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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16499/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di SASSARIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi CUOMO che ha concluso per il rigetto del ricorso; Dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 26 aprile 2022 che aveva annullato la sanzione disciplinare irrogata a MONTELIA Ciro sul rilievo che non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa (contestazione regolarmente effettuata; presenza davanti al Consiglio di Disciplina tenutosi sette giorni dopo la contestazione).

2. Ricorre MONTELLA Ciro, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge (art.81 d.P.R. n. 230/2000) atteso che la contestazione dell'addebito è avvenuta alla sola presenza del Comandante del Reparto e non anche del Direttore e senza la contestuale convocazione davanti al Consiglio di Disciplina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. L'art. 81, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, con riferimento ai tempi e alle modalità di trattazione del procedimento disciplinare nei confronti dei detenuti o internati, stabilisce: 1) la constatazione diretta o indiretta di una infrazione da parte dell'operatore penitenziario e la redazione di un rapporto che deve essere trasmesso al direttore dell'istituto; 2) la contestazione formale dell'infrazione al detenuto da parte del direttore «... sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto...» (comma 2); 3) gli eventuali accertamenti ulteriori, svolti dal direttore o dai suoi delegati; 4) la convocazione diretta del detenuto o la convocazione del Consiglio di Disciplina, entro dieci giorni dalla contestazione (comma 4).

Tale articolata scansione del procedimento è finalizzata a salvaguardare le esigenze di difesa dell'incolpato e a consentirgli di apprendere il contenuto della violazione ascrittagli e di predisporre un'eventuale difesa, così come previsto dalle [OSCURATO:PERSONA] del 2006 (Raccomandazione 2006/2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee) le quali, alla regola n. 59, stabiliscono: «i detenuti accusai:i di un'infrazione disciplinare devono:

1. essere informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro;

2. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa;

3. avere il permesso di difendersi da soli o per mezzo di un'assistente legale qualora ciò sia necessario nell'interesse della giustizia;

4. avere il permesso di ottenere la presenza di testimoni e interrogarli o farli interrogare;

5. avere l'assistenza gratuita di un interprete, qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento».

3. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sulla materia, affermando che «in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa » (ex multis Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786).

La violazione delle citate prescrizioni procedimentali è stata ricondotta alla categoria delle nullità degli atti processuali, a ragione della connessione funzionale tra il giudizio disciplinare e il procedimento giurisdizionale di reclamo; l'estensione della disciplina riguarda non soltanto gli aspetti strutturali del procedimento, ossia i presupposti di legittimità e di validità dell'atto conclusivo, avente natura decisoria che lo conclude, ma va estesa, per ragioni di ordine sistematico, anche agli aspetti funzionali che riguardano le modalità di deduzione del vizio e, conseguentemente, anche alle disposizioni di cui all'art. 182 comma 2, cod. proc. pen. 3.1.

Nel caso in esame, come il ricorso non contesta specificamente, emerge che «la contestazione è stata formalizzata il 2/09/2021 con atto regolarmente sottoscritto dal detenuto e che lo stesso era presente avanti al Consiglio di Disciplina del 9/09/2021, nel corso del quale ha presentato breve nota lamentando l'assenza della convocazione» che, all'evidenza, non solo era stata data, ma aveva consentito di usufruire di ben sette giorni per organizzare la difesa.

In merito alla congruità del termine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa» (Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786).

4. Con riguardo al tema della contestazione da parte del Comandante di Reparto, invece che davanti al Direttore, va ricordato che l'art. 81 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, prevede la competenza del Direttore dell'istituto, alla presenza del Comandante del reparto di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Tuttavia, come ha sottolineato il Tribunale di sorveglianza, dal verbale richiamato nell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza risulta che la contestazione è stata effettuata «dal Comandante del reparto su delega del Direttore e in presenza di altro appartenente al ruolo degli ispettori».

La censura formulata dal detenuto sulla regolarità del procedimento disciplinare — che si basa, nella sostanza, sul suo mancato contatto con il Direttore dell'istituto penitenziario, il quale aveva delegato a un appartenente del Corpo della [OSCURATO:PERSONA] la contestazione dell'addebito disciplinare all'accusato — è del tutto fallace, alla stregua della giurisprudenza di legittimità Sez. 1 n. 35021 del 26/06/2017, Cava, non mass., espressamente richiamata nell'ordinanza impugnata.

4.2. Erroneamente il ricorrente sostiene che non sia possibile la delega, stante il tenore letterale della norma.

In realtà, l'inderogabilità della competenza amministrativa non esclude la delega che, nel caso di specie, si ricava anche per implicito dall'art. 2, comma 1 del Regolamento sull'ordinamento penitenziario là dove si afferma che il mantenimento dell'ordine e della disciplina negli istituti penitenziari ed il rispetto delle regole vengono assicurati dal Direttore dell'istituto che si avvale del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

La ratio della procedura di cui all'invocato art. 81 - come ha ben spiegato il Tribunale di sorveglianza - è quella di assicurare all'incolpato la piena conoscenza dell'addebito mossogli e la possibilità di discolparsi non solo davanti al responsabile del mantenimento dell'ordine nell'istituto, ma altresì con la garanzia ulteriore della presenza di un secondo funzionario apicale, sì che va qui condiviso e riaffermato il principio secondo cui «non può mai rilevarsi una nullità se non nel caso in cui essa abbia concretamente danneggiato l'interesse del detenuto nel cui vantaggio è prevista la formalità data» (Sez. 1 n. 35021 del 26/06/2017, Cava, non mass., cit.) Dunque, non avendo il ricorrente specificato quale concreto pregiudizio egli abbia subito dal vedersi contestare l'addebito da parte di un soggetto delegato dal Direttore, con la garanzia della presenza di un secondo funzionario, non può essere dichiarata alcuna nullità, né invocata la violazione di alcun diritto di difesa.

4.3. A completare il quadro della manifesta infondatezza della doglianza vi è anche l'ulteriore considerazione secondo la quale l'eccezione doveva essere fatta, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza dinanzi al Consiglio di Disciplina, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. Pen. (Sez. 1, n 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733).

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di SASSARIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi CUOMO che ha concluso per il rigetto del ricorso; Dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 26 aprile 2022 che aveva annullato la sanzione disciplinare irrogata a MONTELIA Ciro sul rilievo che non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa (contestazione regolarmente effettuata; presenza davanti al Consiglio di Disciplina tenutosi sette giorni dopo la contestazione). 2. Ricorre MONTELLA Ciro, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge (art.81 d.P.R. n. 230/2000) atteso che la contestazione dell'addebito è avvenuta alla sola presenza del Comandante del Reparto e non anche del Direttore e senza la contestuale convocazione davanti al Consiglio di Disciplina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'art. 81, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, con riferimento ai tempi e alle modalità di trattazione del procedimento disciplinare nei confronti dei detenuti o internati, stabilisce: 1) la constatazione diretta o indiretta di una infrazione da parte dell'operatore penitenziario e la redazione di un rapporto che deve essere trasmesso al direttore dell'istituto; 2) la contestazione formale dell'infrazione al detenuto da parte del direttore «... sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto...» (comma 2); 3) gli eventuali accertamenti ulteriori, svolti dal direttore o dai suoi delegati; 4) la convocazione diretta del detenuto o la convocazione del Consiglio di Disciplina, entro dieci giorni dalla contestazione (comma 4). Tale articolata scansione del procedimento è finalizzata a salvaguardare le esigenze di difesa dell'incolpato e a consentirgli di apprendere il contenuto della violazione ascrittagli e di predisporre un'eventuale difesa, così come previsto dalle [OSCURATO:PERSONA] del 2006 (Raccomandazione 2006/2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee) le quali, alla regola n. 59, stabiliscono: «i detenuti accusai:i di un'infrazione disciplinare devono: 1. essere informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro; 2. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa; 3. avere il permesso di difendersi da soli o per mezzo di un'assistente legale qualora ciò sia necessario nell'interesse della giustizia; 4. avere il permesso di ottenere la presenza di testimoni e interrogarli o farli interrogare; 5. avere l'assistenza gratuita di un interprete, qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento». 3. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sulla materia, affermando che «in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa » (ex multis Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786). La violazione delle citate prescrizioni procedimentali è stata ricondotta alla categoria delle nullità degli atti processuali, a ragione della connessione funzionale tra il giudizio disciplinare e il procedimento giurisdizionale di reclamo; l'estensione della disciplina riguarda non soltanto gli aspetti strutturali del procedimento, ossia i presupposti di legittimità e di validità dell'atto conclusivo, avente natura decisoria che lo conclude, ma va estesa, per ragioni di ordine sistematico, anche agli aspetti funzionali che riguardano le modalità di deduzione del vizio e, conseguentemente, anche alle disposizioni di cui all'art. 182 comma 2, cod. proc. pen. 3.1. Nel caso in esame, come il ricorso non contesta specificamente, emerge che «la contestazione è stata formalizzata il 2/09/2021 con atto regolarmente sottoscritto dal detenuto e che lo stesso era presente avanti al Consiglio di Disciplina del 9/09/2021, nel corso del quale ha presentato breve nota lamentando l'assenza della convocazione» che, all'evidenza, non solo era stata data, ma aveva consentito di usufruire di ben sette giorni per organizzare la difesa. In merito alla congruità del termine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa» (Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786). 4. Con riguardo al tema della contestazione da parte del Comandante di Reparto, invece che davanti al Direttore, va ricordato che l'art. 81 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, prevede la competenza del Direttore dell'istituto, alla presenza del Comandante del reparto di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Tuttavia, come ha sottolineato il Tribunale di sorveglianza, dal verbale richiamato nell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza risulta che la contestazione è stata effettuata «dal Comandante del reparto su delega del Direttore e in presenza di altro appartenente al ruolo degli ispettori». La censura formulata dal detenuto sulla regolarità del procedimento disciplinare — che si basa, nella sostanza, sul suo mancato contatto con il Direttore dell'istituto penitenziario, il quale aveva delegato a un appartenente del Corpo della [OSCURATO:PERSONA] la contestazione dell'addebito disciplinare all'accusato — è del tutto fallace, alla stregua della giurisprudenza di legittimità Sez. 1 n. 35021 del 26/06/2017, Cava, non mass., espressamente richiamata nell'ordinanza impugnata. 4.2. Erroneamente il ricorrente sostiene che non sia possibile la delega, stante il tenore letterale della norma. In realtà, l'inderogabilità della competenza amministrativa non esclude la delega che, nel caso di specie, si ricava anche per implicito dall'art. 2, comma 1 del Regolamento sull'ordinamento penitenziario là dove si afferma che il mantenimento dell'ordine e della disciplina negli istituti penitenziari ed il rispetto delle regole vengono assicurati dal Direttore dell'istituto che si avvale del personale penitenziario secondo le rispettive competenze. La ratio della procedura di cui all'invocato art. 81 - come ha ben spiegato il Tribunale di sorveglianza - è quella di assicurare all'incolpato la piena conoscenza dell'addebito mossogli e la possibilità di discolparsi non solo davanti al responsabile del mantenimento dell'ordine nell'istituto, ma altresì con la garanzia ulteriore della presenza di un secondo funzionario apicale, sì che va qui condiviso e riaffermato il principio secondo cui «non può mai rilevarsi una nullità se non nel caso in cui essa abbia concretamente danneggiato l'interesse del detenuto nel cui vantaggio è prevista la formalità data» (Sez. 1 n. 35021 del 26/06/2017, Cava, non mass., cit.) Dunque, non avendo il ricorrente specificato quale concreto pregiudizio egli abbia subito dal vedersi contestare l'addebito da parte di un soggetto delegato dal Direttore, con la garanzia della presenza di un secondo funzionario, non può essere dichiarata alcuna nullità, né invocata la violazione di alcun diritto di difesa. 4.3. A completare il quadro della manifesta infondatezza della doglianza vi è anche l'ulteriore considerazione secondo la quale l'eccezione doveva essere fatta, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza dinanzi al Consiglio di Disciplina, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. Pen. (Sez. 1, n 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733). 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il rico
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