Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 01260/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla respor sabilità, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. pr :c. pen. 2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difens.:re che deduceva:

2.1. violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti g , 'eriche riconoscibili in relazione al buon comportamento processuale dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.

Il collegio riafferma che In tema di concordato in appello, è ammissibile il r :orso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduc 3 motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al cons !nso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata vah 'fazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi Ittinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della 5ilnzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella previ 1 ,a dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.

E 16 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nc nché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si clefermina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024 L'estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla respor sabilità, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. pr :c. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difens.:re che deduceva: 2.1. violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti g , 'eriche riconoscibili in relazione al buon comportamento processuale dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. Il collegio riafferma che In tema di concordato in appello, è ammissibile il r :orso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduc 3 motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al cons !nso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata vah 'fazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi Ittinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della 5ilnzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella previ 1 ,a dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. E 16 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nc nché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si clefermina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024 L'estensor
Sentenza Cassazione n. 01260/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris