuratore generale ha concluso, qualificato il ricorso come appello, chiedendo di disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso va convertito in appello, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze. 4.1. Come è stato correttamente evidenziato dal Procuratore generale, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo essa abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talch4, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello (Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193; Sez. 2, n. 17297 del 13/03/2019, Rv. 276441). 4.2. Del pari, va ricordato che a norma dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa. 4.2.1. In specie, solamente il reato di cui al capo 2 è punito con la sola pena dell'ammenda, le altre residue fattispecie contravvenzionali essendo sanzionate con pena cumulativa. 4.3. Ciò posto, quanto alla necessaria qualificazione dell'impugnazione (v. supra), l'odierno ricorrente si è direttamente doluto in questa sede di legittimità di tutte le statuizioni assunte dal Tribunale di Livorno a norma dell'art. 131-bis cod. pen., altresì formulando espressamente doglianze sull'iter motivazionale della sentenza impugnata e sulle relative pretese carenze colà in tesi evidenziate. In definitiva, quindi, alla stregua dei richiamati consolidati principi doveva proporsi comunque senz'altro - ritenuto l'interesse dell'imputato ad un proscioglimento nel merito - il mezzo d'impugnazione ordinaria dell'appello quanto ai reati di cui ai capi 1, 3 e 5, contestati nei confronti del medesimo imputato e nell'ambito del medesimo procedimento, nonché estranei alla previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 593 cit.. 4.4. In ragione di ciò, e del principio dell'unitarietà delle statuizioni decisorie (cfr. al riguardo Sez. 3, n. 23480 del 20/02/2014, Diglaudi e altro, Rv. 259656; cfr. Sez. 2, n. 924 del 06/11/2018, dep. 2019, Rv. 275520; cfr. Sez. 2, n. 19412 del 12/03/2019, Pollio, Rv. 276561), che trova emersione normativa nell'art. 580 cod. proc. pen., l'impugnazione complessivamente intesa, nei sensi che precedono, deve qualificarsi come appello anche in relazione alla statuizione riferibile all'ipotesi di cui al capo 2, gravata contestualmente alle ulteriori decisioni, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di Appello di Firenze. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello
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