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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 1987

Cassazione n. 31921/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro; avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, del 18/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale della stessa città in data 15 novembre 2021 - con il quale era stata disposta nei suoi confronti la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni cinque (con obbligo di soggiorno e cauzione pari ad euro 1.000,00) e la confisca di beni - ha confermato la misura personale ed ha revocato la confisca con restituzione all'avente diritto del fondo sito in [OSCURATO:PERSONA], identificato al NCT foglio 15, particelle 261,262,263,264,265, nonché della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di coltivazione di semi oleosi, [OSCURATO:PARTITA_IVA] avviata in data 1 giugno 2010.

2. Avverso il predetto decreto [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt.1 e 4 d.lgs. 159/2011 ed osserva che, nel caso di specie, non sarebbe stata adeguatamente dimostrata l'attualità della pericolosità sociale del Bagnato in ragione della limitata estensione temporale della condanna associativa rispetto alla quale egli è stato condannato ed in considerazione del lungo periodo di detenzione espiato dal medesimo.

Pertanto, in assenza dell'attualità della pericolosità sociale, la misura di prevenzione personale non poteva essere disposta.

3. Contro il medesimo decreto propone ricorso per cassazione anche il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro.

In particolare, con l'unico motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt.125 cod. proc. pen., 4, comma 1, lett. a) e b), 24 e 26 d.lgs. 159/2011 ed osserva che - sulla base delle condanne riportate dal Bagnato e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - vi era la prova della pericolosità qualificata del proposto in epoca antecedente al 2014 e che vi era la presunzione relativa della disponibilità dei beni, formalmente intestati al figlio Giuseppe convivente, al padre [OSCURATO:PERSONA] in quanto entrambi appartenenti al medesimo nucleo famigliare.Sulla base di tali elementi, quindi, la pubblica accusa ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato limitatamente alla revoca della confisca del fondo e della ditta individuale sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2.0ccorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4

I. n. 1423/56, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2,

I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080).

È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc.

Noviello, Rv. 279435).

Inoltre, va ricordato che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. 6, Sentenza n. 20577 del 07/07/2020, Rv. 279306 - 01).

3. Ciò posto, con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve evidenziarsi che lo stesso risulta inammissibile per la sua assoluta genericità non confrontandosi esso, in modo specifico, con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per confermare la misura personale nei suoi riguardi.

Infatti, nel decreto impugnato è stata evidenziata — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - l'assenza di elementi che consentano di escludere il giudizio relativo alla sussistenza della attuale pericolosità sociale del Bagnato.

In particolare, è stato osservato che il proposto era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 19 gennaio 2022 (che aveva confermato quella del Tribunale di Crotone) alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione per associazione di stampo mafioso e violazione della legge armi e che la sua partecipazione al sodalizio 'ndranghetistico era avvenuta dal 2014 sino al 31 luglio del 2018, mentre la violazione della legge armi (detenzione e porto di un fucile calibro 12) si era verificata nel 2014.

La sentenza di condanna aveva confermato l'ipotesi associativa dando rilievo ad alcune captazioni ed alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] (padre dell'odierno ricorrente) come capo dell'omonimo clan operante in Roccabernarda contrapposto a quello della famiglia Castiglione e che, nell'ambito dello scontro tra tali famiglie, era avvenuto l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale il Bagnato ed altri associati erano stati condannati dalla Corte di assise di Catanzaro.

Quanto poi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio, essa è stata considerata di rilievo in quanto egli aveva suggerito ad un altro sodale la 3) necessità di arruolare qualche giovane elemento al finenSlargare il numero dei soggetti a disposizione del padre ed aveva fatto parte di un gruppo che si era esercitato a sparare con un fucile in un terreno di proprietà della famiglia Bagnato.

Inoltre, come riferito dal collaboratore Iaquinta, l'odierno ricorrente si era occupato di trasmettere i messaggi (le 'ambasciate') del padre agli altri associati, rivestendo in tale modo una posizione di rilievo, confermata anche dalla sua partecipazione ad attività di carattere estorsivo; in forza di tali considerazioni tratte dalla sopra indicata sentenza di condanna, il decreto impugnato ha confermato la valutazione di permanenza della pericolosità sociale del Bagnato e la conseguente necessità di sottoporlo ad una misura di prevenzione.

A fronte di tale coerente argomentazione il ricorrente, dopo avere richiamato la giurisprudenza in materia, si è limitato a dedurre in modo del tutto generico la mancata dimostrazione dell'attualità della pericolosità in ragione della limitata estensione temporale della condotta associativa e del lungo periodo di detenzione scontata, senza però confrontarsi con le motivazioni contenute nel decreto della Corte di appello.

