Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14949/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40538/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato in riferimento alla regola del "ragionevole dubbio", non è ammissibile nel giudizio di legittimità, avendo il difensore dell'imputato, munito di procura speciale in tal senso, espressamente rinunciato al motivo sulla responsabilità nel corso del giudizio di appello; Ritenuto inoltre che il secondo e il terzo motivo di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'eccessività della pena irrogata e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, sono privi di specificità in quanto non si confrontano con le argomentazioni del giudice di merito, che ha ritenuto, con valutazione corretta e non illogica di non ridurre ulteriormente un trattamento sanzionatorio già contenuto entro la soglia del minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40538/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato in riferimento alla regola del "ragionevole dubbio", non è ammissibile nel giudizio di legittimità, avendo il difensore dell'imputato, munito di procura speciale in tal senso, espressamente rinunciato al motivo sulla responsabilità nel corso del giudizio di appello; Ritenuto inoltre che il secondo e il terzo motivo di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'eccessività della pena irrogata e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, sono privi di specificità in quanto non si confrontano con le argomentazioni del giudice di merito, che ha ritenuto, con valutazione corretta e non illogica di non ridurre ulteriormente un trattamento sanzionatorio già contenuto entro la soglia del minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 14949/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris