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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 11941/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del locale Tribunale, concernente il delitto di concorso nella detenzione di 512,72 grammi di marijuana.

2. Propongono ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

Portella lamenta un plurimo vizio di motivazione in punto di responsabilità, che sarebbe stata affermata senza dar conto del ruolo fornito dallo stesso nella condotta illecita e del necessario profilo psicologico; ancora, contesta l'argomento con il quale sono state negate le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA], invece, lamenta il vizio di motivazione quanto alla richiesta di acquisizione dei tabulati e del tracciamento delle celle telefoniche, definita indispensabile per accogliere la tesi difensiva circa l'assenza nell'auto del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'arrivo della polizia. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi risultano manifestamente infondati.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dai ricorrenti in punto di responsabilità sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, gli stessi tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

4. Le stesse doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che: a) gli agenti avevano notato alcune persone all'interno di un parco; b) gli stessi operanti erano dunque scesi dalle auto di servizio, ed alla loro vista un gruppetto di uomini si era dissolto; c) due di questi - identificati con certezza in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano dunque saliti a bordo di una vettura, l'uno sul sedile passeggero anteriore, l'altro su quello posteriore; d) l'auto - evidentemente guidata da un'altra persona - era subito ripartita; e) annotata la targa, il mezzo era stato fermato poco dopo, e a bordo - insieme agli altri due, rimasti nella stessa posizione - era stato identificato il Portella, alla guida.

Nella stessa vettura, esattamente sul sedile posteriore, era stato infine trovato lo stupefacente, in quantità tale da irrorare di sé tutto l'ambiente.

In forza di questi elementi obiettivi, le sentenze di merito hanno dunque concluso - con argomento privo di qualunque illogicità manifesta - che i tre erano andati al parco per smerciare la sostanza e che, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano scesi per trattare con terzi, Portella era rimasto a bordo dell'auto, per controllare la sostanza e, nel caso, facilitare la fuga.

Con pieno concorso nel reato, dunque.

5. Il giudizio di responsabilità a carico dei tre imputati, quindi, è stato confermato con motivazione del tutto solida e congrua; negli stessi termini, poi, è stata anche rigettata la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di acquisire tabulati e tracciati di celle, che ben poco avrebbero potuto incidere a fronte di un quadro probatorio così rigoroso e rassicurante.

E fermo restando, peraltro, il carattere del tutto eventuale ed esplorativo della richiesta, come tale estranea all'alveo dell'art. 507 cod. proc. pen. sollecitato ai Giudici del merito.

6. Con riguardo, infine, alle circostanze attenuanti generiche, basti qui notare che le stesse sono state riconosciute ad entrambi i ricorrenti, sin dal primo grado, peraltro con giudizio di equivalenza alla recidiva specifica e reiterata contestata a tutti.

7. I ricorsi, dunque, debbono esser dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il liere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del locale Tribunale, concernente il delitto di concorso nella detenzione di 512,72 grammi di marijuana. 2. Propongono ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Portella lamenta un plurimo vizio di motivazione in punto di responsabilità, che sarebbe stata affermata senza dar conto del ruolo fornito dallo stesso nella condotta illecita e del necessario profilo psicologico; ancora, contesta l'argomento con il quale sono state negate le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA], invece, lamenta il vizio di motivazione quanto alla richiesta di acquisizione dei tabulati e del tracciamento delle celle telefoniche, definita indispensabile per accogliere la tesi difensiva circa l'assenza nell'auto del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'arrivo della polizia. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dai ricorrenti in punto di responsabilità sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, gli stessi tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. Le stesse doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che: a) gli agenti avevano notato alcune persone all'interno di un parco; b) gli stessi operanti erano dunque scesi dalle auto di servizio, ed alla loro vista un gruppetto di uomini si era dissolto; c) due di questi - identificati con certezza in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano dunque saliti a bordo di una vettura, l'uno sul sedile passeggero anteriore, l'altro su quello posteriore; d) l'auto - evidentemente guidata da un'altra persona - era subito ripartita; e) annotata la targa, il mezzo era stato fermato poco dopo, e a bordo - insieme agli altri due, rimasti nella stessa posizione - era stato identificato il Portella, alla guida. Nella stessa vettura, esattamente sul sedile posteriore, era stato infine trovato lo stupefacente, in quantità tale da irrorare di sé tutto l'ambiente. In forza di questi elementi obiettivi, le sentenze di merito hanno dunque concluso - con argomento privo di qualunque illogicità manifesta - che i tre erano andati al parco per smerciare la sostanza e che, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano scesi per trattare con terzi, Portella era rimasto a bordo dell'auto, per controllare la sostanza e, nel caso, facilitare la fuga. Con pieno concorso nel reato, dunque. 5. Il giudizio di responsabilità a carico dei tre imputati, quindi, è stato confermato con motivazione del tutto solida e congrua; negli stessi termini, poi, è stata anche rigettata la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di acquisire tabulati e tracciati di celle, che ben poco avrebbero potuto incidere a fronte di un quadro probatorio così rigoroso e rassicurante. E fermo restando, peraltro, il carattere del tutto eventuale ed esplorativo della richiesta, come tale estranea all'alveo dell'art. 507 cod. proc. pen. sollecitato ai Giudici del merito. 6. Con riguardo, infine, alle circostanze attenuanti generiche, basti qui notare che le stesse sono state riconosciute ad entrambi i ricorrenti, sin dal primo grado, peraltro con giudizio di equivalenza alla recidiva specifica e reiterata contestata a tutti. 7. I ricorsi, dunque, debbono esser dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il liere estensor
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