CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17869/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente dei fatti (pacificamente commessi durante la gestione del Giunti, al quale è stata anche consegnata l'intera documentazione contabile) alla luce: - della ricostruzione delle vicende societarie: il Marcato avrebbe costituito la società e l'avrebbe amministrata ininterrottamente fino alla messa in liquidazione, avvenuta nel 2007, dopo la quale avrebbe formalmente assunto le funzioni di liquidatore fino al marzo 2010; - la piena conoscenza della condizione gestionale dell'impresa, della omessa tenuta delle scritture contabili (l'ultimo bilancio depositato è quello al 31 dicembre 2008) e del quadro economico finanziario e patrimoniale; - la data di effettuazione dei relativi bonifici, che coincide con quella dell'avvenuta registrazione del contratto di cessione delle quote societarie tra Marcato e Giunti; - le scarse capacità cognitive del Giunti, sempre dichiaratosi mero "prestanome". È pur vero che, in concreto, l'unico atto gestorio compiuto sotto la gestione di Giunti è, appunto, l'esecuzione dei bonifici, ma la mera coincidenza cronologica dell'esecuzione dei bonifici con la cessione delle quote e il conseguente trasferimento delle funzioni liquidatorie non rappresenta un elemento sufficiente a giustificare l'ascrivibilità di tali bonifici in capo al precedente liquidatore. Tanto più che esso stesso, sotto il profilo logico, ben potrebbe condurre verso una soluzione simmetrica rispetto a quella prospettata dalla Corte territoriale. In ultimo, assolutamente irrilevante è la scarsa capacità cognitiva del Giunti (idonea, semmai, a giustificarne l'estraneità); così come del tutto inconferenti sono le altre due considerazioni (quanto alla pregressa amministrazione e alla conseguente conoscenza della situazione contabili), proprio in quanto relative ad un periodo nel quale le funzioni gestorie erano svolte anche formalmente dal Marcato. Manca, quindi, una logica motivazione sulla quale fondare la riconducibilità delle condotte contestate al ricorrente.”. 3. Investita dal giudizio di rinvio, la Corte di appello di Torino ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante, rideterminando la pena inflitta all'imputato in anni uno e mesi quattro di reclusione con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione e la riduzione della durata delle pene accessorie a due anni La Corte distrettuale osserva che gli elementi fattuali ritenuti insufficienti dalla sentenza di annullamento per attribuire all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della società fallita anche dopo il formale passaggio delle funzioni gestorie a [OSCURATO:PERSONA] assumono una diversa luce se valutate insieme con le risultanze dell'annotazione della Guardia di finanza datata 29 luglio 2016. Da tale atto investigativo, in precedenza trascurato, si evince che in epoca immediatamente precedente alla dismissione delle quote e al trasferimento delle funzioni liquidatorie in favore di Giunti con conseguente passaggio delle consegne, l’odierno ricorrente aveva personalmente curato il disinvestimento di un fondo per versarne la relativa provvista interamente sul conto corrente 2 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O A L I F F I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 c 2 f e a a b 6 e b e 2 b 6 b F i r m a t o D a : G I U S E P P E B A L I S T R E R I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 f 2 b e 2 d 8 0 8 5 1 b 6 9 3