In ogni caso, con il vizio lamentato, si suggerisce una lettura alternativa degli elementi di merito, operazione non consentita nella materia in questione rispetto alla quale, come detto, il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per violazione di legge.

4. Anche il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro risulta privo del requisito della specificità poiché, anche per esso, deve evidenziarsi un mancato confronto rispetto al ragionamento contenuto del decreto impugnato rispetto alla revoca della confisca.

Invero, la Corte territoriale ha ritenuto il provvedimento del Tribunale di Catanzaro non rispettoso dei principi fissati, in tema di confisca, con riferimento al profilo temporale ed al criterio della sproporzione; in parcolare, con riferimento al terreno di [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che l'acquisizione risaliva al marzo del 2009, vale a dire cinque anni prima del manifestarsi della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] e che la proprietà era stata ottenuta mediante il riscatto dal vincolo degli usi civici esistente sul fondo medesimo, dietro pagamento di una somma non particolarmente elevata (euro 857,00) rispetto alla quale non poteva ragionevolmente invocarsi il principio della sproporzione, atteso che per il 2009 il proposto aveva dichiarato un reddito con il mod.770 pari ad euro 6.585,00.

Quanto poi alla ditta individuale, la Corte di appello ha osservato che nella proposta di sottoposizione a confisca mancava qualsiasi indicazione dei redditi prodotti e se, successivamente alla apertura della partita I.V.A., l'attività economica del Bagnato avesse registrato un qualsiasi impulso.

Orbene, rispetto a tale coerente argomentazione, il ricorso della pubblica accusa omette di confrontarsi in modo specifico, limitandosi a dedurre che il proposto era affiliato al clan da epoca anteriore al 2014 e che, quindi, la sua pericolosità sociale qualificata era anteriore a tale periodo essendo egli convivente con il padre [OSCURATO:PERSONA], di talché doveva presumersi che il pagamento del fondo fosse stato effettuato con proventi di illecita provenienza.

Anche per tale impugnazione si rileva che si vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito non illogicamente valutati dalla Corte di appello.

5. Alla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; nulla, invece, consegue alla inammissibilità del ricorso proposto dalla pubblica accusa trattandosi di parte pubblica (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017, Rv. 271650).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro; avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, del 18/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale della stessa città in data 15 novembre 2021 - con il quale era stata disposta nei suoi confronti la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni cinque (con obbligo di soggiorno e cauzione pari ad euro 1.000,00) e la confisca di beni - ha confermato la misura personale ed ha revocato la confisca con restituzione all'avente diritto del fondo sito in [OSCURATO:PERSONA], identificato al NCT foglio 15, particelle 261,262,263,264,265, nonché della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di coltivazione di semi oleosi, [OSCURATO:PARTITA_IVA] avviata in data 1 giugno 2010. 2. Avverso il predetto decreto [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt.1 e 4 d.lgs. 159/2011 ed osserva che, nel caso di specie, non sarebbe stata adeguatamente dimostrata l'attualità della pericolosità sociale del Bagnato in ragione della limitata estensione temporale della condanna associativa rispetto alla quale egli è stato condannato ed in considerazione del lungo periodo di detenzione espiato dal medesimo. Pertanto, in assenza dell'attualità della pericolosità sociale, la misura di prevenzione personale non poteva essere disposta. 3. Contro il medesimo decreto propone ricorso per cassazione anche il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro. In particolare, con l'unico motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt.125 cod. proc. pen., 4, comma 1, lett. a) e b), 24 e 26 d.lgs. 159/2011 ed osserva che - sulla base delle condanne riportate dal Bagnato e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - vi era la prova della pericolosità qualificata del proposto in epoca antecedente al 2014 e che vi era la presunzione relativa della disponibilità dei beni, formalmente intestati al figlio Giuseppe convivente, al padre [OSCURATO:PERSONA] in quanto entrambi appartenenti al medesimo nucleo famigliare.Sulla base di tali elementi, quindi, la pubblica accusa ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato limitatamente alla revoca della confisca del fondo e della ditta individuale sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2.0ccorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435). Inoltre, va ricordato che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. 6, Sentenza n. 20577 del 07/07/2020, Rv. 279306 - 01). 3. Ciò posto, con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve evidenziarsi che lo stesso risulta inammissibile per la sua assoluta genericità non confrontandosi esso, in modo specifico, con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per confermare la misura personale nei suoi riguardi. Infatti, nel decreto impugnato è stata evidenziata — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - l'assenza di elementi che consentano di escludere il giudizio relativo alla sussistenza della attuale pericolosità sociale del Bagnato. In particolare, è stato osservato che il proposto era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 19 gennaio 2022 (che aveva confermato quella del Tribunale di Crotone) alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione per associazione di stampo mafioso e violazione della legge armi e che la sua partecipazione al sodalizio 'ndranghetistico era avvenuta dal 2014 sino al 31 luglio del 2018, mentre la violazione della legge armi (detenzione e porto di un fucile calibro 12) si era verificata nel 2014. La sentenza di condanna aveva confermato l'ipotesi associativa dando rilievo ad alcune captazioni ed alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] (padre dell'odierno ricorrente) come capo dell'omonimo clan operante in Roccabernarda contrapposto a quello della famiglia Castiglione e che, nell'ambito dello scontro tra tali famiglie, era avvenuto l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale il Bagnato ed altri associati erano stati condannati dalla Corte di assise di Catanzaro. Quanto poi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio, essa è stata considerata di rilievo in quanto egli aveva suggerito ad un altro sodale la 3) necessità di arruolare qualche giovane elemento al finenSlargare il numero dei soggetti a disposizione del padre ed aveva fatto parte di un gruppo che si era esercitato a sparare con un fucile in un terreno di proprietà della famiglia Bagnato. Inoltre, come riferito dal collaboratore Iaquinta, l'odierno ricorrente si era occupato di trasmettere i messaggi (le 'ambasciate') del padre agli altri associati, rivestendo in tale modo una posizione di rilievo, confermata anche dalla sua partecipazione ad attività di carattere estorsivo; in forza di tali considerazioni tratte dalla sopra indicata sentenza di condanna, il decreto impugnato ha confermato la valutazione di permanenza della pericolosità sociale del Bagnato e la conseguente necessità di sottoporlo ad una misura di prevenzione. A fronte di tale coerente argomentazione il ricorrente, dopo avere richiamato la giurisprudenza in materia, si è limitato a dedurre in modo del tutto generico la mancata dimostrazione dell'attualità della pericolosità in ragione della limitata estensione temporale della condotta associativa e del lungo periodo di detenzione scontata, senza però confrontarsi con le motivazioni contenute nel decreto della Corte di appello. In ogni caso, con il vizio lamentato, si suggerisce una lettura alternativa degli elementi di merito, operazione non consentita nella materia in questione rispetto alla quale, come detto, il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per violazione di legge. 4. Anche il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro risulta privo del requisito della specificità poiché, anche per esso, deve evidenziarsi un mancato confronto rispetto al ragionamento contenuto del decreto impugnato rispetto alla revoca della confisca. Invero, la Corte territoriale ha ritenuto il provvedimento del Tribunale di Catanzaro non rispettoso dei principi fissati, in tema di confisca, con riferimento al profilo temporale ed al criterio della sproporzione; in parcolare, con riferimento al terreno di [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che l'acquisizione risaliva al marzo del 2009, vale a dire cinque anni prima del manifestarsi della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] e che la proprietà era stata ottenuta mediante il riscatto dal vincolo degli usi civici esistente sul fondo medesimo, dietro pagamento di una somma non particolarmente elevata (euro 857,00) rispetto alla quale non poteva ragionevolmente invocarsi il principio della sproporzione, atteso che per il 2009 il proposto aveva dichiarato un reddito con il mod.770 pari ad euro 6.585,00. Quanto poi alla ditta individuale, la Corte di appello ha osservato che nella proposta di sottoposizione a confisca mancava qualsiasi indicazione dei redditi prodotti e se, successivamente alla apertura della partita I.V.A., l'attività economica del Bagnato avesse registrato un qualsiasi impulso. Orbene, rispetto a tale coerente argomentazione, il ricorso della pubblica accusa omette di confrontarsi in modo specifico, limitandosi a dedurre che il proposto era affiliato al clan da epoca anteriore al 2014 e che, quindi, la sua pericolosità sociale qualificata era anteriore a tale periodo essendo egli convivente con il padre [OSCURATO:PERSONA], di talché doveva presumersi che il pagamento del fondo fosse stato effettuato con proventi di illecita provenienza. Anche per tale impugnazione si rileva che si vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito non illogicamente valutati dalla Corte di appello. 5. Alla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; nulla, invece, consegue alla inammissibilità del ricorso proposto dalla pubblica accusa trattandosi di parte pubblica (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017, Rv. 271650). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese
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