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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36979/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 16 novembre 2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali l'imputato lamenta l'erronea valutazione degli elementi costitutivi del delitto previsto dall'art. 612-bis cod. pen., nonché l'inosservanza delle norme processuali e la mancanza della motivazione, sono inammissibili in quanto in realtà volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 16 novembre 2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali l'imputato lamenta l'erronea valutazione degli elementi costitutivi del delitto previsto dall'art. 612-bis cod. pen., nonché l'inosservanza delle norme processuali e la mancanza della motivazione, sono inammissibili in quanto in realtà volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 36979/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris