Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:673
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑274/08
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/54/CE — Art. 15, n. 2 — Art. 23, n. 2 — Mercato interno dell’energia elettrica — Approvazione preliminare delle metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso
alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione — Autorità di regolamentazione nazionale»
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Misure destinate all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno dell’energia
elettrica — Direttiva 2003/54 — Organizzazione dell’accesso alle reti
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54, art. 23, n. 2, lett. a)]
Viene meno agli obblighi impostigli dalla direttiva 2003/54, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica
e che abroga la direttiva 96/92, uno Stato membro che non abbia incaricato l’autorità di regolamentazione di fissare o di
approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di
connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione, conformemente al
disposto dell’art. 23, n. 2, lett. a), di tale direttiva.
Infatti, anche se il recepimento o l’interpretazione di una disposizione di una direttiva proposta da uno Stato membro consentisse
di rispettare, e perfino di rispettare meglio, talune finalità perseguite da tale direttiva, tale Stato membro non può discostarsi
dalle disposizioni espressamente previste da questa. Orbene, al fine di rispettare quanto richiesto dalla direttiva 2003/54,
uno Stato membro non può limitarsi ad applicare un sistema nel quale il controllo della metodologia utilizzata per stabilire,
in particolare, le tariffe di trasmissione e di distribuzione di elettricità è effettuato a posteriori, anche ammesso che
tale controllo sia altrettanto efficace quanto un meccanismo di controllo preventivo, poiché la direttiva prevede espressamente
il ricorso ad un sistema di approvazione preventiva e non conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di applicarne un altro.
Dal testo stesso dell’art. 23, n. 2, lett. a), della suddetta direttiva emerge che, da un lato, le autorità di regolamentazione
nazionali fissano o approvano, prima della loro entrata in vigore, almeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire
le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione
e che, dall’altro, tali tariffe o metodologie devono consentire di realizzare gli investimenti necessari al funzionamento
delle reti. Pertanto, l’obiettivo della direttiva può essere realizzato soltanto stabilendo tariffe concrete o elementi di
una metodologia di calcolo delle tariffe che raggiungano un livello di precisione tale che consenta agli operatori economici
di valutare il loro costo di accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione.
(v. punti 33-34, 37, 40, 43 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
29 ottobre 2009 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/54/CE – Art. 15, n. 2 – Art. 23, n. 2 – Mercato interno dell’elettricità – Approvazione preliminare delle metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso
alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione – Autorità di regolamentazione nazionale»
Nella causa C‑274/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 25 giugno 2008,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. B. Schima e dalla sig.ra P. Dejmek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia,
rappresentato dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente,
convenuto,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dalla
sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2009,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il ricorso in esame la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che,
– avendo omesso di adottare, ai sensi dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE (GU L 176, pag. 37, e – rettifica – GU 2004, L 16, pag. 74; in prosieguo: la «direttiva»), le disposizioni richieste
per garantire la separazione funzionale, in un’impresa verticalmente integrata, tra gli interessi di distribuzione e di produzione,
e
– non avendo incaricato l’autorità di regolamentazione di fissare o di approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno
le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese
le tariffe di trasmissione e di distribuzione, ai sensi dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva,
il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva.
Contesto normativo
Il diritto comunitario
2
A tenore del secondo ‘considerando’ della direttiva, occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a
livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe
di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l’accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della
loro entrata in vigore.
3
Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva, «perché la concorrenza funzioni occorre che l’accesso alla rete sia fornito
senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli».
4
Secondo il tredicesimo ‘considerando’ della direttiva, sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe
trasparenti e non discriminatorie per l’accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del
sistema in modo non discriminatorio.
5
Il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva è così redatto:
«L’esistenza di un’efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un
elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. [OSCURATO:PERSONA] membri specificano le funzioni, le competenze
e i poteri amministrativi dell’autorità in questione. È importante che le autorità di regolamentazione abbiano lo stesso insieme
minimo di competenze. Tali autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie
di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione. Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini
di tempo e di denaro, tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore».
6
Il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva è redatto come segue:
«Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di
calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione, del gestore del sistema di distribuzione,
oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le
autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie
e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita
e alle misure di gestione della domanda».
7
A tenore del ventiseiesimo e trentunesimo ‘considerando’ della direttiva, fra gli obiettivi di questa figurano «livelli equivalenti
di concorrenza in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri» e «la realizzazione di un mercato interno dell’energia elettrica pienamente operativo,
in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale».
8
Secondo la definizione fornita dall’art. 2, punto 21, della direttiva, ai fini di questa si intende per «impresa verticalmente
integrata» «un’impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall’art. 3, n. 3, del regolamento (CEE)
del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1,
e – rettifica – GU L 257, pag. 13, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310, GU L 180, pag. 1],
e in cui le società/i gruppi interessati svolgono almeno una delle funzioni di trasmissione o distribuzione e almeno una delle
funzioni di generazione o fornitura di energia elettrica».
9
L’art. 15, relativo alla separazione giuridica dei gestori di sistemi di distribuzione, figurante al capo V della direttiva,
intitolato «Gestione del sistema di distribuzione», è redatto come segue:
«1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno
sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla
distribuzione. Tali norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione
dall’impresa verticalmente integrata.
2. In aggiunta ai requisiti cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un’impresa verticalmente
integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l’organizzazione e l’adozione
di decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti criteri minimi:
a) i responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie
dell’impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione,
trasmissione, fornitura di energia elettrica;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell’amministrazione
del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa elettrica integrata,
in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare
all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e
gestionale della società madre sulla redditività, disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, di una
società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore
del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento
della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni
giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione,
che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere
comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma indica gli obblighi
specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma
di adempimenti presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, una relazione sulle
misure adottate; tale relazione è soggetta a pubblicazione.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 alle imprese elettriche integrate che
riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati».
10
L’art. 20, relativo all’accesso dei terzi, figurante al capo VII della direttiva, intitolato «Organizzazione dell’accesso
al sistema», prevede al suo n. 1:
«[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione
basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra
gli utenti del sistema. [OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della
loro entrata in vigore conformemente all’articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state
approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore».
11
L’art. 23, relativo alle autorità di regolamentazione, figurante in questo stesso capo, dispone ai suoi nn. 2‑5:
«2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell’entrata in vigore, quantomeno le metodologie
usate per calcolare o stabilire quanto segue:
a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Tali tariffe
o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati in modo da permettere agli stessi di assicurare
il funzionamento delle reti;
b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.
3. In deroga al paragrafo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all’organo competente
dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno le metodologie di cui al paragrafo 2, nonché
le modifiche di cui al paragrafo 4. In tal caso, l’organo competente ha il potere di approvare o respingere un progetto di
decisione presentato dall’autorità di regolamentazione. Le tariffe, metodologie e modifiche presentate sono pubblicate insieme
alla decisione all’atto dell’adozione formale. È pubblicato inoltre ogni rigetto formale di un progetto di decisione, con
la sua motivazione.
4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione
di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per garantire
che siano proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio.
5. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione, con riferimento
agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4, può adire l’autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la
risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato
di due mesi qualora l’autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato
con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito
ad impugnazione.
Nel caso in cui il reclamo riguardi le tariffe di connessione per nuovi impianti di generazione di grandi dimensioni, il termine
di due mesi può essere prorogato dall’autorità di regolamentazione».
12
L’art. 30, n. 1, della direttiva dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º luglio 2004. Essi ne informano immediatamente
la [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del n. 2 di questo articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono posporre l’attuazione dell’art. 15, n. 1, fino
al 1º luglio 2007, fatti salvi i requisiti di cui all’art. 15, n. 2.
Il diritto nazionale
13
A tenore del capo 3, art. 3, della legge (2005:551) sulla società per azioni [Aktiebolagslag (2005:551)], una società per
azioni mira a procurare utili ai suoi azionisti, salvo disposizione in senso contrario dello statuto della società. Le attribuzioni
dell’assemblea generale degli azionisti sono descritte al capo 7 di detta legge. Il capo 8 della stessa contiene disposizioni
relative al consiglio di amministrazione e al presidente direttore generale, e stabilisce, in particolare, i compiti principali
del consiglio di amministrazione, le funzioni del presidente direttore generale e le restrizioni generali ai poteri del procuratore.
Questa stessa legge contiene al suo capo 17, art. 3, intitolato «Tutela dei capitali propri immobilizzati e regola cautelativa»,
disposizioni che limitano le distribuzioni di utili di una società controllata alla sua società madre.
14
Il capo 4 della legge (1997:857) relativa all’elettricità [Ellag (1997: 857); in prosieguo: la «LRE»)] disciplina le tariffe
di rete, mentre il capo 12 della stessa riguarda la regolamentazione e il controllo. Essi dispongono quanto segue:
«Capo 4 – Tariffe di rete
[OSCURATO:PERSONA]. 1 – Le tariffe di rete sono costituite in modo tale che gli introiti complessivi che il concessionario ottiene dalla
gestione della rete siano ragionevoli rispetto, da un lato, alle condizioni oggettive di gestione di una rete e, dall’altro,
alle modalità di gestione della rete da parte del concessionario.
Le tariffe di rete devono essere oggettive e non discriminatorie.
All’atto della formazione delle tariffe di rete per il trasporto di elettricità, devono essere presi in considerazione in
particolare: il numero di punti di collegamento, l’ubicazione geografica dei punti di collegamento, la quantità di energia
trasportata, la potenza sottoscritta, i costi della rete superiore e la qualità del trasporto di elettricità.
All’atto della formazione delle tariffe di rete ai fini del collegamento a una linea o a un circuito devono essere prese in
considerazione in particolare: l’ubicazione geografica dei punti di collegamento e la potenza sottoscritta al punto di collegamento.
Il governo o, previa autorizzazione da parte di quest’ultimo, l’autorità di regolamentazione delle reti può adottare disposizioni
più dettagliate relative alla formazione delle tariffe di rete.
(…)
Capo 12 – Regolamentazione
(…)
Art. 2 – Un’autorità di regolamentazione può chiedere le informazioni e prendere conoscenza dei documenti necessari alla regolamentazione.
L’istanza può essere accompagnata da un’ammenda amministrativa.
Ogni decisione adottata conformemente al primo comma è immediatamente applicabile.
Il governo o, previa autorizzazione da parte di quest’ultimo, l’autorità di regolamentazione delle reti può adottare disposizioni
relative alla raccolta dei dati necessari per la protezione dell’equità delle tariffe di rete.
Art. 3 – Un’autorità di regolamentazione può emanare le ingiunzioni richieste per garantire il rispetto delle disposizioni
e condizioni relative alla regolamentazione. Un’ingiunzione può essere accompagnata da un’ammenda amministrativa.
Qualsiasi ingiunzione relativa alla sicurezza elettrica o alla sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale
è immediatamente applicabile».
15
Le istruzioni amministrative n. 3 del 2003 provenienti dall’Agenzia svedese dell’energia [Statens energimyndighets författningssamling
(STEMFS) (2003:3)], quali modificate dalle istruzioni amministrative di detta agenzia n. 2 del 2005 [Statens energimyndighets
författningssamling (STEMFS) (2005:2); in prosieguo: le «istruzioni amministrative»], contengono disposizioni dettagliate
relative alla comunicazione di informazioni al fine di valutare l’equità delle tariffe di rete, le specifiche tecniche delle
tariffe e delle regole relative alla comunicazione delle informazioni all’autorità di regolamentazione.
16
A norma del capo 1, art. 2, della legge (2004:875) relativa alla gestione separata di taluni impianti elettrici [Lag (2004:875)
om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar], il länsrätt (tribunale amministrativo), su domanda dell’autorità
di regolamentazione delle reti, può ordinare la gestione separata di un impianto elettrico se un’impresa che gestisce una
rete che si avvale di un impianto elettrico non adempie i suoi obblighi fondamentali conformemente alla normativa vigente.
Il procedimento precontenzioso
17
Ritenendo che gli artt. 15, n. 2, lett. b) e c), nonché 23, n. 2, lett. a) e b), della direttiva non siano stati correttamente
recepiti dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento per inadempimento ex art. 226 CE.
18
Dopo aver invitato lo Stato membro a presentare le sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che queste ultime non fossero
soddisfacenti quanto all’insieme degli elementi dedotti, ha emesso il 15 dicembre 2006 un parere motivato, invitando il [OSCURATO:PERSONA]
di Svezia ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere entro un termine di due mesi a decorrere dal
suo ricevimento.
19
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha risposto al detto parere motivato il 14 gennaio 2007 esponendo i vari elementi della normativa nazionale.
20
Considerando che i provvedimenti necessari per il recepimento completo degli artt. 15, n. 2, lett. b) e c), e 23, n. 2, lett. a),
della direttiva non fossero stati adottati ancora dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame.
Sul ricorso
Sul primo motivo, relativo alla violazione del disposto dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva
21
Con tale motivo la [OSCURATO:PERSONA] addebita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia di aver omesso di adottare, ai sensi dell’art. 15, n. 2, lett. b)
e c), della direttiva, le disposizioni richieste per garantire la separazione funzionale, in un’impresa verticalmente integrata,
tra gli interessi di distribuzione e di produzione.
22
Nel suo controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia non contesta le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] relative al recepimento dell’art. 15,
n. 2, lett. b) e c), della direttiva. Anche se considera che la sua regolamentazione in materia di diritto delle società mira
ampiamente a realizzare la separazione funzionale richiesta da tali disposizioni, esso ammette che talune misure specifiche
necessarie alla loro trasposizione devono ancora essere adottate. A questo proposito aggiunge che l’Energimarknadsinspektionen
(Ispettorato nazionale del mercato dell’elettricità) è stato investito dal governo perché esamini le modifiche legislative
e/o regolamentari necessarie alla trasposizione corretta dell’art. 15 della direttiva e consegni una relazione entro il 1º
ottobre 2008.
23
Nella fattispecie è pacifico che tutti i provvedimenti necessari per garantire il recepimento delle disposizioni di cui trattasi
della direttiva nell’ordinamento giuridico svedese non erano ancora stati adottati alla scadenza del termine impartito nel
parere motivato.
24
Orbene, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava
alla scadenza di detto termine (v. sentenza 30 gennaio 2002, causa C‑103/00, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag. I‑1147, punto 23,
e 5 giugno 2008, causa C‑395/07, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, punto 8).
25
Alla luce di quanto sopra si deve dichiarare fondato il primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sul secondo motivo, relativo alla violazione del disposto dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva
26
[OSCURATO:PERSONA] va valere, con tale motivo, che il recepimento dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva non è stato effettuato
correttamente nell’ordinamento giuridico svedese, poiché l’autorità di regolamentazione non è stata incaricata di fissare
o di approvare preventivamente almeno le metodologie di calcolo delle tariffe di rete ai sensi di detta disposizione.
27
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia considera, per contro, che il suo regime è conforme alla direttiva, in quanto la sua regolamentazione contiene
le metodologie richieste da questa, combinate con la possibilità di una correzione a posteriori da parte dell’autorità di
regolamentazione dei risultati ottenuti.
28
Tenuto conto di tale affermazione, occorre esaminare se tale normativa corrisponda a quanto richiesto dall’art. 23, n. 2,
lett. a), della direttiva.
29
Tale disposizione della direttiva contiene del pari una regola sostanziale, secondo cui in particolare le tariffe o metodologie
devono consentire di realizzare gli investimenti necessari al funzionamento delle reti. Siffatti investimenti possono essere
attesi da parte degli operatori economici soltanto se tali tariffe o metodologie sono sufficientemente precise e accordano
una prevedibilità soddisfacente.
30
Occorre rilevare anzitutto che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ammette la mancanza di disposizioni di diritto interno relative a un’approvazione
preliminare, da parte dell’autorità di regolamentazione nazionale, almeno delle metodologie utilizzate per calcolare o stabilire
le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione.
31
Tale Stato membro sostiene tuttavia che il sistema svedese consente di raggiungere lo scopo della direttiva, vale a dire la
creazione di un mercato interno dell’elettricità pienamente operativo nell’ambito del quale le condizioni di una concorrenza
leale sono garantite, al fine di assicurare, in particolare, che l’accesso alla rete sia, conformemente al sesto ‘considerando’
della direttiva, senza discriminazioni, trasparente e a prezzi ragionevoli.
32
Tale argomentazione non può essere accolta.
33
Infatti, si deve rilevare che, anche se il recepimento o l’interpretazione di una disposizione di una direttiva proposta da
uno Stato membro consentisse di rispettare, e perfino di rispettare meglio, talune finalità perseguite da tale direttiva,
tale Stato membro non può discostarsi dalle disposizioni espressamente previste da questa (v., per analogia, sentenza 6 ottobre
2005, causa C‑243/03, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, Racc. pag. I‑8411, punto 35).
34
Di conseguenza, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, al fine di rispettare quanto richiesto dalla direttiva, il [OSCURATO:PERSONA]
di Svezia non può limitarsi ad applicare un sistema nel quale il controllo della metodologia utilizzata per stabilire, in
particolare, le tariffe di trasmissione e di distribuzione di elettricità è effettuato a posteriori, anche ammesso che tale
controllo sia altrettanto efficace quanto un meccanismo di controllo preventivo, poiché la direttiva prevede espressamente
il ricorso ad un sistema di approvazione preventiva e non conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di applicarne un altro.
35
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia afferma del pari che è sufficiente, al fine di rispettare quanto richiesto dall’art. 23, n. 2, lett. a),
della direttiva, prevedere un sistema nazionale di regolamentazione nell’ambito del quale solo gli orientamenti in base ai
quali le tariffe di rete saranno successivamente praticate devono essere preventivamente approvati. Nella fattispecie, l’ambito
normativo interno stabilirebbe le metodologie per la fissazione delle tariffe di rete ai sensi dell’art. 23, n. 2, lett. a),
della direttiva. Questo Stato membro si riferisce a tale scopo al capo 4 della legge (1997:857) relativa all’elettricità,
alle istruzioni amministrative, nonché alla decisione 21 giugno 2004 dell’Agenzia svedese dell’energia.
36
Secondo i termini del quindicesimo ‘considerando’ della direttiva, le autorità di regolamentazione nazionale fissano o approvano
dette tariffe o, almeno, i metodi di calcolo delle stesse. A tenore del diciottesimo ‘considerando’ della direttiva, queste
stesse autorità di regolamentazione nazionale devono provvedere a che dette tariffe, così fissate o approvate, siano non discriminatorie
e rispecchino i costi effettivamente causati dalla trasmissione o dalla distribuzione di elettricità.
37
Alla luce di detti ‘considerando’, che definiscono gli obiettivi considerati dal legislatore comunitario, non si deve fornire
un’interpretazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva che si discosti dal testo di tale disposizione. Infatti,
dalla lettera stessa di tale disposizione risulta che, da un lato, le autorità di regolamentazione fissano o approvano, prima
della loro entrata in vigore, almeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di
accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione e, dall’altro, che tali tariffe, o
metodologie, devono consentire di realizzare gli investimenti necessari al funzionamento delle reti.
38
L’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva richiede quindi un livello di prevedibilità sufficiente delle summenzionate tariffe,
che consenta di garantire la realizzazione degli investimenti necessari al funzionamento delle reti di trasmissione e di distribuzione
di elettricità.
39
Anche se, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], detta disposizione non richiede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscano
una formula nella quale figurerebbe un insieme di parametri che consente il calcolo concreto e diretto delle tariffe, si deve
constatare che l’ambito normativo al quale si riferisce il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia contiene soltanto principi e criteri generali ai
quali devono rispondere le tariffe di rete e non comporta una metodologia che consenta agli operatori di prevedere, neanche
approssimativamente, le tariffe applicabili.
40
L’obiettivo della direttiva può essere realizzato soltanto stabilendo tariffe concrete o elementi di una metodologia di calcolo
delle tariffe che raggiungano un livello di precisione tale che consenta agli operatori economici di valutare il loro costo
di accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione.
41
Ne consegue che l’ambito normativo svedese non corrisponde all’esigenza di prevedibilità delle tariffe derivanti dalla direttiva,
necessaria per consentire di realizzare gli investimenti che garantiscono il funzionamento delle reti di trasmissione e di
distribuzione di elettricità. In ogni caso, non introduce, nel diritto interno, il meccanismo di controllo preventivo previsto
dall’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva. Infatti, la normativa svedese non stabilisce un sistema nell’ambito del quale
proposte di tariffe siano assoggettate all’autorità di regolamentazione prima della loro entrata in vigore.
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Pertanto, il secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] dev’essere considerato fondato.
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Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve dichiarare che:
– avendo omesso di adottare le disposizioni richieste per garantire la separazione funzionale, in un’impresa verticalmente integrata,
tra gli interessi di distribuzione e di produzione, conformemente al disposto dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), e
– non avendo incaricato l’autorità di regolamentazione di fissare o di approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno
le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese
le tariffe di trasmissione e di distribuzione, ai sensi dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva,
il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva.
Sulle spese
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A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e quest’ultimo è risultato soccombente, esso dev’essere
condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia,
–
avendo omesso di adottare le disposizioni richieste per garantire la separazione funzionale, in un’impresa verticalmente integrata,
tra gli interessi di distribuzione e di produzione, conformemente al disposto dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e
–
non avendo incaricato l’autorità di regolamentazione di fissare o di approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno
le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese
le tariffe di trasmissione e di distribuzione, conformemente al disposto dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/54,
è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia è condannato alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: lo svedese.