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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 23447/2026

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te d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe Mumtaz HASSAN, tramite il proprio difensore di fiducia abilitato, ha propostoricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe dep. in data 30/3/2026 che hadichiarato inammissibile, perché manifestamente infondata, la dichiarazione di ricusazioneproposta nel proprio interesse nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del proc. n.1299/2026 RGNR – n. 1056/2026 R.G.GIP, nell’assunto che non costituiscono causa diincompatibilità le attività endoprocedimentali che il giudice compia all’interno della medesimafase in cui si colloca l’attività che si assume pregiudicata, ciò non potendo definirsi “indebitamanifestazione del giudizio”;Che nella specie il procedimento che si assume pregiudicante è costituito daun’ordinanza cautelare adottata dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale giudice procedente ex art. 279cod. proc. pen. poiché assegnataria del rito abbreviato post-immediato chiesto dal ricorrente;Che l’odierno ricorso per cassazione – in cui si deduce asserita violazione di legge inrelazione all’art. 37 cod. proc. pen., motivazione apparente, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione nel punto che esclude che il GIP di Bologna, nel rigettare la richiesta ex art. 299cod. proc. pen., non abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento – è statoproposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo eriproduttivo di profili di censura qualificatori già adeguatamente vagliati e motivatamentedisattesi, con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, dalla Corte d’appelloe non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e,al contempo, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto ocontraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato eperché inerenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il datonormativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:«È inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice perl'udienza preliminare che abbia emesso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca dimisura cautelare, articolata nel senso che tale decisione determini un condizionamento dellascelta difensiva per accedere al rito abbreviato, attesa l'inscindibile relazione tra lacompetenza accessoria in materia cautelare e il potere di cognizione di cui è titolarequalunque giudice investito del procedimento dopo l'esercizio dell'azione penale ex art. 279cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 3045 del 24/10/2019, dep. 2020, Stambe', Rv. 278658-02: inmotivazione la Corte ha precisato che il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelarenon integra una anticipazione di giudizio e che, comunque, una pur legittima aspettativadell'imputato ad un epilogo assolutorio, ove pur costituente il motivo fondante della richiestadel rito, non potrebbe certo precludere al giudice la possibilità di pronunciarsi sull'istanzacautelare);Che, pertanto, l’odierno ricorso, con riguardo ad entrambi i motivi, venendo meno inradice l’unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero lacritica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n.186 del 2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe Mumtaz HASSAN, tramite il proprio difensore di fiducia abilitato, ha propostoricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe dep. in data 30/3/2026 che hadichiarato inammissibile, perché manifestamente infondata, la dichiarazione di ricusazioneproposta nel proprio interesse nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del proc. n.1299/2026 RGNR – n. 1056/2026 R.G.GIP, nell’assunto che non costituiscono causa diincompatibilità le attività endoprocedimentali che il giudice compia all’interno della medesimafase in cui si colloca l’attività che si assume pregiudicata, ciò non potendo definirsi “indebitamanifestazione del giudizio”;Che nella specie il procedimento che si assume pregiudicante è costituito daun’ordinanza cautelare adottata dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale giudice procedente ex art. 279cod. proc. pen. poiché assegnataria del rito abbreviato post-immediato chiesto dal ricorrente;Che l’odierno ricorso per cassazione – in cui si deduce asserita violazione di legge inrelazione all’art. 37 cod. proc. pen., motivazione apparente, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione nel punto che esclude che il GIP di Bologna, nel rigettare la richiesta ex art. 299cod. proc. pen., non abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento – è statoproposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo eriproduttivo di profili di censura qualificatori già adeguatamente vagliati e motivatamentedisattesi, con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, dalla Corte d’appelloe non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e,al contempo, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto ocontraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato eperché inerenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il datonormativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:«È inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice perl'udienza preliminare che abbia emesso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca dimisura cautelare, articolata nel senso che tale decisione determini un condizionamento dellascelta difensiva per accedere al rito abbreviato, attesa l'inscindibile relazione tra lacompetenza accessoria in materia cautelare e il potere di cognizione di cui è titolarequalunque giudice investito del procedimento dopo l'esercizio dell'azione penale ex art. 279cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 3045 del 24/10/2019, dep. 2020, Stambe', Rv. 278658-02: inmotivazione la Corte ha precisato che il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelarenon integra una anticipazione di giudizio e che, comunque, una pur legittima aspettativadell'imputato ad un epilogo assolutorio, ove pur costituente il motivo fondante della richiestadel rito, non potrebbe certo precludere al giudice la possibilità di pronunciarsi sull'istanzacautelare);Che, pertanto, l’odierno ricorso, con riguardo ad entrambi i motivi, venendo meno inradice l’unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero lacritica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n.186 del 2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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