CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 33361/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, già concessa a [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva in data 07/07/2025, nella quale si contesta l'assegnazione alla Sezione settima deducendo che il ricorso si fonda su una questione di diritto in ordine all'illegittimità della revoca della misura alternativa in ragione di un'ordinanza cautelare revocata dal Tribunale del riesame per l'insussistenza delle esigenze cautelari; [OSCURATO:PERSONA] che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020 Rv. 280095); che il Tribunale di sorveglianza ha motivato ampiamente e in fatto, con congrue considerazioni non sindacabili in sede di legittimità, circa la gravità del fatto contestato e circa la incompatibilità di una affiliazione ad una associazione di stampo mafioso rispetto al programma di reinserimento sotteso a qualunque misura alternativa; che la gravità delle condotte commesse emerge anche dal provvedimento che annulla l'ordinanza di applicazione della misura cautelare; si evidenzia l'insussistenza di prove dell'attuale pericolo di reiterazione del reato, ma si ritengono sorrette da gravi indizi di colpevolezza le contestazioni; che già la giurisprudenza di legittimità ha considerato legittima la revoca della misura alternativa che il Tribunale di sorveglianza aveva concesso nel momento in cui ignorava la pendenza di un procedimento nel quale erano stati raccolti gravi indizi di colpevolezza per reati di partecipazione ad associazione mafìosa e che, del tutto verosimilmente, se ne avesse avuto conoscenza mai avrebbe concesso il beneficio (Sez. 1, n. 47385 del 29/11/2024, Solano, n.m.); che in questi termini è congruamente motivato il provvedimento impugnato; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]: