CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 16600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 25811-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]\LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 385/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARL depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25811 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro N. 25811/20 tra Iuliano (Parte ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA] (Parte controricorrente) Con sentenza del 18.2.20, il tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile l'opposizione ad accertamento tecnico preventivo (ATP) dell'invalidità in ragione della genericità della stessa. Avverso tale sentenza ricorre l'assistito per tre motivi, cui resiste l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso. I motivi di ricorso lamentano sotto vari profili, di violazione di legge e di vizio di motivazione, la mancata ammissione di nuova consulenza tecnica, la mancata valutazione delle critiche svolte all'ATP dalla parte, e la carenza dell'accertamento del bisogno di accompagnamento del ricorrente. I motivi sono infondati. Da un lato infatti il giudice ha motivato la propria scelta di non disporre il rinnovo della ctu già espletata in sede di ATP, in ragione della genericità dellecensure della parte all'atp e della mancata evidenziazione dell'errore tecnico commesso dal ctu. Tale valutazione -peraltro correttamente motivata- è tipicamente di merito ed incensurabile in cassazione (tra le tante, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019, Rv. 652615 — 01, secondo la quale, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici). Per il resto, le doglianze si traducono in un mero dissenso diagnostico sulle conclusioni del CTU (tra le tante, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 — 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede cli legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione: Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis cod.proc.civ.). Ne deriva l'infondatezza del ricorso. Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; Spese irripetibili. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA],rita Maria—Iseone D