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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 26662/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 557/2025 UP - 30/04/2025 R.G.N. 7081/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 ottobre 2024 dal Tribunale di Firenze, che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26662/2025 Roma, lì, 21/07/2025 in ordine al reato di furto tentato, per essersi il reato estinto per intervenuta condotta riparatoria.

2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione.

Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 162-ter cod. pen.

Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere estinto il reato per intervenuta condotta riparatoria, atteso che, nel caso in esame, l’imputato avrebbe proceduto a una mera offerta informale, quando, invece, l’art. 162-ter cod. pen., per determinare l’effetto estintivo, richiederebbe un’offerta reale, formulata ai sensi degli artt. 1208 e ss. cod. civ.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha presentato una memoria, con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

L’unico motivo di ricorso è fondato.

Invero, il Tribunale ha ritenuto integrata la condotta riparatoria, con effetto estintivo del reato, in base al mero fatto che la difesa avesse tentato di mettersi in contatto con la persona offesa, chiedendo i dati necessari per procedere al pagamento, mediante bonifico bancario, della somma di euro 150,00, a titolo di risarcimento del danno.

La proposta di risarcimento, dunque, non era stata presentata nelle forme proprie dell’offerta reale, a cui l’art. 162-ter cod. pen. subordina la declaratoria di estinzione del reato.

Al riguardo, va ribadito che, come emerge dall’inequivoco dato letterale della norma, l’estinzione del reato può conseguire solo a un effettivo risarcimento oppure a un’effettiva offerta reale di una somma di denaro, presentata nelle forme previste dagli artt. 1208 e 1209 cod. civ. (cfr. Sez. 5, n. 28089 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Djordjevic, n.m.; Sez. 4, n. 48058 del 16/11/2023, Bul, n.m.; cfr., anche, Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, S., Rv. 286309).

2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.

Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 10 ottobre 2024 e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2».

Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum", come specificato da Sezioni Unite Lista, «comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione» (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).

Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regime impugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il ricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante della pubblica accusa contro la sentenza impugnata.

Il rinvio conseguente all’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorso immediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.

Così deciso, il 30 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 557/2025 UP - 30/04/2025 R.G.N. 7081/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 ottobre 2024 dal Tribunale di Firenze, che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26662/2025 Roma, lì, 21/07/2025 in ordine al reato di furto tentato, per essersi il reato estinto per intervenuta condotta riparatoria. 2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 162-ter cod. pen. Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere estinto il reato per intervenuta condotta riparatoria, atteso che, nel caso in esame, l’imputato avrebbe proceduto a una mera offerta informale, quando, invece, l’art. 162-ter cod. pen., per determinare l’effetto estintivo, richiederebbe un’offerta reale, formulata ai sensi degli artt. 1208 e ss. cod. civ. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. 4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha presentato una memoria, con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. L’unico motivo di ricorso è fondato. Invero, il Tribunale ha ritenuto integrata la condotta riparatoria, con effetto estintivo del reato, in base al mero fatto che la difesa avesse tentato di mettersi in contatto con la persona offesa, chiedendo i dati necessari per procedere al pagamento, mediante bonifico bancario, della somma di euro 150,00, a titolo di risarcimento del danno. La proposta di risarcimento, dunque, non era stata presentata nelle forme proprie dell’offerta reale, a cui l’art. 162-ter cod. pen. subordina la declaratoria di estinzione del reato. Al riguardo, va ribadito che, come emerge dall’inequivoco dato letterale della norma, l’estinzione del reato può conseguire solo a un effettivo risarcimento oppure a un’effettiva offerta reale di una somma di denaro, presentata nelle forme previste dagli artt. 1208 e 1209 cod. civ. (cfr. Sez. 5, n. 28089 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Djordjevic, n.m.; Sez. 4, n. 48058 del 16/11/2023, Bul, n.m.; cfr., anche, Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, S., Rv. 286309). 2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 10 ottobre 2024 e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2». Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum", come specificato da Sezioni Unite Lista, «comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione» (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528). Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regime impugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il ricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante della pubblica accusa contro la sentenza impugnata. Il rinvio conseguente all’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorso immediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. Così deciso, il 30 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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