CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 26565/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con ordinanza depositata in data 9 dicembre 2021 il Tribunale di Roma, Sezione Speciale per il Riesame delle misure cautelari personali e reali, dichiarava l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 4 novembre 2021 con cui il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro preventivo dell'area censita al Foglio 626, part. 817-818, part. 816- 820, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004; che avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione la [OSCURATO:PERSONA] lamentando la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere la carenza di interesse della medesima avendo costei presentato il ricorso in questione non quale indagata ma in veste di legale rappresentante della USD Centocelle proprietaria del terreno oggetto di sequestro; Considerato, non essendo contestata la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia presentato il ricorso de quo in quanto indagata e non in quanto legale rappresentate della USD Centocelle il Tribunale di Roma ha dato corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro è legittimato a presentare la richiesta di riesame solo in quanto abbia, ad altro titolo, diritto alla personale restituzione del bene de quo; che non avendo la ricorrente né in sede cautelare né tantomeno nella presente sede allegato l'esistenza di tale titolo alla restituzione personale del bene correttamente l'originario ricorso ed il presente vanno dichiarati inammissibili; che alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio