CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 28413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15604-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di buonuscita Rapporto di lavoro alle dipendenze del Garante per la protezione dei dati personali R.G.N. 15604/2016 Cron. Rep. Ud. 16/06/2022 CC - [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - [OSCURATO:PERSONA] PERSONALI, in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 8617/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2015 R.G.N. 5510/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 17 dicembre 2015, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ― dirigente della [OSCURATO:PERSONA] transitato dal 1 ° settembre 2000 nei ruoli del [OSCURATO:PERSONA] PERSONALI (in prosieguo, anche: GARANTE) ― per l'accertamento del diritto a perce pire, all'atto del collocamento a riposo, un'unica indennità di buonuscita, calcolata sull'ultimo stipendio e commisurata all'intera anzianità di servizio, condannando per l’effetto l’INPDAP (poi INPS) al pagamento della differenza rispetto a quanto liquidato dall’INPDAP all'atto del passaggio nel ruoli dell'AUTORITÀ e dal GARANTE all'atto della cessazione dal servizio. 2.La Corte territoriale riteneva essere applicabile l'articolo 3, comma quattro, D.P.R. nr. 1032/1973, ai sensi del quale all'iscritto al fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato che effettua i passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità e che dopo tali passaggi continua ad essere iscritto al fondo viene liquidata un'unica indennità di buonuscita all'atto della cessazione definitiva dal servizio, commisurata al periodo complessivo di servizio prestato. 3.Osservava che nella fattispecie di causa il LOMBARDI era cessato dal servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] ed era passato alle dipendenze del GARANTE senza soluzione di continuità, circostanza determinante per l’applicazione del suddetto articolo 3, che non veniva esclusa dalla avvenuta sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro. 4. Osservava, altresì, che la gestione della previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, tra le quali doveva essere compreso il GARANTE, era assegnata all’INPDAP, ai sensi dell'articolo 4 D.Lgs. nr. 479/1994. Inoltre, l'articolo 1, commi due e tre, del DPR 29 dicembre 1973 nr. 1032 stabiliva che agli effetti dello stesso DPR erano dipendenti statali, tra gli altri, gli impiegati civili e gli operai dello Stato e tra le amministrazioni statali rientravano le autorità indipendenti.5.Tale ricostruzione era confermata dagli articoli 14 D.P.R. numero 1032 del 1973 e 112 D.P.R. numero 1092 del 1973. 6.Dal diritto del LOMBARDI ad un’unica indennità di fine servizio conseguiva il rigetto della eccezione di prescrizione, poiché il decorso del termine quinquennale di prescrizione coincideva con il collocamento a riposo e non con la cessazione dal servizio presso la [OSCURATO:PERSONA]. 7.Doveva, infine, confermarsi la statuizione del Tribunale di difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] e del GARANTE, essendo competente alla liquidazione della indennità di buonuscita l’ente previdenziale. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS, articolato in tre motivi di censura, cui hanno resistito con controricorso il GARANTE e la [OSCURATO:PERSONA] nonché, con atto distinto, [OSCURATO:PERSONA], erede dell’originario ricorrente subentrata in corso di giudizio. 9.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso l'INPS ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 D.P.R. 29 dicembre 1973 numero 1032. 2.Richiamando i principi enunciati, quanto alla infrazionabilità del trattamento di fine servizio, da Cass. SU nr. 24280/2014, ha dedotto che nella fattispecie di causa il transito del LOMBARDI nei ruoli del GARANTE non era avvenuto secondo il regime della mobilità ma sulla base di un nuovo e distinto contratto individuale di lavoro e che, comunque, non poteva esservi continuità tra il servizio alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] e quello alle dipendenze del GARANTE, comportante una nuova iscrizione previdenziale. 3. Correttamente, pertanto, al momento della cessazione del servizio del LOMBARDI (il 31 agosto 2000) la [OSCURATO:PERSONA] aveva interrotto l'iscrizione previdenziale accesa presso L'INPDAP e l'INPDAP aveva liquidato l'indennità di buonuscita.4.Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 20 del D.P.R. 29 dicembre 1973 nr. 1032, in punto di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita. 5. L' INPS, alla luce delle considerazioni svolte con il primo motivo, ha assunto che l'insorgenza del diritto del LOMBARDI, dalla quale decorreva il termine di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita, coincideva con la cessazione dal servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], censurando la statuizione della sua decorrenza dalla data di definitivo collocamento a riposo. 6. Con il terzo mezzo, proposto in via subordinata, viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge in tema di legittimazione passiva, in riferimento alla dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] PERSONALI. 7. Si assume che il personale delle autorità indipendenti non può essere assimilato a quello statale e si evidenzia che l'INPDAP, non dovendo provvedere alla liquidazione del trattamento previdenziale, non aveva incamerato la copertura contributiva necessaria. Si precisa che il personale delle [OSCURATO:PERSONA] è iscritto alla previdenza pubblica solamente ai fini pensionistici e non ai fini previdenziali. 8. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamenteper la loro connessione, sono fondati. 9. Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), all’articolo 3, prevede che l'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessa dal servizio per qualunque causa consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo.10. Il comma quattro dello stesso articolo stabilisce che all'iscritto al Fondo che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata un'unica indennità di buonuscita all'atto della cessazione definitiva dal servizio, commisurata al periodo complessivo di servizio prestato. 