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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04432/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Potenza, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Lagonegro in data 9 febbraio 2017 in ordine ai contestati delitti di detenzione illegale di armi da guerra, loro parti e munizioni, alterazione di armi, omessa denuncia di armi, porto di armi comuni da sparo, ricettazione e distinti episodi di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituita parte civile.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 546, 581, comma 1, lett.

E), 591, comma 1, lett.

E), 593, comma 1, 597 comma 1 e 4, 192 cod. proc. pen.; la sentenza della Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, mentre con l'atto di impugnazione erano state puntualmente indicate le censure rivolte ai singoli capi della sentenza e le ragioni di fatto e di diritto per le quali la sentenza doveva essere riformata.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione alla pronuncia di responsabilità concernente i reati in materia di armi, senza alcuna valutazione critica delle conclusioni del consulente di parte e della relazione acquisita.

2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione al profilo dedotto dell'inefficienza delle munizioni oggetto della contestazione.

2.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione al profilo della detenzione di armi da collezione.

2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 648 cod. pen., in ordine alla qualificazione giuridica del possesso del materiale consegnato al ricorrente per le esercitazioni da tiro.

2.5. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 629 cod. pen., e vizio della motivazione, in relazione alle imputazioni di tentata estorsione; la sentenza di condanna aveva trascurato di valutare gli argomenti prospettati dalla parte civile, circa l'ammontare delle somme richieste all'imputato, profilo decisivo per verificare se la reazione del ricorrente a tali richieste fosse legittima o, invece, potesse costituire la contestata condotta estorsiva; inoltre, non erano state valutate le richieste difensive articolate con apposita memoria, con conseguente vizio di omessa motivazione; era stata trascurata la diversa qualificazione giuridica degli episodi contestati, che avrebbero integrato al più le ipotesi di violenza privata o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

2.6. Con il settimo motivo si deduce l'omessa declaratoria di prescrizione dei reati, per taluni di essi già maturata alla data della pronuncia di primo grado.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

La declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata pronunciata dalla Corte territoriale osservando che il contenuto dell'impugnazione riproduceva il contenuto di una memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado, contenente tesi difensive già esaminate e respinte dal Tribunale con argomenti che riteneva non affrontati e criticati dall'appellante.Al contrario, dalla lettura della sentenza di primo grado non si apprezza alcun riferimento esplicito al contenuto della memoria indicata dalla Corte territoriale, né ad argomenti difensivi in essa contenuti che siano stati esaminati, valutati e superati dal Tribunale; pertanto, l'atto di appello, che conteneva una scansione analitica dei singoli capi della sentenza, delle ragioni di fatto e di diritto su cui venivano formulate le censure, non poteva dirsi in alcun modo carente di specificità, né meramente ripropositivo di argomentazioni già considerate dalla decisione appellata.

1.1. L'accoglimento del primo motivo, avente evidentemente carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate, comporta l'annullamento della sentenza impugnata; va, peraltro, rilevato che in ragione del tempo decorso dalla commissione dei reati contestati, e pur tenendo conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, tutti i reati sono alla data odierna estinti per prescrizione.

Considerando il tempo in cui risultano commessi e contestati i reati e tenendo conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione (che vanno determinati in mesi 3 e giorni 5 per il giudizio di primo grado, e in mesi 6 e giorni 20 per il giudizio di appello), i termini massimi ex artt. 157, 159 e 161 cod. pen. sono i seguenti: 8 marzo 2020 per i delitti di cui ai capi A), C), D), H) e I); 20 giugno 2019 per il delitto di cui al capo 0); 5 giugno 2018 per il delitto di cui al capo N); 6 settembre 2017 per i delitti di cui ai capi B), E) e G); 26 gennaio 2017 (prima della pronuncia della sentenza di primo grado) per i delitti di cui ai capi L) e M); 12 maggio 2014 (prima della pronuncia della sentenza di primo grado) per il delitto di cui al capo F).

1.2. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ove concorrano motivi che importano l'annullamento della sentenza impugnata e cause di estinzione del reato, quest'ultime prevalgono necessariamente sui primi in quanto «il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio» (Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761-01).

2. L'esercizio in sede penale dell'azione civile da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] impone ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. la valutazione della sussistenza del fatto illecito posto a base dell'azione diretta al risarcimento del danno, pur se limitatamente al reato contestato al capo O).

Gli ulteriori reati per i quali è avvenuta la costituzione di parte civile (capi L e M), infatti, erano estinti per decorso del termine di prescrizione già alla data della sentenza di condanna in primo grado, sicché le statuizioni civili emesse al riguardo devono essere revocate (Sez. 4, n. 27393 del 22/03/2018, Fasolino, Rv. 273726 - 0; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261815 - 01).

Va rilevato a questo riguardo che il compendio probatorio descritto nella sentenza dà conto della condotta minacciosa attraverso la quale l'imputato tentò di costringere la persona offesa a desistere dal procedimento avviato in sede contenziosa, per il riconoscimento delle spettanze retributive collegate al licenziamento subito ad opera dell'imputato.

Il fatto così rappresentato e provato costituisce evidentemente condotta illecita da cui derivano i danni per i quali è stata formulata l'azione civile diretta a conseguirne il risarcimento.

Poiché la pronuncia di annullamento relativa all'indicato fatto descritto al capo O) travolge il giudizio di secondo grado, ma non quello di primo grado, conclusosi con sentenza di condanna, «la Corte di Cassazione, fermo restando l'obbligo dell'immediata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve annullare la sentenza impugnata anche con riferimento ai capi che riguardano l'azione civile e rinviare, ex art 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello» (Sez.

Unite, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 - 01).

3. Il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile e relative alla fase del presente grado va riservateal prosieguo del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Revoca le statuizioni civili limitatamente ai reati di cui ai capi L) e M) e dispone trasmettersi gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello per gli effetti civili relativi al reato di cui al capo O).

Spese della parte civile al definitivo.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Potenza, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Lagonegro in data 9 febbraio 2017 in ordine ai contestati delitti di detenzione illegale di armi da guerra, loro parti e munizioni, alterazione di armi, omessa denuncia di armi, porto di armi comuni da sparo, ricettazione e distinti episodi di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituita parte civile. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 546, 581, comma 1, lett. E), 591, comma 1, lett. E), 593, comma 1, 597 comma 1 e 4, 192 cod. proc. pen.; la sentenza della Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, mentre con l'atto di impugnazione erano state puntualmente indicate le censure rivolte ai singoli capi della sentenza e le ragioni di fatto e di diritto per le quali la sentenza doveva essere riformata. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione alla pronuncia di responsabilità concernente i reati in materia di armi, senza alcuna valutazione critica delle conclusioni del consulente di parte e della relazione acquisita. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione al profilo dedotto dell'inefficienza delle munizioni oggetto della contestazione. 2.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione al profilo della detenzione di armi da collezione. 2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 648 cod. pen., in ordine alla qualificazione giuridica del possesso del materiale consegnato al ricorrente per le esercitazioni da tiro. 2.5. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 629 cod. pen., e vizio della motivazione, in relazione alle imputazioni di tentata estorsione; la sentenza di condanna aveva trascurato di valutare gli argomenti prospettati dalla parte civile, circa l'ammontare delle somme richieste all'imputato, profilo decisivo per verificare se la reazione del ricorrente a tali richieste fosse legittima o, invece, potesse costituire la contestata condotta estorsiva; inoltre, non erano state valutate le richieste difensive articolate con apposita memoria, con conseguente vizio di omessa motivazione; era stata trascurata la diversa qualificazione giuridica degli episodi contestati, che avrebbero integrato al più le ipotesi di violenza privata o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.6. Con il settimo motivo si deduce l'omessa declaratoria di prescrizione dei reati, per taluni di essi già maturata alla data della pronuncia di primo grado. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata pronunciata dalla Corte territoriale osservando che il contenuto dell'impugnazione riproduceva il contenuto di una memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado, contenente tesi difensive già esaminate e respinte dal Tribunale con argomenti che riteneva non affrontati e criticati dall'appellante.Al contrario, dalla lettura della sentenza di primo grado non si apprezza alcun riferimento esplicito al contenuto della memoria indicata dalla Corte territoriale, né ad argomenti difensivi in essa contenuti che siano stati esaminati, valutati e superati dal Tribunale; pertanto, l'atto di appello, che conteneva una scansione analitica dei singoli capi della sentenza, delle ragioni di fatto e di diritto su cui venivano formulate le censure, non poteva dirsi in alcun modo carente di specificità, né meramente ripropositivo di argomentazioni già considerate dalla decisione appellata. 1.1. L'accoglimento del primo motivo, avente evidentemente carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate, comporta l'annullamento della sentenza impugnata; va, peraltro, rilevato che in ragione del tempo decorso dalla commissione dei reati contestati, e pur tenendo conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, tutti i reati sono alla data odierna estinti per prescrizione. Considerando il tempo in cui risultano commessi e contestati i reati e tenendo conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione (che vanno determinati in mesi 3 e giorni 5 per il giudizio di primo grado, e in mesi 6 e giorni 20 per il giudizio di appello), i termini massimi ex artt. 157, 159 e 161 cod. pen. sono i seguenti: 8 marzo 2020 per i delitti di cui ai capi A), C), D), H) e I); 20 giugno 2019 per il delitto di cui al capo 0); 5 giugno 2018 per il delitto di cui al capo N); 6 settembre 2017 per i delitti di cui ai capi B), E) e G); 26 gennaio 2017 (prima della pronuncia della sentenza di primo grado) per i delitti di cui ai capi L) e M); 12 maggio 2014 (prima della pronuncia della sentenza di primo grado) per il delitto di cui al capo F). 1.2. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ove concorrano motivi che importano l'annullamento della sentenza impugnata e cause di estinzione del reato, quest'ultime prevalgono necessariamente sui primi in quanto «il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio» (Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761-01). 2. L'esercizio in sede penale dell'azione civile da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] impone ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. la valutazione della sussistenza del fatto illecito posto a base dell'azione diretta al risarcimento del danno, pur se limitatamente al reato contestato al capo O). Gli ulteriori reati per i quali è avvenuta la costituzione di parte civile (capi L e M), infatti, erano estinti per decorso del termine di prescrizione già alla data della sentenza di condanna in primo grado, sicché le statuizioni civili emesse al riguardo devono essere revocate (Sez. 4, n. 27393 del 22/03/2018, Fasolino, Rv. 273726 - 0; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261815 - 01). Va rilevato a questo riguardo che il compendio probatorio descritto nella sentenza dà conto della condotta minacciosa attraverso la quale l'imputato tentò di costringere la persona offesa a desistere dal procedimento avviato in sede contenziosa, per il riconoscimento delle spettanze retributive collegate al licenziamento subito ad opera dell'imputato. Il fatto così rappresentato e provato costituisce evidentemente condotta illecita da cui derivano i danni per i quali è stata formulata l'azione civile diretta a conseguirne il risarcimento. Poiché la pronuncia di annullamento relativa all'indicato fatto descritto al capo O) travolge il giudizio di secondo grado, ma non quello di primo grado, conclusosi con sentenza di condanna, «la Corte di Cassazione, fermo restando l'obbligo dell'immediata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve annullare la sentenza impugnata anche con riferimento ai capi che riguardano l'azione civile e rinviare, ex art 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello» (Sez. Unite, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 - 01). 3. Il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile e relative alla fase del presente grado va riservateal prosieguo del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Revoca le statuizioni civili limitatamente ai reati di cui ai capi L) e M) e dispone trasmettersi gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello per gli effetti civili relativi al reato di cui al capo O). Spese della parte civile al definitivo. Co
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