CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 29852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IONE – [OSCURATO:PERSONA] – ART. 305 COD. PROC. CIV. – [OSCURATO:PERSONA] – INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE Ad.29/09/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6686/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed AFFINI (MEA) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via G. Mazzini n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO dello [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 1585/2019 depositata il 11/07/2019. Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 06686 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] In un’opposizione all’esecuzione avverso cartella esattoriale, emessa a seguito di revoca delle agevolazioni pubbliche di cui alla legge n. 488 del 23/12/1999 (indicata nella sentenza d’appello come legge n. 488/2000 per un evidente refuso, trattandosi della legge Finanziaria per l’anno 2000), proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e Affini (d’ora in seguito MEA) S.r.l., il giudice monocratico del Tribunale di Trani ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione; l’ordine di integrazione non fu eseguito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed il giudice dichiarò, quindi, con ordinanza, l’estinzione del giudizio. La [OSCURATO:SOCIETA]. propose reclamo al collegio del Tribunale, che lo rigettò con sentenza. Avverso la sentenza del Tribunale di Trani ha proposto appello la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha rigettato l’impugnazione, con sentenza n. 1585 del 11/07/2020, avverso la quale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha depositato le conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, a prescindere dai dubbi sulla ritualità della notifica del ricorso perché sulla cartolina di ritorno vi è l’indicazione quale destinataria dell’Agenzia delle Entrate Riscossione presso l’Avvocatura Generale di Roma e non del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], la causa possa essere ugualmente decisa, sulla base del criterio della ragione più liquida, Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 06686 del 2020; estensore: C. Valle in aderenza al disposto dell’art. 111 della Costituzione e al fine di evitare l’inutile dispendio di attività giurisdizionale, per le ragioni che si vanno ad esporre. È, invero, dirimente la questione della stessa proponibilità dell’impugnazione come in concreto dispiegata nelle fasi di merito. Ciò in quanto l’ordinanza di estinzione del processo, per mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio, pronunciata dal giudice monocratico della causa di opposizione all’esecuzione (questa, infatti, nelle fasi di merito era l’originaria azione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].), e comunque dal giudice istruttore che operi in funzione di giudice monocratico, ai sensi dell’art. 305 cod. proc. civ. ha valore di sentenza e, pertanto, sulla base della risalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, deve essere impugnata con appello e non con reclamo al collegio (si vedano: Cass. n. 02837del 12/02/2016 Rv. 638931 – 01; Cass. n. 22917 del 11/11/2010 Rv. 615629 – 01; Cass. n. 18242 del 03/07/2008 Rv. 605017 – 01, quali espressioni di un orientamento risalente e oramai costante). A tanto consegue che l’ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Trani, dichiarativa dell’estinzione del processo, a seguito della mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio, non poteva essere impugnata con reclamo al Collegio, in quanto avverso di essa era proponibile l’appello. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata senza rinvio, in quanto l’impugnazione avverso l’ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Trani è stata erroneamente e pertanto inammissibilmente proposta, con conseguente propagarsi del vizio agli ulteriori provvedimenti decisori, ivi compresa la sentenza resa sull’appello avverso un provvedimento irritualmente reso a definizione di un inammissibile reclamo al Collegio di tribunale. Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 06686 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] deve statuirsi per le spese di lite del presente giudizio di legittimità, non essendovi controparti costituite; quanto a quelle dei pregressi gradi, la radicale improponibilità del giudizio di cognizione come proposta ne rende di giustizia l’integrale compensazione. Infine, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, non trattandosi di pronuncia di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie. P. Q. M. Cassa senza rinvio la sentenza impugnatae compensa le spese. Così deciso in Roma