11. È requisito costitutivo dei diritti previsti dalla norma citata l’iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato. 12. In particolare, la disposizione del comma quattro dell’articolo 3 consente al dipendente statale di avvalersi dell’ultimo stipendio percepito come base di computo della indennità di buonuscita, il che, nella ordinaria prospettiva di sviluppo della carriera, determina un importo più elevato della indennità. 13. Affinchè il diritto sussista occorre il verificarsi di due circostanze oggettive: che il dipendente continui a mantenere la iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato («e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso»); che il passaggio ad altra amministrazione avvenga senza soluzione di continuità («che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità»). 14. Si ha soluzione di continuità, che osta all’applicazione del comma quattro in esame, quando nel passaggio da una amministrazione ad un'altra vi sia un intervallo temporale di almeno un giorno; non è rilevante, invece, la circostanza che il passaggio avvenga per cessione dell’originario contratto di lavoro ― come in caso di mobilità ― o, piuttosto, a seguito della risoluzione del contratt o originario e della stipula di un nuovo contratto di lavoro. 15. Ciò che la norma richiede è la continuità temporale ― accompagnata dalla permanente iscrizione al fondo di previdenza ― e non la unicità del rapporto di lavoro. 16. In sostanza, occorre lapermanente iscrizione al fondo di previdenza, a prescindere dalle vicende relative al rapporto di lavoro.17. Il fondo di previdenza è disciplinato dagli articoli 32 e seguenti del DPR nr. 1032/1973 e provvede alla liquidazione della indennità di buonuscita; ai sensi degli articoli 35 e 37 dello stesso DPR, è finanziato da un contributo previdenziale obbligatorio che fa carico in parte al datore di lavoro ed in parte al dipendente iscritto (attraverso la rivalsa del datore di lavoro). 18. Il meccanismo difinanziamento del fondo rende ragione della necessità, ai fini della liquidazione di un’unica indennità di buonuscita, della permanenza dell’iscrizione al fondo; infatti, la erogazione della buonuscita è inscindibilmente legata all’obbligo di versamento della contribuzione, secondo un meccanismo proprio delle prestazioni previdenziali. 19. È dunque determinante, per quanto sin qui esposto, stabilire quali dipendenti debbano essere iscritti al fondo di previdenza previsto dal DPR nr. 1032/1973 e, in particolare, per quanto in causa rileva, se ad esso debbano essere iscritti i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] PERSONALI. 20. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, ai sensi dell’articolo 39 DPR nr. 1032/1973, i dipendenti statali di cui all'art. 1 (con le eccezioni stabilite dall'art. 2) nonché, ai sensi dell’articolo 40, alcune specifiche categorie (che non vengono in rilievo in causa); secondo il richiamato articolo 1, sono dipendenti statali, ai fini del diritto all'indennità di buonuscita, «gli impiegati civili e gli operai dello Stato», oltre al personale militare. 21. Non può essere predicata la qualificazione dei dipendenti del GARNTE come impiegati civili dello Stato. 22. In linea generale, è caratteristica strutturale delle [OSCURATO:PERSONA] la loro estraneità alla struttura di Governo; esse si collocano al di fuori della organizzazione amministrativa statale e sono caratterizzate dalla indipendenza dei loro componenti rispetto al potere governativo e dalla neutralità della azione, improntata al solo scopo del rispetto della legge. 23. Per quanto direttamente attiene ai rapporti di lavoro del personale, lo stesso legislatore ha distinto il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato da quello del personale delle [OSCURATO:PERSONA]; basta ricordare il disposto dell’articolo 5, comma otto, del D.L. nr. 95/2012, che, nel prevedere l’obbligo di fruizione delle ferie, dei riposi e dei permessi, si riferisce in maniera distinta, da un lato, al personale «delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione …» dall’altro, al personale «delle autorità indipendenti». 24. Venendo alla specifica disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] PERSONALI, si osserva che l’articolo 33, comma 1-bisdella L. 31/12/1996 nr. 675, che ha istituito il ruolo organico del personale dipendente del GARANTE, ha demandato ad un regolamento del GARANTE, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], la definizione dell'ordinamento delle carriere e delle modalità del reclutamento nonché del trattamento giuridico ed economico del personale. 25. Una analoga delega alla potestà regolamentare del garante è stata prevista dal successivo D.L.gs. 30/06/2003 nr. 196 (che all’articolo 183 ha abrogato la legge 31 dicembre 1996, n. 675), articolo 156, comma tre. 26. Sulla base di tali disposizioni è stato emanato il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 2000, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del garante per la protezione dei dati personali. 27. Secondo l'art. 2 del regolamento, si applicano, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed in via residuale, quelle che disciplinano il rapporto di lavoro privato; ai sensi dell’articolo 57 del regolamento, il trattamento di quiescenza e previdenza è definito dal relativo regolamento, approvato dall'Autorità, che recepisce gli accordi negoziali con le organizzazioni sindacali in materia. 28. In sintesi, il personale del GARANTE va distinto dal personale civile dello Stato, in ragione sia della natura del datore di lavoro che della disciplina del rapporto di lavoro; ad esso non è, dunque, riferibile l’istituto dell’indennità di buonuscita, di cui al DPR nr. 1032/1973.29. Ne deriva, altresì, che erroneamente è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del GARANTE; va, infatti, distinta la copertura previdenziale presso l’INPDAP (poi INPS) riconosciuta alla generalità dei dipendenti pubblici ai fini del trattamento di pensione dal versamento contributivo presso il fondo previsto dal DPR nr. 1032/1973, utile alla indennità di buonuscita. 30. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso. 31. Resta assorbito il secondo motivo, concernente la statuizione sulla decorrenza del termine di prescrizione, dipendente dalla erronea applicazione dell’articolo 3, comma quattro, DRR nr. 1032/1973. 32. La causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione affinché provveda ad un nuovo esame sulla base dei principi di diritto sin qui esposti. 33. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo