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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25022/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14432/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S. R .

L ., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Bergamo, Pass. [OSCURATO:PERSONA] n. 12 ha eletto domicilio –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4252/26/2021, depositata il 23 novembre 2021; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società contribuente impugnò, con istanza di mediazione ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, la cartella di pagamento n. 19 2019 00124071 79 con la quale venne contestato l’uso di compensazioni IVA effettuate utilizzando il credito della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] dichiarò inammissibile il ricorso proposto e la decisione venne impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. adducendo che [OSCURATO:SOCIETA]. si era accollata il debito tributario e la accollante aveva compensato il debito con il maggior credito erariale dalla stessa vantato; pertanto nulla era dovuto in ragione dell’intervenuta estinzione dell’interposizione debitoria per compensazione.

La CTR della Lombardia respinse l’appello evidenziando come la compensazione potesse operare, e ciò sia alla luce della risoluzione n. 140/E dell’Agenzia delle Entrate che in forza di quanto statuito dalla S.C., solo nei casi stabiliti dalla legge ed in particolare solo tra debiti e crediti in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti, come nella specie, distinti.

Specificò inoltre come il legislatore con l’art. 1 del d.l. n. 124 del 2019 (conv. con modif. dalla l. n. 157 del 2019) avesse poi introdotto un divieto generale di compensazione dei debiti fiscali accollati, così volendo rafforzare la volontà di negare la compensazione al di fuori delle modalità previste dalla normativa civilistica e tributaria di riferimento. [OSCURATO:SOCIETA]. impugna la sentenza con un motivo, resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza con un motivo per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, della l. n. 212 del 2000 nonché dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dell’art. 1273 c.c.

Secondo la società non vi sarebbe alcunanorma che vieterebbe la compensazione di debito oggetto di accollo e, anzi, l’art. 17 non lo escluderebbe affatto.

Errato poi sarebbe il ragionamento seguito dalla Corte, e dalla risoluzione n. 40/E del 2017, circa la ammissibilità della compensazione sono in relazione a debiti propri e non altrui.

Infine, si evidenzia come il decreto fiscale n. 124 del 2019, intervenuto successivamente, ha inserito, per la prima volta, uno specifico divieto alla compensazione tra debiti e crediti oggetto di accollo.

Ciò proverebbe ulteriormente che se di divieto di compensazione si può parlare è solo dall’entrata in vigore del citato divieto.

2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha escluso che, in applicazione della regola generale di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, che l'associazione professionale possa operare la compensazione diretta ed integrale dei propri debiti tributari (e previdenziali) con i crediti d'imposta degli associati (provenienti da ritenute d'acconto operate su compensi ricevuti dai clienti), trattandosi di soggetti diversi, salvo che ricorrano i presupposti indicati dalla circolare n. 56/E/2009 dell'Agenzia delle entrate (Cass. n.13638/2018).

Nella giurisprudenza di legittimità si è inoltre osservato (Cass.16964/12) che "in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione, è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge.

In proposito il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, nell'ammettere la compensazione, in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione alle ipotesi di crediti dello stesso periodo,nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore".

Cass. n. 1538/17, in termini, ha escluso la compensabilità, da parte dello studio professionale, del credito per ritenuta maturatosi in capo al singolo associato, osservando come - in base all'articolo 17, 1^ co., d.lgs. 241/97 cit.- presupposto per la compensazione sia la spettanza del credito in capo "allo stesso contribuente e non di altri soggetti d'imposta".

Premesso pertanto che la compensazione dei debiti e crediti può avvenire ma con limiti ed in casi specifici, non sussistenti nella specie, va evidenziato che l’accollo oggetto della questione è quello interno, così implicitamente risultando dalla sentenza impugnata, per cui il terzo deve qualificarsi quale mero obbligato senza che assuma la posizione di contribuente o soggetto passivo del rapporto tributario.

Deve infatti ricordarsi che nel caso di accollo negoziale del debito di imposta, è nullo l'avviso di mora relativo a un debito tributario in relazione alla tardiva presentazione della denuncia IVA, notificato ai debitori accollanti, poiché la disposizione di cui all'art. 11, comma 1 del d.l. n. 151 del 1991 trova applicazione nelle ipotesi di solidarietà tributaria, mentre la volontaria assunzione dell'impegno di pagare le imposte non determina, per l'accollante, l'assunzione della posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma solo quella di obbligato in forza del titolo negoziale (Cass. n. 28162/2008).

A ciò deve infine aggiungersi che nella specie non è stata integralmente censurata la ratio della decisione in forza della quale si è ritenuto legittimo il diniego poiché è in facoltà dell’amministrazione negare la compensazione in caso di pregiudizio.

Ciò comporta il rigetto del ricorso poiché quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata (da ultimo Cass.n. 13880 del 2020).

Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14432/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S. R . L ., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Bergamo, Pass. [OSCURATO:PERSONA] n. 12 ha eletto domicilio –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4252/26/2021, depositata il 23 novembre 2021; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società contribuente impugnò, con istanza di mediazione ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, la cartella di pagamento n. 19 2019 00124071 79 con la quale venne contestato l’uso di compensazioni IVA effettuate utilizzando il credito della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] dichiarò inammissibile il ricorso proposto e la decisione venne impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. adducendo che [OSCURATO:SOCIETA]. si era accollata il debito tributario e la accollante aveva compensato il debito con il maggior credito erariale dalla stessa vantato; pertanto nulla era dovuto in ragione dell’intervenuta estinzione dell’interposizione debitoria per compensazione. La CTR della Lombardia respinse l’appello evidenziando come la compensazione potesse operare, e ciò sia alla luce della risoluzione n. 140/E dell’Agenzia delle Entrate che in forza di quanto statuito dalla S.C., solo nei casi stabiliti dalla legge ed in particolare solo tra debiti e crediti in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti, come nella specie, distinti. Specificò inoltre come il legislatore con l’art. 1 del d.l. n. 124 del 2019 (conv. con modif. dalla l. n. 157 del 2019) avesse poi introdotto un divieto generale di compensazione dei debiti fiscali accollati, così volendo rafforzare la volontà di negare la compensazione al di fuori delle modalità previste dalla normativa civilistica e tributaria di riferimento. [OSCURATO:SOCIETA]. impugna la sentenza con un motivo, resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza con un motivo per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, della l. n. 212 del 2000 nonché dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dell’art. 1273 c.c. Secondo la società non vi sarebbe alcunanorma che vieterebbe la compensazione di debito oggetto di accollo e, anzi, l’art. 17 non lo escluderebbe affatto. Errato poi sarebbe il ragionamento seguito dalla Corte, e dalla risoluzione n. 40/E del 2017, circa la ammissibilità della compensazione sono in relazione a debiti propri e non altrui. Infine, si evidenzia come il decreto fiscale n. 124 del 2019, intervenuto successivamente, ha inserito, per la prima volta, uno specifico divieto alla compensazione tra debiti e crediti oggetto di accollo. Ciò proverebbe ulteriormente che se di divieto di compensazione si può parlare è solo dall’entrata in vigore del citato divieto. 2. Il motivo è infondato. Questa Corte ha escluso che, in applicazione della regola generale di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, che l'associazione professionale possa operare la compensazione diretta ed integrale dei propri debiti tributari (e previdenziali) con i crediti d'imposta degli associati (provenienti da ritenute d'acconto operate su compensi ricevuti dai clienti), trattandosi di soggetti diversi, salvo che ricorrano i presupposti indicati dalla circolare n. 56/E/2009 dell'Agenzia delle entrate (Cass. n.13638/2018). Nella giurisprudenza di legittimità si è inoltre osservato (Cass.16964/12) che "in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione, è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. In proposito il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, nell'ammettere la compensazione, in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione alle ipotesi di crediti dello stesso periodo,nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore". Cass. n. 1538/17, in termini, ha escluso la compensabilità, da parte dello studio professionale, del credito per ritenuta maturatosi in capo al singolo associato, osservando come - in base all'articolo 17, 1^ co., d.lgs. 241/97 cit.- presupposto per la compensazione sia la spettanza del credito in capo "allo stesso contribuente e non di altri soggetti d'imposta". Premesso pertanto che la compensazione dei debiti e crediti può avvenire ma con limiti ed in casi specifici, non sussistenti nella specie, va evidenziato che l’accollo oggetto della questione è quello interno, così implicitamente risultando dalla sentenza impugnata, per cui il terzo deve qualificarsi quale mero obbligato senza che assuma la posizione di contribuente o soggetto passivo del rapporto tributario. Deve infatti ricordarsi che nel caso di accollo negoziale del debito di imposta, è nullo l'avviso di mora relativo a un debito tributario in relazione alla tardiva presentazione della denuncia IVA, notificato ai debitori accollanti, poiché la disposizione di cui all'art. 11, comma 1 del d.l. n. 151 del 1991 trova applicazione nelle ipotesi di solidarietà tributaria, mentre la volontaria assunzione dell'impegno di pagare le imposte non determina, per l'accollante, l'assunzione della posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma solo quella di obbligato in forza del titolo negoziale (Cass. n. 28162/2008). A ciò deve infine aggiungersi che nella specie non è stata integralmente censurata la ratio della decisione in forza della quale si è ritenuto legittimo il diniego poiché è in facoltà dell’amministrazione negare la compensazione in caso di pregiudizio. Ciò comporta il rigetto del ricorso poiché quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata (da ultimo Cass.n. 13880 del 2020). Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
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