CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI Cdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato sopra; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione di tale tipologia di sentenza, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta l'erronea qualificazione giuridica per mancanza dell'elemento soggettivo del reato ed il trattamento sanzionatorio; pertanto, il motivo sul trattamento sanzionatorio non è previsto dalla legge, a meno che non riguardi pena illegale, mentre, quanto al vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto, esso - che non si sovrappone con il vizio di erronea applicazione della legge penale previsto in via generale dall'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. avendo un ambito di applicazione più ristretto rispetto ad esso, perché "nel rito del patteggiamento il vizio di erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitato ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619); la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che la verifica sul vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 5, n. 33145 dell'8 ottobre 2020, P.G. c. Cari, Rv. 279842) - non è correttamente invocato, perché alla lettura del capo di imputazione, della motivazione e degli argomenti spesi in ricorso (delimitazione della condotta a comportamenti diversi, e più circoscritti, di quelli contestati in imputazione; deduzione che la lite sarebbe iniziata per iniziativa della persona offesa), non emerge la non correttezza della qualificazione giuridica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci